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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_112/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 14 giugno 2017  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Meyer, giudice presidente, 
Parrino, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
rappresentata da Consulenza giuridica andicap, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità 
del Cantone Ticino, 
Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità 
(assegno per grandi invalidi), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 dicembre 2016. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, nata il 18 novembre 2011, è affetta dalla nascita da una paresi cerebrale di tipo spastico (tetraspasticità) su una leucomalacia periventricolare. Il 16 gennaio 2015, per il tramite dei genitori, l'assicurata ha inoltrato una richiesta per l'ottenimento di un assegno per grandi invalidi presso l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito UAI). Nell'ambito dell'istruttoria di questa domanda, in data 11 agosto 2015 è stato stilato un rapporto per valutare la grande invalidità dell'assicurata. Fondandosi sugli accertamenti di questo rapporto, con decisione del 6 ottobre 2015 l'UAI le ha riconosciuto il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve dal 1° febbraio 2014 e di grado medio dal 1° maggio 2014. 
 
B.   
A.________ si è aggravata il 6 novembre 2015 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che, con giudizio del 14 dicembre 2016, ha respinto il gravame. 
 
C.   
Il 1° febbraio 2017 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi di grado elevato dal 1° novembre 2014 e, in via subordinata, il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione e riconoscimento del diritto di cui sopra. 
Nella sua risposta del 13 marzo 2017 l'UAI ha proposto la reiezione del gravame mentre il Tribunale cantonale e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. L'oggetto della lite concerne il diritto dell'assicurata a un assegno per grandi invalidi di grado elevato con effetto dal 1° novembre 2014, fermo restando che l'UAI le ha riconosciuto un diritto per una grande invalidità di grado lieve dal 1° febbraio 2014 e di grado medio dal 1° maggio 2014. Il supplemento per cure intensive - litigioso davanti al Tribunale cantonale - non è più contestato davanti al Tribunale federale e non sarà pertanto qui esaminato.  
 
2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato la Corte cantonale ha già esposto in maniera completa e dettagliata le norme di diritto e i principi giurisprudenziali necessari alla risoluzione del caso, rammentando segnatamente la nozione della grande invalidità e, in particolare, gli elementi da considerare per distinguere tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. Per completezza va tuttavia ricordato che, a norma dell'art. 37 cpv. 1 OAI, la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. Per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno d'aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età (art. 37 cpv. 4 OAI).  
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale, condividendo la valutazione dell'UAI, ha ritenuto che l'assicurata - al più tardi a partire dal mese di novembre 2014 - adempisse le condizioni di cui all'art. 37 cpv. 4 OAI per gli atti ordinari della vita come vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi e coricarsi, mangiare, andare alla toilette e spostarsi e che necessitasse di una sorveglianza personale permanente. Il Tribunale cantonale ha invece ritenuto che l'assicurata non abbisognasse di maggior aiuto o di una sorveglianza speciale rispetto a un minorenne non invalido della stessa età per l'igiene personale (lavarsi, pettinarsi, fare il bagno o la doccia), da cui il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado prima lieve, poi medio. Riferendosi alle direttive dell'UFAS sul calcolo della grande invalidità determinante per i minorenni, in particolare l'allegato III della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), il Tribunale cantonale ha ricordato come un bambino di età inferiore a 6 anni ha comunque bisogno di un controllo da parte di un terzo durante la pulizia personale. Ora, il rapporto dell'assistente sociale, redatto per conto dell'UAI l'11 agosto 2015 sulla base di un'inchiesta domiciliare svolta il 30 luglio 2015, completato il 29 settembre 2015, menziona che l'assicurata ama il contatto con l'acqua e collabora alla piccola toilette giornaliera al lavandino, la dipendenza dall'adulto è invece completa in occasione del bagno e della doccia come nel caso di un bambino non invalido. Il Tribunale cantonale ha pertanto concluso che, al momento della decisione contestata, l'assicurata non presentava un bisogno di aiuto maggiore rispetto a un bambino non invalido.  
 
3.2. La ricorrente fa valere che il Tribunale cantonale è incorso in una violazione del diritto federale e ha proceduto a un accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Infatti, una grande invalidità di grado elevato può essere ammessa anche quando un assicurato ha bisogno di aiuto maggiore solo per una sola delle funzioni parziali che caratterizzano l'atto ordinario della vita in questione. Nel caso dell'igiene personale, una grande invalidità è data quando l'assicurato ha bisogno di aiuto anche solo per lavarsi, pettinarsi o fare il bagno / la doccia. Ora, l'assicurata, affetta da tetraspasticità, non è in grado di tenere la posizione eretta e contemporaneamente procedere alla sua igiene personale, avendo bisogno di essere sorretta da un terzo anche per la piccola toilette quotidiana. La ricorrente spiega inoltre come i bambini privi d'invalidità raggiungono un grado d'autonomia per effettuare l'igiene personale prima dei 6 anni indicati dalle direttive dell'UFAS, già a partire dai 3 anni, ciò che le resta precluso vista la sua patologia. A suffragio della sua tesi volta a dimostrare che un bambino non invalido può compiere autonomamente alcuni atti per la sua igiene personale a partire dai 3 anni, la ricorrente cita alcune opere specialistiche, sulle quali si basano, almeno in parte, anche le direttive dell'UFAS.  
 
4.  
 
4.1. Le constatazioni di un Tribunale cantonale, fondate su un'inchiesta domiciliare circa la grande invalidità svolta da una persona qualificata (art. 69 cpv. 2 OAI), concernenti l'esistenza o meno di un impedimento relativo allo svolgimento di un atto ordinario della vita, costituiscono un accertamento dei fatti che può essere rivisto dal Tribunale federale solo nei limiti descritti nel considerando 1 di cui sopra. Costituisce invece una questione di diritto, che può essere rivista liberamente dal Tribunale federale, l'interpretazione e l'applicazione della nozione di grande invalidità (sentenze I 1013/06 del 9 novembre 2007 consid. 5.1 e I 642/06 del 22 agosto 2007 consid. 3).  
 
4.2.  
 
4.2.1. La conclusione della ricorrente volta ad ottenere un assegno per la grande invalidità di grado elevato è fondata. Come rilevato dal Tribunale cantonale l'assicurata è affetta da una tetraspasticità, che per definizione colpisce tutti e quattro gli arti. Il rapporto dell'11 agosto 2015 per valutare la grande invalidità, sul quale si è fondato il Tribunale cantonale per l'esame della vertenza, menziona che l'assicurata è in grado di spostarsi gattonando e che non riesce a reggere la posizione eretta (v. le rubriche alzarsi, sedersi, coricarsi e spostarsi in casa contenute nel suddetto rapporto). L'assicurata non riesce neppure a servirsi da sola delle posate per mangiare, ciò che esclude che possa, per esempio, lavarsi i denti come un bambino della sua età. In queste condizioni è del tutto verosimile che, come indicato nella memoria ricorsuale, e già fatto valere davanti al Tribunale cantonale, l'assicurata ha bisogno di aiuto per avvicinarsi e sostare davanti al lavandino, come pure di essere costantemente sorretta, per procedere alla toilette quotidiana. Si deve pertanto ritenere che senza l'aiuto di un terzo, l'assicurata non potrebbe svolgere l'atto ordinario della vita relativo all'igiene personale. In tal senso ha bisogno di un maggiore aiuto rispetto a un minorenne non invalido della stessa età come lo richiede l'art. 37 cpv. 4 OAI. In proposito va ricordato, come rettamente fatto valere dall'insorgente, che se un atto ordinario comprende diverse funzioni parziali, come è il caso dell'igiene personale, per la grande invalidità non è richiesto che l'assicurato abbia bisogno dell'aiuto di altre persone per tutte oppure per la maggior parte di esse, è sufficiente che necessiti, in modo regolare e notevole, dell'aiuto di terzi per una sola delle funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2, pag 148; Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) cifra 8011,).  
 
4.2.2. Il maggiore bisogno di aiuto può essere riconosciuto dal mese di novembre 2014, quando l'assicurata ha compiuto 3 anni. Infatti, a quella età un bambino privo d'invalidità comincia, pur sommariamente, a intraprendere i primi atti legati all'igiene personale. Gli autori menzionati nell'allegato III della CIGI, che sono di supporto per definire la grande invalidità determinante per i minorenni, in particolare HEINZ S. HERZKA, BERNARDO FERRARI, WOLF REUKAUF e FRANCINE FERLAND, affermano che a tre anni un bambino privo d'invalidità dovrebbe spazzolarsi i denti (anche se con un po' di aiuto), dovrebbe girare il rubinetto, lavarsi e asciugare le mani, ciò che era precluso all'assicurata.  
 
4.2.3. Negando che l'assicurata avesse bisogno di un aiuto maggiore da parte di un terzo rispetto a un bambino senza invalidità di tre anni per compiere l'atto ordinario della vita relativo alla sua igiene personale, il Tribunale cantonale si è fondato su un accertamento manifestamente inesatto dei fatti come rettamente allegato nella memoria ricorsuale. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto.  
 
5.   
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'UAI (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto. Il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 dicembre 2016 è annullato e la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino del 6 ottobre 2015 è riformata nel senso che la ricorrente ha diritto a un assegno per grandi invalidi di grado elevato con effetto dal 1° novembre 2014. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente. 
 
3.   
L'opponente verserà alla ricorrente la somma di fr. 2'800.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
La causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura cantonale. 
 
5.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 14 giugno 2017 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Meyer 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi