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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_160/2007 /biz 
 
Sentenza del 14 dicembre 2007 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, Presidente, 
Favre, Foglia, giudice supplente, 
cancelliera Ortolano. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Pier Felice Barchi, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Falsità in documenti (art. 251 CP); commisurazione 
della pena (art. 47 CP), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 22 marzo 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
A.a All'inizio del 1995, contattato da B.________, A.________, cittadino italiano residente in Italia, si dichiarava disposto a procedere all'incasso per conto di terzi di somme di denaro garantendo l'anonimato dell'avente diritto economico. Il 19 gennaio 1995, A.________ incontrava, in un bar di Roma, B.________ e i richiedenti l'operazione presentatisi come ccc e ddd, successivamente identificati dagli inquirenti in C.________ e D.________, entrambi residenti a Roma. Conosciuti i termini dell'operazione consistente nella monetizzazione di assegni emessi da E.________AG di Zurigo, A.________ si faceva promettere una provvigione pari al 10 % della somma da incassare. 
 
In un successivo contatto con B.________, A.________ indicava la società K.________ di Vaduz, iscritta a registro di commercio il 30 gennaio 1995 e costituita a sua richiesta tramite l'avvocato ticinese F.________, la beneficiaria che avrebbe dovuto figurare sugli assegni oggetto dell'operazione. 
A.b Il 10 maggio 1995, in un incontro in un bar di Lugano, C.________ e D.________ consegnavano a A.________ cinque assegni dell'importo di fr. 2'000'000.-- cadauno, emittente E.________AG, tratti sull'allora banca G.________ di Wiedikon e in favore di K.________, due datati 4 maggio 1995 e tre datati 8 maggio 1995, a firma H.________ e I.________. A.________ non rilasciava alcuna ricevuta per gli effetti ricevuti. 
 
Quello stesso giorno, A.________ rimetteva gli assegni nelle mani dell'avv. F.________, suo legale e presidente del consiglio di amministrazione della banca J.________, chiedendogli di farne verificare la validità e l'esigibilità e di predisporre l'apertura di un conto presso la banca J.________ intestato alla K.________ per il loro incasso. Dall'ufficio del legale, A.________ si recava poi alla banca J.________, sita al primo piano dello stesso stabile, e conferiva con il direttore dell'istituto, raccomandando anche a lui di procedere alla verifica dei titoli. L'avv. F.________ faceva pervenire gli assegni alla banca J.________ il giorno successivo tramite la sua segretaria. 
A.c A seguito delle verifiche, la banca J.________ scopriva che gli effetti erano stati bloccati in quanto facenti parte di un blocco di venti assegni in bianco spariti, tra agosto e settembre 1994, in concomitanza con un trasloco di E.________AG. La banca informava del blocco l'avv. F.________ che, a sua volta, ne dava comunicazione a A.________ prospettandogli inoltre il verosimile inoltro di una denuncia penale contro ignoti da parte di E.________AG e consigliandogli di presentarsi alle autorità inquirenti svizzere. 
 
B. 
Il 16 maggio 1995, E.________AG inoltrava denuncia penale contro ignoti per i titoli di furto ed eventualmente di appropriazione indebita in relazione alla sparizione dei cinque assegni e di tentata truffa per la presentazione degli stessi in J.________. 
 
A.________ si presentava, il 18 maggio 1995, al Ministero pubblico per essere interrogato. Arrestato, rimaneva in detenzione preventiva sino al 23 giugno 1995. L'inchiesta svolta accertava la falsificazione sugli effetti delle firme dei funzionari di E.________AG H.________ e I.________. Il 10 maggio 2001 il Procuratore pubblico poneva in stato di accusa A.________ per ricettazione dei cinque assegni da fr. 2'000'000.-- cadauno e per falsità in documenti in ordine all'uso da parte sua di questi titoli al fine d'inganno. 
 
C. 
Con sentenza del 26 novembre 2003, il Presidente della Corte delle Assise correzionali di Lugano, dinanzi al quale il Procuratore pubblico abbandonava l'imputazione di ricettazione, riconosceva A.________ autore colpevole di falsità in documenti per avere, nella primavera 1995 a Lugano, con l'intento di procacciarsi un indebito profitto, fatto uso, a scopo di inganno, di cinque assegni falsi dell'importo di fr. 2'000'000.-- l'uno. Accertata la violazione del principio di celerità, lo condannava a due mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni. Ordinava altresì la confisca e la distruzione dei cinque assegni posti sotto sequestro. 
 
D. 
Il 22 marzo 2007, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso per cassazione interposto dal condannato contro la sentenza di primo grado. 
 
E. 
A.________ insorge mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale con cui postula, in via principale, l'annullamento della sentenza di ultima istanza cantonale e la sua riforma nel senso che A.________ è prosciolto dall'imputazione di falsità in documenti. In via subordinata, egli chiede l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio. 
 
F. 
Invitati a esprimersi sulle censure ricorsuali relative al diritto applicabile e alla commisurazione della pena, il Ministero pubblico domanda la reiezione del ricorso, mentre la CCRP, pur rimettendosi al giudizio di questo Tribunale, osserva come la pena inflitta al ricorrente sia poco più che simbolica e addirittura ai limiti dell'indulgenza conto tenuto della gravità dei fatti. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF). 
 
1.2 Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF). 
 
1.3 Il ricorso al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF. Il ricorrente deve motivare il suo gravame (art. 42 cpv. 1 LTF) spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Le censure di violazione dei diritti costituzionali, del diritto cantonale e del diritto intercantonale sottostanno a severe esigenze di motivazione. Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale procede alla disamina di tali censure solo ove il ricorrente le abbia sollevate e motivate. In quest'ambito, la motivazione esatta corrisponde a quanto valeva per il ricorso di diritto pubblico sotto l'imperio dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 IV 286 consid. 1.4). L'impugnativa deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (v. DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 I 113 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 3c). 
 
1.4 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). L'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore può venir rettificato o completato unicamente se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 (art. 105 cpv. 2 LTF) ed è solo in questa stessa misura che può venir censurato in sede di ricorso (art. 97 cpv. 1 prima parte LTF). Incombe alla parte che intende scostarsi dalla fattispecie contenuta nella sentenza impugnata addurre, con un'argomentazione circostanziata, il motivo che la induce a ritenere compiute le condizioni di una delle eccezioni previste all'art. 105 cpv. 2 LTF; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 seconda parte LTF), altrimenti non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello esposto nella sentenza impugnata. 
 
2. 
Il ricorrente contesta la realizzazione degli elementi sia oggettivi che soggettivi del reato di falsità in documenti. 
 
Si rende colpevole di falsità in documenti chi tra l'altro, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fa uso, a scopo di inganno, di un documento falso - "unechte Urkunde" - o menzognero - "unwahre Urkunde" (art. 251 n. 1 cpv. 3 CP; Markus Boog, Commentario basilese, 2a ed., Basilea 2007, n. 71 ad art. 251 CP). Dal profilo oggettivo, l'autore deve far uso di un documento falso o menzognero. Sono documenti segnatamente gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine (art. 110 cpv. 4 nCP, rispettivamente art. 110 cpv. 5 vCP). Il documento è falso (falsità materiale) quando il suo vero estensore non corrisponde all'autore apparente, il documento trae quindi in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana in realtà (DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1). È invece menzognero (falsità ideologica) il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a). Tuttavia, non basta una semplice menzogna scritta per ritenere la falsità ideologica. Poiché la fiducia che si può avere a non essere ingannati sull'identità dell'autore del documento è maggiore di quella che si ripone sul fatto che l'autore non menta, in caso di falsità ideologica la giurisprudenza esige che il documento fruisca di un'accresciuta credibilità e che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede. In base alle circostanze o in virtù della legge, il documento deve pertanto apparire degno di fede, di modo che una sua verifica da parte del suo destinatario non sia né necessaria né esigibile (DTF 126 IV 65 consid. 2a). Dal profilo soggettivo, l'autore del reato di cui all'art. 251 n. 1 cpv. 3 CP deve agire a scopo di inganno e con l'intenzione di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona oppure di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. 
 
2.1 La natura di documento degli assegni oggetto dell'operazione di monetizzazione non è, giustamente, contestata dal ricorrente. Egli, tuttavia, rimprovera alla CCRP una violazione del diritto federale per aver qualificato gli effetti come documenti falsi. Secondo quanto pretende l'insorgente, egli credeva che le firme apposte sugli assegni fossero autentiche, avendo tutt'al più nutrito dei dubbi sulla loro copertura rispettivamente sul diritto di firma dei sottoscrittori per tali importi. Il ricorrente sostiene che un documento firmato da una persona che non ha il diritto interno di sottoscriverlo, rispettivamente un assegno privo della necessaria copertura, non costituisce né un documento falso né, tanto meno, un documento menzognero poiché gli assegni non beneficiano di quella fedefacenza qualificata esatta dalla giurisprudenza in relazione al diritto di firma e alla copertura. 
 
L'argomento è fuorviante. La questione di sapere se un documento sia falso o menzognero non può essere risolta fondandosi su ciò che l'autore credeva. Si tratta infatti di uno degli elementi costitutivi oggettivi del reato di falsità in documenti. Orbene, secondo gli accertamenti dell'autorità cantonale, le firme dei funzionari di E.________AG apposte sugli assegni sono state falsificate, fatto questo che il ricorrente non censura. Il loro vero estensore non corrisponde pertanto a quello apparente, sicché la CCRP ha ritenuto a ragione che si trattasse di documenti falsi (falsità materiale). La concezione restrittiva della giurisprudenza in materia di falsità ideologica, citata dal ricorrente, non trova quindi applicazione nel caso concreto. Su questo punto il ricorso dev'essere quindi respinto. 
 
2.2 Per uso di un documento falso s'intende il suo impiego nel circuito giuridico. Il documento è presentato alla persona destinata a essere ingannata. È sufficiente che giunga nella sua sfera d'influenza, che le sia reso accessibile, ad esempio portato a sua conoscenza dandogliene lettura. Non è necessario che il destinatario ne prenda effettivamente conoscenza, ma solo che abbia la possibilità di farlo. Costituisce uso di un documento ai sensi dell'art. 251 CP segnatamente la sua presentazione, la sua pubblicazione, la sua consegna (v. DTF 120 IV 122 consid. 5c/cc pag. 131; Markus Boog, op. cit., n. 72 ad art. 251 CP; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, n. 89 ad art. 251 CP). 
2.2.1 A mente del ricorrente, consegnando gli assegni al suo legale perché ne facesse controllare la validità, egli non avrebbe fatto uso di documenti falsi. Gli effetti non sarebbero infatti entrati nella sfera d'influenza della vittima del supposto inganno. Vittima che, contrariamente a quanto arbitrariamente ritenuto dalla CCRP, non può essere considerata la banca J.________ in quanto non parte alla relazione di assegno e pertanto non debitrice. Questo istituto avrebbe semmai dovuto scontare gli assegni, presentandoli poi per pagamento (in senso tecnico) alla banca G.________, nei confronti della quale avrebbe peraltro conservato un diritto di regresso. 
2.2.2 Secondo gli accertamenti della CCRP, censurati di arbitrio dal ricorrente senza tuttavia soddisfare i requisiti di motivazione (v. consid. 1.4) e quindi in modo inammissibile, il 10 maggio 1995, A.________ ha consegnato gli assegni all'avv. F.________ chiedendogli di farne verificare la validità e l'esigibilità, riservandosi in un secondo tempo di istruire direttamente la banca a seconda dell'esito della verifica per l'incasso. Si è poi recato alla banca J.________, sita nello stesso stabile degli uffici del legale, per conferire con il direttore dell'istituto e raccomandare anche a lui di procedere alla verifica dei titoli. Gli assegni sono stati consegnati il giorno successivo alla banca J.________ tramite la segretaria dell'avv. F.________. In queste circostanze, l'autorità cantonale non ha esitato a considerare che il ricorrente avesse fatto uso di documenti falsi, adempiendo così gli elementi oggettivi costitutivi di falsità in documenti. 
2.2.3 La sentenza impugnata dev'essere confermata anche su questo punto. Le infrazioni penali di falsità in atti intendono tutelare la fiducia che, nelle relazioni giuridiche, è riposta nei documenti quale mezzo di prova. Il reato di cui all'art. 251 n. 1 cpv. 3 CP non presuppone che la vittima venga davvero ingannata, si tratta infatti di un reato di pericolo e non di evento (Bernard Corboz, op. cit., n. 2 e 92 ad art. 251 CP; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 1 ad art. 251 CP; Andreas Donatsch/Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3a ed., Zurigo 2004, pag. 142). Ora, come già rilevato dalla CCRP e sostenuto dal ricorrente medesimo, la banca J.________ avrebbe dovuto scontare gli assegni. Presentando i titoli a questa banca, egli li ha indubbiamente introdotti nel circuito giuridico, e fatto così uso dei documenti falsi, facendoli entrare nella sfera d'influenza della banca destinata a pagarli e quindi a essere ingannata. 
 
2.3 Il reato di falsità in documenti è un reato intenzionale; l'intenzione deve riferirsi a tutti gli elementi costitutivi oggettivi. Il dolo eventuale è sufficiente (v. DTF 102 IV 191 consid. 4; Bernard Corboz, op. cit., n. 171 ad art. 251 CP, Stefan Trechsel, op. cit., n. 12 ad art. 251 CP). L'autore deve inoltre agire a scopo di inganno - l'intenzione di ingannare risultando di regola dalla volontà dell'autore di utilizzare il documento come fosse autentico - e, alternativamente, al fine di nuocere al patrimonio o altri diritti di una persona oppure di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. 
 
Sussiste dolo eventuale laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca, e, ciò nondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii). In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può inferire la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove l'eventualità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che l'abbia accettato (DTF 130 IV 58 consid. 8.4). 
2.3.1 Il ricorrente contesta di aver agito con dolo eventuale. Lamenta arbitrio nell'accertamento dei fatti e rimprovera alla CCRP di aver interpretato in modo errato il concetto di dolo eventuale. Egli sostiene di essere stato in buona fede: non avrebbe nutrito dubbi sull'autenticità delle firme apposte sugli assegni, ma semmai solo sul diritto interno di sottoscrizione degli effetti o sulla loro copertura. A riprova della sua buona fede, A.________ è tornato a Lugano da Bologna appositamente per essere interrogato dal Ministero pubblico, dopo che era oramai risultata l'irregolarità dei titoli e quando era già pendente la denuncia penale di E.________AG contro ignoti. A torto, inoltre, l'autorità cantonale avrebbe considerato la K.________ costituita all'uopo per l'incasso degli assegni, posto come l'insorgente abbia incaricato l'avv. F.________ della costituzione di una Anstalt prima dell'incontro avvenuto a Roma, ossia prima di conoscere i termini dell'operazione. Il ricorrente, poi, rimprovera alla CCRP di non aver considerato le numerose informazioni da lui fornite su E.________AG, segnatamente sul suo sistema di operare. Queste informazioni consentirebbero di concludere che A.________ ha agito in buona fede, potendo egli credere che gli assegni concernevano commissioni dovute in maniera riservata a persone di altissimo livello. Contesta, in fine, di aver agito a scopo d'inganno. 
2.3.2 Valutando nel loro complesso i fatti accertati, la CCRP ha stabilito che A.________ ha agito con dolo eventuale. Dinanzi a un'operazione milionaria proposta da persone presentatisi semplicemente come ccc e ddd al tavolino di un bar, di fronte all'oscurità relativa al negozio giuridico in base al quale E.________AG avrebbe dovuto pagare svariati milioni, al coinvolgimento di un numero sproporzionato di persone, alla corresponsione di una percentuale pari al 10 % - eccessiva per un'operazione regolare -, alla presa in consegna degli assegni sempre al tavolino di un bar senza rilascio di alcuna ricevuta, il ricorrente, persona con solida esperienza accumulata come operatore finanziario, non poteva non rendersi conto del concreto rischio di avere tra le mani degli assegni messi illegalmente in circolazione perché falsificati. La corte ha infine ritenuto che A.________ avesse agito con scopo di inganno. Certo, domandando la verifica degli assegni, egli ha ridotto la possibilità di ingannare la banca, ma ha nondimeno agito accettando l'idea che gli effetti fossero utilizzati come veri per ingannare la vittima, guardandosi dall'esporre le circostanze in cui i titoli sono giunti in suo possesso. 
2.3.3 Le considerazioni dell'autorità cantonale evidenziano come il ricorrente fosse conscio del rischio che gli assegni a lui consegnati e da lui utilizzati fossero stati falsificati, tant'è vero che si è premunito di ricorrere al suo legale, nel contempo presidente del consiglio di amministrazione della banca presso cui era intenzionato a scontare i titoli. Come già pertinentemente rilevato in sede cantonale, il coinvolgimento dell'avv. F.________ sarebbe stato superfluo - oltre che costoso - per la messa all'incasso di assegni validi. Coinvolgimento che può essere spiegato dal duplice ruolo rivestito dallo stesso, legale e presidente del consiglio di amministrazione della banca J.________. Con l'avv. F.________ A.________ disponeva di una persona all'interno della banca - tenuta al segreto professionale - capace di informarlo a distanza, senza quindi doversi esporre personalmente, dei risultati della verifica dei titoli. Quest'ulteriore elemento permette di concludere che l'insorgente, non solo era conscio, ma aveva anche accettato il rischio che gli assegni fossero stati falsificati. Rischio peraltro ben remunerato, se si pensa alla provvigione che si era fatto promettere, senza relazione alcuna con l'attività chiamato a fornire e quindi inspiegabile se non con il rischio che aveva accettato di assumere. 
 
Anche in questa sede il ricorrente continua a conclamare la sua buona fede, ma invano. Egli non si avvede infatti che le critiche rivolte alla CCRP per non aver considerato le informazioni fornite su E.________AG - che consentirebbero di avvalorare la sua buona fede - sono inammissibili in questa sede a causa del mancato previo esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali (v. art. 80 cpv. 1 LTF; FF 2001 3873). L'autorità cantonale ha infatti ritenuto inammissibile la medesima censura proposta dinanzi ad essa. L'insorgente avrebbe pertanto dovuto dimostrare, conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, perché la precedente istanza avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito. 
 
Le censure del ricorrente relative alla K.________ nulla cambiano a quanto appena esposto. La CCRP infatti non ha tratto particolari conclusioni fondandosi sul momento della sua costituzione, bensì sul fatto che gli assegni siano stati presi in consegna in favore di una Anstalt del Liechtenstein senza il rilascio di alcuna ricevuta. Tutti gli altri elementi elencati in sede cantonale, valutati nel loro complesso, sono sufficienti per concludere che il ricorrente ha agito con dolo eventuale. 
2.3.4 A nulla vale infine il richiamo alla decisione resa dal Tribunale distrettuale di Rorschach che negava l'esistenza del dolo eventuale in un caso parallelo di messa all'incasso di assegni provenienti dallo stesso blocco scomparso dalla E.________AG. Il dolo eventuale appartenendo all'aspetto soggettivo del reato non può essere desunto se non dalle circostanze concrete del singolo caso. Gli accertamenti effettuati da un'altra corte, in un altro procedimento, con vicende fattuali diverse e con altri protagonisti imputati di reati diversi dalla falsità in documenti non possono vincolare il giudizio della corte chiamata a pronunciarsi sullo specifico caso. 
 
2.4 Da tutto quanto precede discende che, ritenendo il ricorrente colpevole di falsità in documenti, la CCRP non ha violato né l'art. 251 CP né, tanto meno, il principio in dubio pro reo, censura quest'ultima che, così come formulata nel gravame, non ha portata propria rispetto alla censura di arbitrio. 
 
3. 
Il ricorrente rimprovera alla CCRP di aver violato il principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 CP) confermando la sua condanna a una pena detentiva di due mesi sospesa condizionalmente. Dato il lungo tempo intercorso dai fatti, la scarsa rilevanza per l'interesse pubblico e per il danneggiato all'attuazione del procedimento penale, in virtù del nuovo diritto sarebbe esclusa l'erogazione di una pena, in ogni caso di una pena detentiva. 
 
3.1 Il 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore le nuove disposizioni della parte generale del codice penale. Queste, di principio, sono applicabili soltanto ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore (art. 2 cpv. 1 CP). La legge riserva tuttavia la possibilità di applicare il nuovo diritto a reati commessi prima di questa data ma giudicati dopo, nel caso in cui risulti più favorevole all'autore (art. 2 cpv. 2 CP). 
 
Atteso che il Tribunale federale ha già avuto modo di riconoscere come la CCRP abbia competenze tali da essere considerata come corte di merito ai sensi dell'applicazione della giurisprudenza (DTF 117 IV 369), per stabilire se sia o non sia da applicare la legge più favorevole all'imputato in sede di ricorso cantonale, non è determinante sapere se il ricorso per cassazione debba o no essere accolto, né se la sentenza di prima istanza sia affettivamente modificata. Determinante è solo la circostanza che le censure sollevate nel ricorso abbiano indotto l'autorità di ricorso a riesaminare, ormai alla luce delle nuove disposizioni di legge (più favorevoli all'imputato), questioni di diritto inerenti alla sentenza di prima istanza. Ove ciò sia il caso, è irrilevante la sorte del ricorso; se infatti il ricorso dovesse essere disatteso secondo il diritto previgente, il diritto più favorevole all'imputato non potrebbe esplicare i suoi effetti, contrariamente alla norma che ne regola l'applicazione. È sufficiente che la questione di diritto alla quale si applica il nuovo diritto più favorevole all'imputato debba essere esaminata in sede di giudizio su ricorso e che, ove il rimedio giuridico vada accolto, la sentenza di prima istanza possa, secondo la procedura cantonale, non solo essere annullata con il rinvio della causa per nuovo giudizio all'autorità di prima istanza, bensì essere modificata dall'istanza di ricorso in modo da sostituirsi a quella di merito pronunciata in primo grado. Il altre parole, è determinante se il rimedio giuridico cantonale abbia o no carattere riformatore (DTF 117 IV 369 consid. 15b). 
3.2 
L'entrata in vigore della nuova parte generale del codice penale ha avuto per effetto di sostituire determinate pene detentive con delle pene pecuniarie, ai sensi degli art. 34 e 40 CP, da determinarsi conformemente agli art. 47 e segg. CP. L'art. 251 CP è stato conseguentemente modificato nel senso che l'autore colpevole del reato di falsità in documenti è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 251 n. 1 cpv. 4 CP) o, nei casi di esigua gravità, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 251 n. 2 CP). Il diritto previgente comminava, per contro, la pena della reclusione sino a cinque anni o della detenzione (art. 251 n. 1 vCP), rispettivamente la pena della detenzione o la multa per i casi di esigua gravità (art. 251 n. 2 vCP). Tenuto conto delle finalità del nuovo diritto, la pena privativa della libertà erogata sotto l'imperio del nuovo codice risulta semplicemente dalla volontà del legislatore di sopprimere la distinzione, caduca nei fatti, fra reclusione e detenzione (v. Messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero, FF 1999 1669, segnatamente pag. 1714). Sul condannato, tuttavia, l'effetto che la nuova pena viene ad avere è il medesimo delle vecchie pene di detenzione e di reclusione (Laurent Moreillon, De l'ancien au nouveau droit des sanctions, quelle lex mitior ?, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Willy-Jayet, Droit des sanctions - De l'ancien au nouveau droit, Berna 2004, pag. 300 e segg., segnatamente pag. 313; Christian Schwarzenegger/Markus Hug/ Daniel Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8a ed., Zurigo 2007, pag. 316). Di conseguenza, nel caso dell'art. 251 CP, non si può dire che per il condannato l'applicazione del nuovo diritto sia più favorevole. 
 
Nel concreto, la CCRP, senza peraltro che il ricorrente avesse contestato la commisurazione della pena come tale nel suo ricorso per cassazione, ha tenuto conto dell'entrata in vigore del nuovo diritto, segnatamente dell'attenuazione prevista all'art. 48 lett. e nCP. La corte ha tuttavia ritenuto che la condanna inflitta dal primo giudice non potesse essere soggetta a riduzione o addirittura a cancellazione. Di fronte all'indubbia gravità dell'infrazione e, in particolare, all'ammontare dell'illecito profitto prospettato, per la CCRP la pena di due mesi di detenzione è mite al punto da non potere essere ulteriormente contenuta. Giudizio che merita di essere condiviso, l'art. 40 nCP non ostando, contrariamente a quel che crede il ricorrente, a una pena detentiva inferiore a sei mesi (v. FF 1999 1715). Giova inoltre ricordare che, nel commisurare la pena, il giudice di merito fruisce di un'ampia autonomia. Il Tribunale federale interviene solo quando egli cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 63 vCP, corrispondenti a quelli del nuovo art. 47 CP. La giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 63 vCP conserva la sua validità (sentenza 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e 5.3; sentenza 6B_143/2007 del 25 giugno 2007, consid. 8; sentenza 6B_264/2007 del 19 settembre 2007, consid. 4.5; sentenza 6B_237/2007 del 5 ottobre 2007, consid. 2). Gli elementi determinanti per la commisurazione della pena sono stati menzionati nel giudizio impugnato, al quale non ci si può quindi che riferire. 
 
4. 
Da tutto quanto esposto discende che, confermando la condanna del ricorrente a due mesi di detenzione sospesi condizionalmente per falsità in documenti, la CCRP non ha violato il diritto federale. Il gravame, nella misura in cui è ammissibile, va quindi respinto. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 14 dicembre 2007 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: 
 
Schneider Ortolano