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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_612/2021  
 
 
Sentenza del 14 settembre 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, via della Pace 6, 6600 Locarno. 
 
Oggetto 
autofallimento, decisione di stralcio per desistenza, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 giugno 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.86). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
A un'udienza del 14 giugno 2021 A.________ ha ritirato la domanda volta a ottenere la dichiarazione del proprio fallimento e il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha quindi stralciato la causa dal ruolo. 
 
Con sentenza 28 giugno 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato il 16 giugno 2021 da A.________. La Corte cantonale ha spiegato che il Pretore aggiunto non aveva respinto la domanda di autofallimento, ma l'aveva stralciata dal ruolo, e che contro il decreto di stralcio per desistenza non è aperta la via del reclamo (tranne per quanto attiene alle spese), bensì soltanto la via della revisione giusta l'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC (v. DTF 139 III 133 consid. 1.2-1.3). 
 
2.  
Mediante scritto 26 luglio 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. Egli ha anche chiesto di conferire effetto sospensivo alla sua impugnativa con riferimento al "pignoramento della cassa pensione". 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). 
Il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione. Il ricorrente, infatti, si limita a contestare l'operato del Pretore aggiunto (il quale a suo dire avrebbe "verbalmente negato [l'] ottenimento al fallimento personale" e posto al riguardo presupposti troppo severi rispetto alle sue condizioni di salute e finanziarie), omettendo del tutto di misurarsi con la sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (unica decisione qui impugnabile; v. art. 75 cpv. 1 LTF) e di spiegare per quale motivo essa sarebbe contraria al diritto. 
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva di oggetto. 
 
Date le circostanze del caso concreto, si può prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 settembre 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini