Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_279/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 14 giugno 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Stefano Peduzzi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Fondazione B.________, 
patrocinata dall'avv. Giovanni Poma, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro; retribuzione di ore straordinarie, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 aprile 2017 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Nel marzo 2011 A.________ è stata assunta, quale badante, da C.________, ultranovantenne e bisognosa di cure e assistenza. La lavoratrice ripartiva con un'altra badante i 7 giorni della settimana, nel senso che ciascuna di esse dopo aver presenziato 24 ore presso la datrice di lavoro disponeva di 24 ore di libero. C.________ è deceduta il 4 maggio 2012. 
Con petizione 27 marzo 2013 A.________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano di condannare la Fondazione B.________, erede unica della datrice di lavoro, a pagarle fr. 54'893,10.--, oltre interessi, a titolo di rimunerazione per ore straordinarie e supplemento per lavoro notturno e festivo. Il Pretore ha respinto, con sentenza 29 settembre 2014, la petizione. 
 
2.   
Con sentenza 5 aprile 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato da A.________. 
 
3.   
Con atto del 23 maggio 2017 intitolato "RICORSO IN MATERIA CIVILE (art. 92 cpv. 1 LTF), RICORSO IN MATERIA COSTITUZIONALE (art. 113 e segg. LTF) e ISTANZA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO (art. 64 LTF) " A.________ domanda in accoglimento dei ricorsi, l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio. Postula altresì di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio e " chiede che ogni singolo gravame venga valutato in primo luogo nell'ambito del ricorso in materia civile, e sussidiariamente nell'ambito del ricorso in materia costituzionale ". 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.   
Atteso che nella presente causa risulta manifestamente superato il valore di lite previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per i ricorsi in materia civile nell'ambito di controversie in materia di diritto del lavoro, l'impugnativa sarà unicamente esaminata quale ricorso in materia civile (rimedio di diritto con cui può pure essere fatta valere una violazione di diritti costituzionali). Del resto, per presentare nella medesima istanza oltre al ricorso ordinario anche un ricorso - sussidiario - in materia costituzionale, non è sufficiente semplicemente chiedere che ogni argomentazione sia dapprima esaminata quale censura del primo rimedio di diritto e poi sussidiariamente quale critica contenuta nel secondo. 
 
5.   
Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF gli atti scritti al Tribunale federale devono contenere le conclusioni e i motivi. 
 
5.1. Poiché i ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF), ma non oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF), il ricorrente deve in linea di principio formulare richieste di giudizio sostanziali e non limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata (DTF 137 II 313 consid. 1.3). Ciò significa che le conclusioni riguardanti somme di denaro devono essere quantificate (DTF 134 III 235 consid. 2).  
Ora, nel ricorso in esame invano si cerca una qualsiasi richiesta di giudizio sostanziale, la ricorrente limitandosi a postulare l'annullamento della decisione cantonale e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio. 
 
5.2. Nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF) e il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF).  
In concreto i punti da 1 a 5 del ricorso sono la trascrizione esatta di quanto già esposto alle medesime cifre dell'appello, ragione per cui essi manifestamente non costituiscono ammissibili censure contro la sentenza d'appello. Nella rimanente parte dell'impugnativa la ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe violato il suo diritto di essere sentita, perché avrebbe omesso di effettuare una serie di accertamenti. Sennonché con tale argomentazione la lavoratrice si duole in realtà, apoditticamente - e quindi inammissibilmente (v. sulle esigenze di motivazione di una tale censura DTF 140 III 16 consid. 1.3.1) -, dell'accertamento dei fatti effettuato dalla Corte cantonale. La ricorrente lamenta pure una violazione dell'art. 322 CO, affermando che tutte le ore trascorse sul luogo di lavoro sarebbero da remunerare. Così facendo essa non si confronta (rispettivamente si basa inammissibilmente su una fattispecie diversa da quella accertata dai giudici cantonali) con la motivazione della sentenza impugnata. Questa indica infatti che il rapporto di lavoro prevedeva che le badanti avessero durante il loro turno periodi di riposo e che la lavoratrice non aveva dimostrato di aver svolto delle ore straordinarie, lavorando durante le notti in ragione dello stato di salute della persona assistita. 
 
6.   
Da quanto precede discende che il ricorso, privo di conclusioni quantificate e non motivato in modo sufficiente, si rivela manifestamente inammissibile e come tale va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF. In queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 giugno 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti