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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_159/2021  
 
Decreto del 14 novembre 2022 
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Giudice presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Ivan Paparelli, 
opponente. 
 
Oggetto 
mandato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 febbraio 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2020.3). 
 
 
Considerando:  
che il Pretore del distretto di Lugano ha accolto, con giudizio del 28 novembre 2019, la petizione con cui B.________ aveva chiesto di condannare la A.________ SA a pagarle euro 617'350.-- e di rigettare per fr. 669'774.-- l'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo; 
che con sentenza 4 febbraio 2021 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un appello presentato dalla convenuta; 
che con ricorso in materia civile del 12 marzo 2021 la A.________ SA ha postulato, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa, l'accoglimento del proprio appello e la reiezione della petizione; 
che con risposta 15 aprile 2021 B.________ ha proposto la reiezione del ricorso e della domanda di misure d'urgenza; 
che con decreto del 5 maggio 2021 la Giudice presidente della Corte adita ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame; 
che il 27 agosto 2021, in accoglimento di una domanda di riesame, tale decreto č stato revocato e al ricorso č stato conferito effetto sospensivo; 
che con decreto dell'11 ottobre 2022 la Giudice presidente ha sospeso, su richiesta della ricorrente e con il consenso dell'opponente, la procedura ricorsuale; 
che il 9 novembre 2022 la ricorrente ha dichiarato di ritirare, in seguito alla conclusione di un accordo extragiudiziale, il ricorso e ha chiesto di contenere al minimo le spese e di non assegnare ripetibili; 
che con lettera 10 novembre 2022 l'opponente ha confermato l'accordo sulla mancata assegnazione di ripetibili; 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; 
che pertanto le spese giudiziarie della presente procedura - ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF - seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non vengono, come chiesto dalle parti, assegnate ripetibili; 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente decreta:  
 
1.  
La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Non si assegnano ripetibili. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 novembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti