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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.343/2004 /bom 
 
Sentenza del 14 luglio 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, giudice presidente, 
Aeschlimann, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Elvezio Lorenzetti, 
Comune di Locarno, 6600 Locarno, rappresentato 
dal Municipio, 
Perito distrettuale di Locarno, ---, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
approvazione di una permuta generale postulata dal comune di Locarno in corrispondenza di una zona industriale di interesse cantonale, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza dell'11 maggio 2004 del Tribunale cantonale amministrativo. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
che con sentenza dell'11 maggio 2004 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un ricorso sottopostogli da A.________ contro l'approvazione di una permuta generale postulata dal Comune di Locarno in corrispondenza di una zona industriale di interesse cantonale; 
che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo, ribadita la sua opposizione alla contestata permuta, di annullarlo; 
che con decreto del 18 giugno 2004 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha invitato il ricorrente ad anticipare entro il 2 luglio seguente fr. 3'000.-- a garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile; 
che l'anticipo richiesto non essendo stato versato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 150 cpv. 4 OG e il gravame non può essere esaminato nel merito; 
che la circostanza che il ricorrente non ha ritirato tempestivamente l'invito al pagamento non è infatti determinante; 
che, in effetti, secondo la costante giurisprudenza, conformemente al principio della buona fede, il ricorrente che inoltra un gravame deve prevedere che gli verranno trasmessi atti giudiziari: l'invio si considera notificato, pertanto, al più tardi allo scadere del termine di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario (DTF 116 Ia 90 consid. 2a, 115 Ia 12 consid. 3a; cfr. anche DTF 127 III 173 consid. 1a, 123 III 492 consid. 1); 
che con lettera del 5 luglio 2004 il ricorrente si è limitato a comunicare al Tribunale federale d'aver ritirato, dalla sua casella postale, l'invito al pagamento soltanto sabato mattina 3 luglio 2004, perché, per motivi non meglio precisati, non potrebbe ritirarla regolarmente tutti i giorni; 
che le sue entrate non gli permetterebbero inoltre di versare entro breve termine l'anticipo richiesto, per cui si impegnerebbe a versare mensilmente fr. 100.--, ritenuto che le banche non gli concederebbero crediti ipotecari sulla sua sostanza (secondo la sentenza impugnata almeno la comproprietà di ½ della particella litigiosa di 7'894 m2 prima e di 9'887 m2 dopo la contestata permuta, di cui 6'855 m2 edificabili); 
che, in effetti, la facoltà di chiedere, se del caso, la proroga del termine fissato dal giudice o la possibilità di versare l'anticipo mediante versamenti rateali devono essere comunque chieste prima della scadenza del termine (art. 32 cpv. 3 e 33 cpv. 2 OG), ciò che non è avvenuto in concreto, per cui anche quest'implicita istanza, tardiva, è inammissibile (DTF 124 II 358 consid. 2; Jean François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 2 all'art. 33); 
che pure l'implicita istanza di assistenza giudiziaria (art. 152 cpv. 1 OG) dev'essere respinta siccome tardiva, essendo stata presentata dopo la scadenza del termine fissato per versare il menzionato anticipo, ritenuto del resto che le circostanze dell'asserita indigenza del ricorrente gli erano note già al momento dell'inoltro del gravame e nulla gli impediva pertanto di presentare tempestivamente una tale domanda; 
che, del resto, il ricorrente non spiega del tutto perché, dal 19 giugno fino al 2 luglio 2004, sarebbe stato impedito, senza sua colpa, di ritirare l'invito al pagamento; 
che, in siffatte circostanze, anche un'eventuale domanda di restituzione per l'inosservanza di un termine secondo l'art. 35 cpv. 1 OG dovrebbe essere respinta (DTF 124 II 358 consid. 2 pag. 360); 
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate (art. 156 cpv. 6 OG); 
che, in via del tutto eccezionale, si può nondimeno rinunciare a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia; 
che, soccombente, quest'ultimo deve però rifondere all'opponente, patrocinato da un legale e che entro il termine fissatogli ha inoltrato le sue osservazioni, un'equa indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG); 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Non si preleva tassa di giustizia. Il ricorrente rifonderà all'opponente fr. 500.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di Locarno, al perito distrettuale di Locarno e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 14 luglio 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il giudice presidente: Il cancelliere: