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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_948/2020  
 
 
Sentenza del 14 maggio 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________ SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
contestazione di delibere assembleari, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2020 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2019.40). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Dopo aver introdotto un'istanza di conciliazione in data 22 maggio 2018 e ottenuto l'autorizzazione ad agire in data 20 agosto 2018, con petizione 28 agosto 2018 i coniugi A.A.________ e B.A.________ (comproprietari della proprietà per piani n. 28090 della Residenza D.________ sita sul fondo n. 345 RFD di X.________) hanno convenuto la C.________ SA (amministratrice della proprietà per piani) contestando le delibere dell'assemblea generale ordinaria dei comproprietari del 22 marzo 2018. 
 
Con decisione 28 maggio 2019 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha dichiarato irricevibile la petizione in quanto tardiva. 
 
Mediante sentenza 6 ottobre 2020 la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto (oltre alla richiesta di astensione rivolta al suo Presidente) il reclamo introdotto il 1° luglio 2019 dai coniugi A.________ avverso la decisione del Giudice di pace. La Corte cantonale ha confermato la tardività della petizione, osservando che il termine di un mese (v. combinati art. 712m cpv. 2 e 75 CC) per impugnare le delibere assembleari aveva iniziato a decorrere già dall'assemblea del 22 marzo 2018, dato che quantomeno A.A.________ era presente, e non dalla ricezione dell'invio raccomandato contenente il verbale assembleare. La Corte cantonale ha inoltre precisato, per abbondanza, che la petizione era in ogni modo infondata per difetto della legittimazione passiva, atteso che avrebbe dovuto essere promossa contro la comunione dei comproprietari e non, come in concreto, contro l'amministratrice della proprietà per piani. 
 
2.   
Con ricorso 9 novembre 2020 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Essi hanno anche chiesto di conoscere in via anticipata l'ammontare delle spese giudiziarie e la composizione della Corte giudicante e di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nonché invitato i Giudici federali Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti. 
 
Le loro ulteriori conclusioni (volte per esempio all'annullamento di altri atti, all'assegnazione di un risarcimento danni oppure alla pronuncia di misure disciplinari nei confronti di curatori e magistrati) risultano invece di primo acchito inammissibili, poiché esulano dall'oggetto del presente litigio. 
 
Non sono state chieste determinazioni sul ricorso. 
 
3.   
Sia innanzitutto precisato che la sentenza cantonale è stata pronunciata in una causa di carattere pecuniario il cui valore di lite (inferiore a fr. 10'000.-- secondo gli accertamenti dell'autorità precedente; v. art. 48 lett. d n. 1 della legge ticinese del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria [LOG; RL/TI 177.100]) non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF e che, contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, la controversia non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF. La sentenza impugnata è quindi unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). 
 
4.   
L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021). 
Con scritto 9 aprile 2021 l'avv. Pascal Cattaneo, curatore di A.A.________, ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare, limitatamente al suo assistito, il predetto ricorso. Nella misura in cui è introdotto da A.A.________, il rimedio si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche sentenza 5A_894/2020 del 28 aprile 2021 consid. 4). 
 
5.   
Nella misura in cui il gravame è invece presentato da B.A.________, va osservato quanto segue. 
 
5.1. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii).  
La domanda di "a stensione " rivolta ai già menzionati Giudici federali e alla sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusa ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lei sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF (v. sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1 con rinvii). I Giudici federali Escher, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame. 
 
5.2. Il ricorso di B.A.________ va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura la decisione di ultima istanza cantonale (v. combinati art. 114 e 75 cpv. 1 LTF), bensì discute l'operato del Giudice di pace o di altre autorità in cause distinte.  
 
5.3. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). La parte ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).  
Ora, nella inutilmente prolissa impugnativa all'esame (40 pagine), la ricorrente accenna alla violazione di alcune garanzie costituzionali (in particolare degli art. 9, 29 cpv. 1 e 2 e 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU), ma le sue generiche e confuse censure non soddisfano minimamente le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF
 
5.4. Ne discende che, nella misura in cui è introdotto da B.A.________, il ricorso risulta manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.  
 
 
6.   
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Ciò rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria. Non si giustifica assegnare né ripetibili né " in dennità di inconvenienza". 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo. 
 
 
Losanna, 14 maggio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini