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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_535/2021  
 
 
Sentenza del 14 aprile 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Giudice presidente, 
Müller, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Rodolfo Pozzoli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Municipio di Capriasca, piazza Giuseppe Motta 1, casella postale 165, 6950 Tesserete, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Demolizione e sgombero di un deposito attrezzi e rimozione di una recinzione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 luglio 2021 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.132). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ è proprietario del fondo xxx di Capriasca, sezione Lugaggia. Il vigente piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzioni del 5 giugno 2002 (n. 2687) e del 6 maggio 2003 (n. 1900), integrato successivamente con alcune varianti, ne attribuisce la parte est alla zona agricola e quella ovest all'area forestale. Il 18 settembre 2000 il proprietario ha presentato al Municipio una domanda di costruzione per l'edificazione di un padiglione da giardino in legno quale deposito di attrezzi (3.00 x 3.00 m), coperto da un tetto a due falde sulla parte agricola. Il 30 ottobre 2001 il Municipio ha rilasciato il permesso richiesto, rinnovandolo il 23 marzo 2004. 
 
B.  
Il 18 aprile 2018 l'interessato ha notificato al Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata e al Municipio di Capriasca, al quale si era aggregato il Comune di Lugaggia, l'intenzione di avviare una coltivazione di canapa sul citato fondo. Il 9 maggio 2018 il Municipio gli ha comunicato che le norme comunali non vi si opporrebbero. Il 19 dicembre 2018, l'interessato ha chiesto al Comune il permesso in sanatoria per costruire una nuova recinzione e un padiglione deposito attrezzi. Anche la recinzione, volta a proteggere la coltivazione da animali selvatici e/o intrusi, verrebbe realizzata nella parte agricola. Il padiglione (2.60 x 2.50 m con due parti sporgenti) sarebbe stato realizzato nel 2004 sulla base della licenza del 30 ottobre 2001, ma la sua costruzione non sarebbe stata notificata al Comune. I Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato negativamente le opere. La Sezione agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia, accertato il carattere amatoriale dell'attività svolta dal richiedente, non le ha ritenute giustificate sotto il profilo agricolo e dell'art. 24 LPT. Il 24 maggio 2019 il Municipio ha negato il permesso, decisione passata in giudicato incontestata. Il 28 agosto 2019 il Municipio ha ordinato a A.________ il ripristino delle opere abusive, decisione confermata dal Consiglio di Stato. Adito dall'interessato, con giudizio del 15 luglio 2021 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso. 
 
C.  
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concessogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in via principale di riformare la sentenza impugnata nel senso che la decisione governativa annulli quella municipale; in via subordinata, di rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio. 
Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2021 al ricorso è stato conferito il richiesto effetto sospensivo. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Inoltrato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in materia edilizia e pianificatoria, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile. La legittimazione del ricorrente è pacifica.  
 
1.2. Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere in particolare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che il Tribunale federale applica d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere tuttavia motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 147 I 73 consid. 2.1). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali (buona fede), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1).  
 
2.  
 
2.1. La Corte cantonale ha osservato che secondo l'art. 43 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100), il Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. Ha poi ricordato che di massima quando l'autorità, come nella fattispecie, ha accertato la violazione materiale di un'opera edilizia nell'ambito di un procedimento sfociato in un diniego del permesso cresciuto in giudicato, essa non è tenuta a riesaminare la legalità dell'opera nell'ambito della procedura di demolizione, poiché tale decisione è, di principio, vincolante. Questo principio subisce un'eccezione quando siano fatte valere modifiche di fatto o di diritto rilevanti, suscettibili, con buone probabilità, di legalizzare l'opera mediante l'inoltro di un'istanza di riesame, rispettivamente l'avvio di una nuova procedura volta al rilascio del permesso. In questi casi, sotto il profilo del principio di proporzionalità, si giustifica quindi di sospendere la procedura di demolizione. Ha rilevato che, fuori del perimetro edificabile, le costruzioni formalmente illegali che non possono essere autorizzate neppure a posteriori devono in linea di principio essere rimosse, visto che non entra in considerazione una sanzione pecuniaria, misura sussidiaria prevista dal diritto cantonale.  
Ha poi accertato che il contestato ordine di ripristino è stato emanato in seguito al procedimento di rilascio del permesso di costruzione in sanatoria, sfociato nel diniego del 24 maggio 2019, decisione passata in giudicato incontestata. Assodato che nel frattempo non sono intervenute modifiche di fatto o di diritto rilevanti, ciò che il ricorrente non pretende, la Corte cantonale ha concluso che l'illegalità materiale degli interventi litigiosi non può essere rimessa in discussione. 
 
2.2. Al riguardo il ricorrente si limita a osservare che in caso di modifiche di fatto e di diritto rilevanti, ch'egli non adduce, un riesame potrebbe essere giustificato. Aggiunge poi, in maniera generica, che in presenza di un'opera già autorizzata si dovrebbe riesaminare in maniera approfondita quali sue parti sarebbero ancora conformi all'autorizzazione concessa. Sostiene quindi che la Corte cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria l'art. 43 LE e violato l'art. 24 LPT (RS 700). Ora, come rettamente ritenuto dai giudici cantonali, egli avrebbe dovuto fare valere questa obiezione impugnando il diniego della licenza edilizia. Era infatti notorio che tale rifiuto avrebbe comportato l'adozione di un ordine di demolizione delle opere realizzate senza autorizzazione. Non si è quindi in presenza di un'applicazione arbitraria dell'art. 43 LE, applicato peraltro conformemente all'invalsa prassi (DTF 148 II 465 consid. 8.1; 147 IV 433 consid. 2.1).  
 
2.3. Le critiche, tardive, al rifiuto municipale del 24 maggio 2019 di rilasciare un permesso edilizio in sanatoria, sulle quali è incentrato a torto il ricorso, sono inammissibili. Quella decisione, passata in giudicato poiché non impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, è infatti definitiva e non poteva quindi essere riesaminata dalla Corte cantonale, come a torto preteso dal ricorrente, e ancor meno essa può essere oggetto del ricorso in esame (DTF 148 II 536 consid. 9.5.1). Inoltre, il ricorrente nemmeno indica quali sarebbero le parti delle costruzioni autorizzate sotto il profilo formale. Ciò non è del resto ravvisabile, visto che con il diniego municipale del 24 maggio 2019 della licenza edilizia, la domanda di costruzione a posteriori per la posa di una recinzione e la realizzazione di un deposito attrezzi è stata negata integralmente. In tale ambito non si è quindi in presenza dell'accennato accertamento arbitrario dei fatti (al riguardo vedi DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2). D'altra parte, nella decisione di diniego della licenza edilizia del 24 maggio 2019 è stato accertato che il deposito attrezzi è diverso da quanto autorizzato nella licenza edilizia del 28 gennaio 2004, motivo per cui il ricorrente non può avvalersi di una violazione del principio della buona fede e dell'affidamento (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.; DTF 148 II 233 consid. 5.5.1; 146 I 105 consid. 5.1.1).  
 
2.4. Nella fattispecie è accertato, e il ricorrente lo riconosce, che la coltivazione di canapa in questione è esercitata quale attività agricola a scopo di svago. Ora, secondo l'art. 34 cpv. 5 OPT (RS 700.1) gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola, anche qualora non siano voluminosi. Anche la recinzione, della quale il ricorrente ammette che non è comunque conforme alla costruzione autorizzata all'epoca dal Municipio, volta a proteggere da animali selvatici o da intrusi la citata coltivazione, non è quindi conforme alla zona agricola e dev'essere rimossa. Contrariamente all'assunto ricorsuale, l'illegalità delle opere litigiose è quindi data (sulle coltivazioni a carattere ricreativo nella zona agricola, le quali non adempiono il presupposto dell'ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 LPT, vedi sentenze 1C_300/2021 dell'8 febbraio 2023 consid. 2.5 e 2.8 e 1C_371/2021 del 15 settembre 2022 consid. 4.3; cfr. anche sentenza 1C_598/2022 del 1° dicembre 2022 consid. 2 e 3).  
 
3.  
 
3.1. Il prevalente interesse pubblico a mantenere per principio libere da costruzioni le zone agricole e quindi a demolire le opere abusive è dato nella fattispecie (DTF 147 II 309 consid. 5.5 e rinvii; sentenza 1C_533/2021 del 19 gennaio 2023 consid. 5.1; PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 7a ed. 2022, pag. 386 seg.).  
 
3.2. In concreto è rispettato anche il principio della proporzionalità, che esige che il provvedimento sia idoneo e necessario a raggiungere lo scopo prefisso e che sussista un rapporto ragionevole tra questo scopo e i mezzi impiegati, rispettivamente gli interessi compromessi (art. 36 cpv. 3 Cost.; DTF 148 II 392 consid. 8.2.1-8.2.4; 146 I 70 consid. 6.4 e 6.4.2). Al riguardo la Corte cantonale ha infatti ritenuto a ragione che le conseguenze economiche derivanti dal contestato ordine di demolizione al ricorrente, il quale ha posto le autorità di fronte al fatto compiuto, non sono decisive. Il principio della legalità e quello dell'uguaglianza esigono infatti che le costruzioni, come quelle litigiose, realizzate senza autorizzazione e che sono in contrasto col diritto materiale, devono essere demolite, poiché altrimenti sarebbe premiata l'inosservanza della legge: ciò non viola il principio di proporzionalità (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; sentenze 1C_371/2021 del 15 settembre 2022 consid. 4 e 1C_619/2014 del 24 febbraio 2015 consid. 4, in: RtiD II-2015 n. 14 pag. 53). In concreto, trattandosi di materiali facilmente amovibili, gli oneri per il ripristino di una situazione conforme al diritto non sono del resto per nulla sproporzionati rispetto all'interesse pubblico al rispetto del principio costituzionale della separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili (DTF 147 II 309 consid. 5.5 e 5.6).  
Il ricorrente disattende inoltre che l'invocata garanzia di cui all'art. 26 cpv. 1 Cost. non tutela la proprietà in maniera illimitata, ma soltanto nei limiti fissati nell'interesse pubblico dall'ordinamento giuridico, segnatamente in concreto quelli pianificatori ed edilizi stabiliti dalla legislazione federale, disattesi nella fattispecie (DTF 146 I 70 consid. 6.1; 145 I 156 consid. 4.1; 145 II 140 consid. 4.1). 
 
3.3. Egli, sempre in maniera generica, insiste infine a torto sul tempo trascorso dalla realizzazione delle opere abusive e l'emanazione dell'ordine di demolizione (su questo tema vedi DTF 147 II 309 consid. 4 e 5.5, richiamata dalla Corte cantonale e con la quale egli non si confronta).  
 
4.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. La domanda di gratuito patrocinio e di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, visto che le conclusioni del ricorso erano prive di probabilità di successo fin dall'inizio (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Vista la situazione finanziaria del ricorrente si può nondimeno, eccezionalmente, rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di gratuito patrocinio e di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di Capriasca, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale. 
 
 
Losanna, 14 aprile 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri