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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
1C_154/2008 /biz 
 
Sentenza del 14 aprile 2008 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
Gianni Bergomi, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Attilio Rampini, 
 
contro 
 
Luciano Di Simone, 
Roberto Laurenti, 
opponenti, 
Comune di Paradiso, rappresentato dal Municipio, 6900 Paradiso, 
Comune di Agno, rappresentato dal Municipio, 6982 Agno, 
 
Oggetto 
iscrizione nel catalogo elettorale 2008 del Comune 
di Paradiso, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione emanata il 2 aprile 2008 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che nel mese di gennaio 2008 il Municipio di Paradiso ha pubblicato le nuove iscrizioni nel catalogo elettorale 2008, nel quale risulta iscritto anche Gianni Bergomi; 
che contro questa iscrizione Luciano Di Simone e Roberto Laurenti, il 18 febbraio 2008, sono insorti al Consiglio di Stato del Cantone Ticino chiedendone lo stralcio, poiché l'interessato non sarebbe domiciliato a Paradiso, ma ad Agno, dove risiedono la moglie e le sue figlie; 
che con decisione del 2 aprile 2008 il Governo cantonale, accertato che l'amministrazione comunale non ha operato alcuna verifica tendente ad acclarare i presupposti necessari all'acquisizione di un domicilio effettivo e che questa grave ed ammessa carenza non poteva essere sanata, ha rinviato gli atti di causa al Comune di Paradiso per nuova decisione previo complemento d'istruttoria; 
che avverso questa decisione Gianni Bergomi presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (trasmesso per competenza dal Tribunale penale federale di Bellinzona a causa di un'imprecisione nell'indirizzo: "6501 Losanna"), chiedendo, in via principale, di annullarla e, in via subordinata, di rinviare gli atti all'Esecutivo cantonale per nuovo giudizio; 
che non sono state chieste osservazioni al gravame; 
che con decreto presidenziale dell'11 aprile 2008 la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta; 
 
che la decisione impugnata, di rinvio, costituisce una decisione incidentale che di massima non comporta per gli interessati alcun pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), questione sulla quale il ricorrente non si esprime del tutto (DTF 133 II 409 consid. 1.2 e rinvii; 133 V 477 consid. 4.2; sentenza 1C_413/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 2.4); 
 
che in concreto essa non implica l'esclusione dal catalogo elettorale e quindi nemmeno l'impossibilità per il ricorrente di partecipare all'elezione, per cui non si è in presenza di un pregiudizio irreparabile; 
 
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LTF e non può quindi essere esaminato nel merito; 
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF; DTF 133 I 141). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
Losanna, 14 aprile 2008 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: 
 
Féraud Crameri