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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.479/2004 /bom 
 
Sentenza del 14 settembre 2004 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Hungerbühler, Müller, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
permesso di dimora, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 
24 giugno 2004 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
In seguito al suo matrimonio celebrato il 29 marzo 2000, A.A.________ (1980), cittadino turco, è entrato in Svizzera il 19 agosto 2000 al fine di ricongiungersi con la moglie B.A.________ (1978), sua connazionale, titolare di un permesso di domicilio nel nostro Paese. Egli è stato quindi posto al beneficio di un permesso di dimora, regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 18 agosto 2004. 
B. 
L'11 marzo 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni ha respinto l'istanza del 2 marzo precedente di A.A.________, volta ad ottenere la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora - il 1° marzo 2004 si era trasferito a X.________, dove viveva da solo - e gli ha fissato un termine con scadenza al 30 aprile 2004 per lasciare il Cantone. A sostegno della propria decisione, la citata autorità ha osservato che il motivo per il quale il permesso era stato rilasciato era venuto a mancare in seguito alla separazione di fatto dalla moglie. 
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 27 aprile 2004, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 24 giugno successivo. 
C. 
Il 31 agosto 2004 A.A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che il giudizio cantonale sia annullato. Postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria, con nomina di un avvocato d'ufficio, egli adduce, in sostanza, la violazione del suo diritto di essere sentito, degli art. 9 e 17 della legge federale del 26 marzo 1931 sul domicilio e la dimora degli stranieri (LDDS; RS 142.20), del divieto dell'arbitrio nonché del principio della parità di trattamento. Censura inoltre la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in sede cantonale. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 III 107 consid. 1 e richiami). 
1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1 e riferimenti). 
1.2 Il ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammissibile contro la revoca del permesso di dimora (art. 101 lett. d OG). Sennonché, anche se non fosse stata revocata, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava il ricorrente è oramai scaduta dal 18 agosto 2004, ossia prima dell'inoltro del ricorso: non vi è quindi più alcun interesse pratico e attuale ad esaminare se tale misura fosse corretta (art. 103 lett. a OG; DTF 128 II 145 consid. 1.2.1; 118 Ib 356 consid. 1a; 111 Ib 56 consid. 2). In proposito, il gravame è quindi irricevibile. Nondimeno la decisione litigiosa può venire considerata anche quale rifiuto di rinnovo dell'autorizzazione. Al riguardo il ricorrente dispone ancora di un interesse alla soluzione della vertenza. 
2. 
2.1 Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora fintanto che vive con il coniuge. Affinché vi sia il diritto a un permesso di dimora, è necessario che la comunità coniugale esista sia giuridicamente che di fatto. Pertanto tale diritto si estingue in caso di separazione, salvo se la medesima è di corta durata e se una ripresa della vita comune è seriamente presa in considerazione. I motivi per i quali i coniugi si sono separati o la circostanza che una procedura di divorzio non è stata avviata o non è ancora conclusa non sono invece rilevanti (cfr. DTF 130 II 113 consid. 4.1 e rinvii). 
2.2 Dagli atti di causa emerge che il ricorrente e la consorte vivono separati dall'inizio del mese di marzo 2004. Si tratta pertanto di una separazione che dura da diversi mesi e che, a quanto risulta, non è ancora terminata: la stessa non può pertanto essere considerata di breve durata. Non essendo poi né dimostrata né provata una seria volontà da parte di entrambi i coniugi di riprendere la vita comune, ne discende che il ricorrente non dispone più di un diritto a ottenere un permesso di dimora in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS
2.3 Il ricorrente afferma di essersi riconciliato con la moglie; a comprova allega un documento sottoscritto dalla medesima il 5 agosto 2004, in cui ella dichiara che la loro separazione è da considerarsi una pausa di riflessione e che stanno cercando un appartamento a Y.________ dove vivranno in seguito in comunione. Sennonché, detta dichiarazione - sussistendo comunque il dubbio che la stessa sia stata redatta soltanto per le necessità di causa - non attesta in ogni caso di una ripresa della vita comune, ma riferisce unicamente di intenzioni future non meglio comprovate, che non vanno al di là del semplice parlato. In mancanza di elementi fattuali concreti, tale documento non è convincente. 
