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[AZA 0/2] 
 
1P.505/2001 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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14 agosto 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente 
della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Nay e Catenazzi. 
Cancelliere: Gadoni. 
 
_______ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 5 agosto 2001 presentato da G.________, contro la decisione emanata il 17 luglio 2001 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino nell'ambito di una vertenza che oppone il ricorrente al Ministero pubblico del Cantone Ticino in materia penale (citazione a un interrogatorio); 
Ritenuto in fatto : 
che il 13 luglio 2001 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino, avv. Rosa Item, ha citato G.________ a comparire presso gli uffici del Ministero pubblico di Lugano per essere interrogato nella veste di querelato, avvertendolo che, in caso di disobbedienza, avrebbe ordinato la sua comparizione forzata; 
che G.________ ha impugnato la citazione con un reclamo dinanzi al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) criticando il fatto che essa non conteneva sufficienti informazioni riguardo alla querela; 
che con decisione del 17 luglio 2001 il GIAR ha respinto il reclamo ritenendo essenzialmente che l'art. 117 del Codice di procedura penale del Cantone Ticino, del 19 dicembre 1994 (CPP/TI), applicabile alla fattispecie per analogia, non impone di informare il querelato sui motivi dell'interrogatorio; 
che G.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico del 5 agosto 2001 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendone l'annullamento; 
che egli chiede pure che al ricorso venga conferito l'effetto sospensivo; 
che il ricorrente postula inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
 
e considerando in diritto : 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a, 126 I 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1); 
che il GIAR ha statuito quale ultima istanza cantonale su un provvedimento del Procuratore pubblico (art. 280 in relazione con l'art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI), per cui la decisione impugnata può, da questo profilo, essere di massima oggetto di un ricorso di diritto pubblico (art. 86 cpv. 1 OG); 
che il giudizio del GIAR conferma in sostanza un atto di procedura in materia di assunzione di prove disposto dal Procuratore pubblico; 
che si tratta, al riguardo, di un giudizio che non mette fine alla causa: esso concerne infatti solo una fase del procedimento penale e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa); 
che in tal caso, poiché non si è in presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione impugnata può causare un danno irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG
che, in linea di principio, la decisione incidentale che riguarda l'assunzione di prove - sia negandola, sia ordinandola, sia acquisendo agli atti una determinata risultanza - non reca all'interessato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 126 I 207 consid. 2, 97 consid. 1b, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b, 396 consid. 1; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, pag. 476 n. 11); 
che un prolungamento della durata della vertenza comporta solo pregiudizi fattuali e non giuridici, la stessa conclusione valendo per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale: così, ad esempio, un atto d'accusa, con cui una persona viene deferita alla Corte di merito, perché la giudichi, non è considerato decisione incidentale arrecante danno irreparabile (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3); 
 
che, in concreto, il ricorrente potrà, se del caso, far valere successivamente un'eventuale violazione dei suoi diritti, segnatamente riguardo alle modalità della sua audizione, qualora il Procuratore pubblico dovesse avviare nei suoi confronti un procedimento penale sfociante in un decreto o atto d'accusa (cfr. art. 224 cpv. 1 e 227 CPP/TI); 
che, in tali circostanze, dalla decisione impugnata non deriva al ricorrente un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 87 OG e che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile in applicazione di tale disposizione; 
che, visto l'esito del ricorso, non occorre esaminare se esso adempia i requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e dalla giurisprudenza (cfr. , su queste esigenze, DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 125 I 492 e rinvii); che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), la domanda di assistenza giudiziaria per questa sede ricorsuale non potendo essere accolta, ritenuto che il ricorso era sprovvisto di probabilità di esito favorevole sin dall'inizio (art. 152 cpv. 1 OG); 
che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto l'istanza di effetto sospensivo contenuta nell'impugnativa; 
che essa è peraltro sprovvista di motivazione e sarebbe quindi inammissibile (cfr. Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 380); 
 
 
Per questi motivi, 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
 
2. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino. 
Losanna, 14 agosto 2001 GAD/col 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,