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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_316/2010 
 
Sentenza del 14 giugno 2010 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliera Gianinazzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Mario Bazzi, 
opponente. 
 
Oggetto 
cauzione processuale; assistenza giudiziaria, 
 
ricorso contro il decreto emanato il 25 febbraio 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che con sentenza del 10 novembre 2009 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto la petizione inoltrata il 7 luglio 2008 da B.________ tendente all'accertamento dell'inesistenza dei crediti di fr. 38'000.--, oltre interessi al 5 % dal 1° gennaio 2008, e di fr. 79'810.65, oltre interessi al 5 % dal 14 giugno 2008, oggetto di due precetti esecutivi fattigli intimare da A.________; 
che A.________ si è aggravato contro la pronunzia pretorile con atto d'appello del 30 novembre 2009; 
che il 18 gennaio 2010 B.________ ha presentato un'istanza di prestazione di cauzione processuale a causa della notoria situazione d'insolvenza dell'appellante; 
che, essendo l'appellante effettivamente risultato insolvente ai sensi dell'art. 153 CPC/TI, con decreto del 25 febbraio 2010 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, visto l'art. 316 CPC/TI, lo ha obbligato a prestare una cauzione processuale di fr. 2'200.-- per la procedura d'appello; 
che contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 20 marzo 2010, con uno scritto intitolato "Ricorso e Reclamo"; 
che né la controparte né l'autorità cantonale sono stati invitati a esprimersi su tale allegato; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF l'atto di ricorso deve indicare chiaramente i diritti che si pretendono violati dall'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza e precisare in cosa consiste la violazione; 
che in concreto, nel suo succinto esposto - peraltro privo di conclusioni - il ricorrente non fa nessun riferimento all'atto impugnato né alla sua motivazione; 
ch'egli si limita ad evocare l'impossibilità di versare l'importo richiesto e a domandare l'adozione di un analogo provvedimento nei confronti della controparte; 
che questi argomenti non configurano, manifestamente, una motivazione adeguata, conforme al disposto di legge appena citato; 
che, essendo l'allegato ricorsuale "manifestamente non motivato in maniera sufficiente", il gravame può essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, vista l'incontestata situazione d'insolvenza del ricorrente, si può rinunciare ad addossargli spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo egli nemmeno stato invitato a determinarsi; 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 14 giugno 2010 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: La Cancelliera: 
 
Klett Gianinazzi