2.4 Osservato poi che la relazione che lega il ricorrente a sua moglie non è più intatta, questi non può nemmeno richiamarsi all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101; cfr. in proposito, DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 377 consid. 1b e riferimenti). Anche da questo profilo il gravame è pertanto inammissibile. 
2.5 Ritenuta la mancanza di un diritto al permesso richiesto, il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile. 
3. 
Rimane da appurare se il gravame possa essere trattato come ricorso di diritto pubblico. 
3.1 Poiché il ricorrente non ha un diritto ad ottenere un permesso di soggiorno (cfr. consid. 2), egli non è toccato dalla decisione querelata nei suoi interessi giuridicamente protetti, per cui difetta della legittimazione a proporre un ricorso di diritto pubblico (art. 88 OG; cfr. DTF 126 I 81 consid. 2 a 6 in merito all'art. 9 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999 nonché DTF 123 I 25 consid. 1 e 122 I 267 consid. 1a riguardo all'art. 4 vCost.). Ne discende che le asserite violazioni del divieto dell'arbitrio e dei principi della parità di trattamento e della proporzionalità formulate nell'impugnativa come anche il censurato accertamento dei fatti sono inammissibili. Il ricorrente può nondimeno far valere con detto rimedio che sono stati disattesi diritti di parte, riconosciutigli dall'ordinamento cantonale o sgorganti direttamente da norme costituzionali, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale (DTF 122 I 267 consid. 1b e richiami). 
3.2 Il ricorrente censura la violazione del suo diritto di essere sentito. Al proposito, egli non fa valere la lesione di norme cantonali di procedura, bensì invoca unicamente la disattenzione dei diritti sgorganti dall'art. 29 cpv. 2 Cost.: il Tribunale federale si limita pertanto a vagliare, liberamente, se il giudizio contestato leda le garanzie procedurali minime dedotte dal citato disposto costituzionale (DTF 128 II 13 consid. 3a e riferimenti). 
3.3 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avergli rifiutato a torto, malgrado sua esplicita richiesta, la facoltà di replicare alle osservazioni presentate dalle precedenti autorità cantonali, di cui ha potuto solo prendere conoscenza. Innanzitutto va rammentato che il diritto di essere sentito non conferisce la facoltà generale e incondizionata di presentare una replica; detta facoltà è garantita solo qualora la risposta contenga fatti nuovi e rilevanti (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; 121 I 225 consid. 2a). Orbene, come emerge dalla sentenza querelata, i giudici cantonali hanno ritenuto che le citate osservazioni non apportavano elementi di rilievo ai fini del giudizio. In altre parole, essi hanno considerato che le stesse non erano determinanti per il giudizio, ritenendo sufficienti al proposito gli ulteriori documenti versati agli atti. I citati documenti non si riferivano pertanto, contrariamente all'assunto del ricorrente, a fatti nuovi e rilevanti. Va poi aggiunto che in ogni caso incombeva al ricorrente di dimostrare la necessità di presentare un atto di replica. Orbene, nella sua richiesta del 14 giugno 2004, il ricorrente nulla adduce al riguardo, segnatamente sull'elemento decisivo per il giudizio, ossia l'eventuale riconciliazione tra i coniugi e la ripresa della vita comune. Al riguardo la censura è pertanto infondata. 
4. 
4.1 Il ricorrente contesta poi il diniego dell'assistenza giudiziaria da parte del Consiglio di Stato e confermato dal Tribunale amministrativo. Ritiene inammissibile sostenere che la sua impugnativa dinanzi al Governo ticinese era priva di possibilità di esito favorevole, quando invece la Corte cantonale ha riconosciuto che il Consiglio di Stato aveva leso il suo diritto di essere sentito sia tutelando la decisione di revoca allorché non era stato interpellato preventivamente sia negandogli la facoltà di replicare alle osservazioni dell'autorità di prime cure. 
4.2 Il principio, l'estensione e i limiti del diritto all'assistenza giudiziaria gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme del diritto procedurale cantonale. Indipendentemente dalla regolamentazione cantonale, l'art. 29 cpv. 3 Cost. (come il previgente art. 4 vCost.) garantisce comunque al cittadino condizioni minime da questo profilo (DTF 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3a; 124 I 1 consid. 2, 304 consid. 2a). Siccome il ricorrente non si duole della lesione di norme di diritto cantonale, questa Corte esamina pertanto, liberamente, se i limiti posti dall'art. 29 cpv. 3 Cost. siano stati rispettati (DTF 129 I 129 consid. 2.1 e rinvii). Detto disposto costituzionale subordina la concessione dell'assistenza giudiziaria alla condizione che la causa non sembri priva di probabilità di successo. 
4.3 Nella fattispecie in esame, la Corte cantonale ha dapprima ricordato che, in virtù della normativa cantonale determinante, vi è un diritto di replica solo a titolo eccezionale, cioè nei casi in cui la risposta contiene elementi nuovi e rilevanti che possono influire sul giudizio o quando l'autorità di prima istanza non ha sufficientemente motivato la propria decisione ed ha specificato i motivi della medesima soltanto con le proprie osservazioni. I giudici ticinesi hanno poi osservato che l'interessato non aveva minimamente motivato la propria richiesta di replica e che, a prescindere da ciò, la decisione contestata era sufficientemente motivata, prova ne era che l'insorgente aveva potuto impugnarla con piena cognizione di causa, dimostrando così di aver perfettamente compreso i motivi su cui l'autorità di prime cure si era fondata per revocargli l'autorizzazione di soggiorno. Infine, hanno rilevato che le osservazioni in questione si limitavano a ribadire le argomentazioni dell'autorità di prima istanza, senza addurre alcun elemento nuovo. I giudici ticinesi ne hanno quindi concluso che non erano date le condizioni affinché fosse ordinato un ulteriore scambio di allegati e che negando all'insorgente la possibilità di replicare il Consiglio di Stato non aveva violato il suo diritto di essere sentito. In merito alla decisione di revoca emanata senza interpellare preventivamente l'interessato, la Corte cantonale ha osservato che tale modo di procedere non disattendeva il suo diritto di essere sentito, in quanto il provvedimento litigioso era stato adottato sulla base delle indicazioni fornite personalmente da questi nell'ambito dell'istanza di modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora: dagli atti di causa risultava infatti che era stato l'interessato ad informare l'autorità di prime cure del fatto che si era separato dalla moglie. Non vi erano pertanto fatti di rilievo, sconosciuti all'insorgente, sui quali allo stesso doveva essere concessa la facoltà di esprimersi preventivamente. Da quanto testé esposto discende che, contrariamente all'assunto del ricorrente, non è stata constatata nessuna violazione del suo diritto di essere sentito nel corso della procedura cantonale. Considerato poi che egli non censura, perlomeno non conformemente a quanto richiesto dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (sul cosiddetto principio dell'allegazione, cfr. DTF 117 Ia 412 consid. 1c e rinvii) gli altri argomenti su cui è fondato il rifiuto dell'assistenza giudiziaria, è quindi senza disattendere le garanzie minime di cui all'art. 29 cpv. 3 Cost. che il citato beneficio gli è stato negato. Anche su questo punto, il gravame va pertanto respinto. 
5. 
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, trattato quale ricorso di diritto pubblico va respinto, nella misura in cui è ammissibile. 
6. 
6.1 La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG
6.2 Siccome l'impugnativa - sia trattata quale ricorso di diritto amministrativo che come ricorso di diritto pubblico - era sin dall'inizio priva di possibilità di esito favorevole, l'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede federale va respinta (art. 152 OG). Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il gravame, trattato quale ricorso di diritto amministrativo, è inammissibile. 
2. 
Il gravame, trattato quale ricorso di diritto pubblico, è respinto nella misura in cui è ammissibile. 
3. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
4. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
5. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione. 
Losanna, 14 settembre 2004 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: