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«AZA 7» 
C 49/00 Ge 
 
 
IVa Camera 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
 
Sentenza del 15 gennaio 2001 
 
nella causa 
P.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Marisa Alfier, Via Luvini 7, Lugano, 
 
contro 
1. Ufficio cantonale del lavoro, Piazza Governo, 
Bellinzona, 
2. Cassa disoccupazione del Sindacato edilizia & industria 
SEI, Via Genzana 2, Massagno, opponenti, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
 
F a t t i : 
 
A.- P.________ ha lavorato presso la A.P. SA in qualità di product manager dal 1° settembre 1987 al 30 aprile 1996, quando fu licenziata. Essa era procuratrice della società, con firma individuale. Il 2 maggio 1996 ha inoltrato alla Cassa disoccupazione del Sindacato Edilizia & Industria SEI una domanda d'indennità di disoccupazione con effetto dal 1° maggio 1996. 
Il 16 luglio 1996, l'Ufficio del lavoro del Cantone Ticino ha deciso che la richiedente era idonea al collocamento. 
A seguito di una segnalazione secondo cui l'interessata avrebbe continuato a lavorare presso la ditta A.P.________ SA, malgrado fosse in disoccupazione, il 22 maggio 1998, l'Ufficio cantonale del lavoro ha annullato la decisione del 16 luglio 1996 e denegato l'idoneità al collocamento di P.________ a partire dal 1° maggio 1996. Contestualmente ha sporto denuncia penale contro quest'ultima. 
 
B.- L'interessata è insorta contro il provvedimento dell'Ufficio cantonale del lavoro con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo d'essere considerata idonea al collocamento dal 1° maggio 1996. Essa ha addotto di non avere mai lavorato presso la A.P.________ SA durante il periodo in cui beneficiava delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. 
Il 3 settembre 1998 il presidente del Tribunale cantonale ha sospeso la causa in attesa dell'esito del procedimento penale. 
 
C.- Nel seguito, mediante decisione 5 ottobre 1998 la Cassa disoccupazione ha chiesto a P.________ la restituzione di fr. 101'168.- a titolo di indennità di disoccupazione indebitamente percepite nel periodo decorso dal 1° maggio 1996 al 31 gennaio 1998. 
Contro quest'ulteriore provvedimento amministrativo l'interessata ha adito di nuovo il Tribunale cantonale delle assicurazioni. Oltre a chiedere, preliminarmente, di sospendere l'intera causa sino al termine del procedimento penale - istanza accolta in data 30 novembre 1998 -, essa ha postulato, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata. 
 
D.- Con decreto d'accusa del 21 dicembre 1998 il competente Procuratore pubblico, accertata una violazione della legge federale contro la disoccupazione da parte di P.________, ha proposto una pena di 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni, e il versamento di fr. 101'168.- alla Cassa disoccupazione a titolo di risarcimento. 
Investito del caso in seguito ad opposizione, il Pretore ha condannato il 16 marzo 1999 l'opponente ad una multa di fr. 500.-, ritenendola colpevole di aver indebitamente ottenuto prestazioni assicurative nel mese di giugno 1997, mentre l'ha prosciolta per il rimanente periodo (1° maggio 1996-31 maggio 1997 e 1° luglio 1997-31 gennaio 1998) in quanto non erano emersi elementi sufficienti dal profilo penale per provare che aveva continuato a lavorare presso la A.P.________ SA anche dopo il suo licenziamento. 
Il 21 aprile 1999, la causa pendente davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è stata pertanto riattivata. 
A seguito della sentenza penale, il 12 maggio 1999, la Cassa disoccupazione ha comunicato alla Corte cantonale di aver modificato la sua pretesa risarcitoria riducendola da fr. 101'168.- a fr. 7'499.35, pari all'indennità di disoccupazione riferita al solo mese di giugno 1997 e alla sospensione del diritto all'indennità per 12 giorni, atteso che l'interessata non aveva dichiarato di aver lavorato durante questo periodo. 
Con giudizio 4 gennaio 2000, dopo aver congiunto le cause, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha parzialmente accolto sia il gravame contro la decisione dell'Ufficio cantonale del lavoro, considerato che P.________ era idonea al collocamento nella misura del 50%, che quello contro il provvedimento della Cassa disoccupazione, nel senso che, annullato il provvedimento medesimo, gli atti venivano rinviati all'amministrazione per nuovo computo dell'importo da restituire. 
 
E.- Contro il giudizio cantonale l'assicurata, rappresentata dall'avv. Marisa Alfier di Lugano, interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con cui postula il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione nella misura del 100%, ritenuto il suo obbligo di restituire alla Cassa disoccupazione fr. 7'499.35. 
L'Ufficio cantonale del lavoro, la Cassa disoccupazione e il Segretariato di Stato dell'economia rinunciano a determinarsi. 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Controverse nel caso di specie sono prestazioni assicurative, per cui l'ambito del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata. La Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG; cognizione lata; DTF 121 V 366 consid. 1c, 120 V 448 consid. 2a/aa e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 122 V 136 consid. 1). 
 
2.- La ricorrente ravvisa un abuso del potere di apprezzamento e un accertamento errato dei fatti giuridicamente rilevanti nella misura in cui i primi giudici hanno ritenuto che - in applicazione del criterio della probabilità preponderante valido nelle assicurazioni sociali - essa subisse una perdita di lavoro unicamente del 50%, per il fatto che gli impegni familiari e personali non le permettevano di essere disponibile sul mercato del lavoro per un impiego a tempo pieno. Inoltre P.________ è dell'avviso che i giudici cantonali abbiano formato il proprio giudizio cercando un compromesso tra i fatti addotti e incontestati e il sospetto, per nulla provato, che essa abbia potuto svolgere una qualsivoglia attività lavorativa presso la A.P.________ SA durante il periodo in cui percepiva le indennità di disoccupazione o abbia avuto impegni familiari tali da renderla collocabile solo al 50%. L'assicurata rimprovera all'istanza cantonale arbitrio e conclude chiedendo che in riforma della pronunzia impugnata sia riconosciuta inidonea al collocamento unicamente per il mese di giugno 1997, come da giudizio penale. 
 
a) Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 118 Ia 30 consid. 1b). Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 125 II 15 consid. 3a, 124 IV 88 consid. 2a, 123 I 5 consid. 4a, 122 I 66 consid. 3a, 121 I 114 consid. 3a). 
 
b) Nel caso di specie, per l'accertamento litigioso dei fatti l'autorità cantonale si è fondata in particolare sulle dichiarazioni della ricorrente medesima, secondo cui essa giungeva in ditta alla mattina verso le 10.00-11.00, si intratteneva sino verso le 15.00, effettuava poi una pausa di circa un'ora e rientrava nuovamente per intrattenersi fin verso le ore 18.00; durante questa sua permanenza in ditta le capitava di usare il computer per scopi privati, poiché al domicilio non era ancora installato; inoltre, per gli spostamenti dal domicilio alla sede della ditta, sovente usava la vettura di proprietà dell'impresa, la quale le veniva messa a disposizione da suo marito. I primi giudici hanno altresì rilevato che l'interessata, durante la sua presenza a suo dire inattiva dal profilo aziendale, arrivava verso le 11.00 in ditta per finire di preparare il pranzo che soleva portare già in parte pronto da casa. 
 
c) Va ricordato alla ricorrente che, secondo costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della probabilità preponderante (DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2a ed., Berna 1997, pag. 346 seg., n. 32-35; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, n. 1336) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403). La citata massima, dedotta dagli art. 6 n. 2 CEDU e 32 cpv. 1 Cost. ed espressione del principio della presunzione d'innocenza (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berna 2000, vol. II, n. 1322-1324), trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi se la fattispecie si sia verificata in quel modo; esso è disatteso se il giudice penale avrebbe dovuto nutrire insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Riferito all'onere della prova, il principio "in dubio pro reo" significa che spetta alla pubblica Accusa provare la colpevolezza dell'imputato, e non a quest'ultimo dimostrare la sua innocenza (DTF 120 Ia 37 consid. 2c). 
 
d) La ricorrente è dell'avviso che debba restituire solo l'importo correlato al fatto che il giudice penale l'ha condannata per aver indebitamente percepito indennità di disoccupazione nel mese di giugno 1997. La mancata condanna penale per l'intero periodo trae seco e contrario la conclusione, a mente dell'interessata, che per tale lasso di tempo essa sia stata idonea al collocamento. 
Questo parere non può essere condiviso. Infatti, trattandosi di fattispecie riguardante le assicurazioni sociali, non tornano applicabili i suesposti principi della procedura penale, ma trova attuazione il criterio della probabilità preponderante, conformemente al quale il giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b, 119 V 9 consid. 3c/aa). 
 
3.- Nel merito, si tratta ora di esaminare se e in quale misura P.________ sia da considerare idonea al collocamento ai sensi di legge a partire dal 1° maggio 1996. 
 
a) Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha 
diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). 
Inoltre, l'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento solo quando il numero dei potenziali datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DTF 112 V 137 consid. 3). Per decidere se il richiedente adempia detti presupposti, bisogna tener conto delle possibilità di reperire un impiego sul mercato del lavoro entrante in considerazione, vista la situazione congiunturale e l'insieme delle circostanze del caso specifico. 
Assicurati la cui disponibilità all'assunzione di un'attività lucrativa è, a causa di altri impegni o per ragioni personali, limitata a determinate ore del giorno o della settimana, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto in misura assai ridotta. Quando le probabilità di ritrovare un impiego appaiono limitate alla luce delle suesposte condizioni, l'idoneità al collocamento deve essere negata (DTF 120 V 388 consid. 3a e riferimenti; DLA 1992 n. 11 pag. 127 consid. 1). 
 
b) Nel caso concreto, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto la ricorrente idonea al collocamento nella limitata misura del 50%, in quanto gli impegni familiari e personali di quest'ultima non le permettevano, in realtà, di essere disponibile sul mercato del lavoro per un impiego a tempo pieno. 
 
c) Va in primo luogo evidenziato che P.________ fu licenziata con effetto dal 1° maggio 1996, in sostanza perché la ditta E.________ - una tra le maggiori clienti della A.P.________ SA - era stata acquistata dalla ditta T.________ che però non ha continuato la collaborazione con il vecchio fornitore dopo i primi mesi del 1998. Detto altrimenti, l'interessata - che percepiva un salario mensile di fr. 10'000.- nella ditta A.P.________ SA, di cui era, assieme al marito, procuratrice con firma individuale - lavorava unicamente per soddisfare le esigenze del cliente E.________. Dal verbale di interrogatorio del 14 ottobre 1998 si evince pure che durante il 1997 e inizio 1998 la A.P.________ SA ha continuato a fornire alla T.________ le prestazioni contrattuali. 
 
d) Certo è che la ricorrente, come giustamente posto in rilievo dai primi giudici, ha continuato a recarsi quotidianamente sul posto di lavoro anche dopo il suo licenziamento. Dai verbali risulta infatti che l'interessata giungeva, per sua stessa ammissione, presso la A.P.________ SA tra le ore 10.00-11.00 e vi rimaneva fino alle 15.00, usciva poi per una pausa e rientrava dopo circa un'ora per restarvi fino verso le 18.00. Durante tale permanenza - in pratica da 6 a 7 ore al giorno - P.________ sostiene che finiva di preparare il pranzo che aveva portato già in parte pronto da casa, pranzava con la famiglia e terminava di rigovernare la cucina verso le 15.00. In seguito, se il computer della ditta era libero, lo usava per lavori privati quali la contabilità della riattazione della propria abitazione, la stesura di lettere per la ricerca di un posto di lavoro nonché la gestione della successione dei genitori. 
Nel caso di specie è di tutta evidenza, anche per ammissione dell'interessata medesima e perché la documentazione agli atti lo conferma, che P.________ trascorreva almeno 6-7 ore al giorno presso la ditta del marito, sua ex datrice di lavoro. È pure certo che i rapporti commerciali tra la E.________/T.________ - che in pratica sembra essere stato il cliente principale e di cui si occupava l'interessata, motivo per il quale venne poi licenziata allorquando questi decise di non continuare la collaborazione - e la A.P.________ SA sono perdurati fino all'inizio del 1998. Va poi rilevato come la ricorrente, durante la ricerca di un lavoro, oltre ad usare lettere standard inviate in blocco durante periodi limitati nel mese, abbia prevalentemente cercato lavoro fuori Cantone, in particolare nella Svizzera tedesca, chiedendo una rimunerazione mensile di fr. 10'000.-, pur non avendo la formazione specifica di product manager. L'interessata ha infatti studiato in Germania come assistente tecnico medico e ha seguito una formazione quale marketing manager a Zurigo nel 1982-83 senza però terminarla a causa della maternità. 
 
e) Orbene, dalle affermazioni della ricorrente e dagli elementi sopra indicati emerge che la stessa ha in sostanza trascorso durante tutto il periodo della disoccupazione buona parte della giornata lavorativa presso la ditta del marito. Le argomentazioni da essa sostenute - secondo cui si recava nel suo precedente luogo di lavoro solo per terminare la preparazione del pranzo, da consumare in famiglia, che già portava in parte pronto da casa, per sbrigare la corrispondenza per la ricerca di nuovi posti di lavoro, per tenere la contabilità della riattazione della propria abitazione nonché per gestire la successione dei genitori - sono perlomeno speciose. È infatti di difficile comprensione pensare che occorrano ogni giorno tante ore (6-7) solo per concludere la preparazione del pranzo e tenere la contabilità personale. Se così fosse, l'interessata non sarebbe comunque stata idonea al collocamento a tempo pieno. Non va poi dimenticato che quest'ultima è persino stata condannata penalmente siccome autrice colpevole di violazione della LADI per avere, mediante indicazioni inveritiere, in periodo imprecisato, ma sicuramente nel corso del mese di giugno 1997, ottenuto indebitamente prestazioni della Cassa disoccupazione. In realtà, dal profilo della probabilità preponderante, la ricorrente ha continuato a lavorare come in precedenza. Non si può infatti disattendere che essa operava presso la ditta del marito, circostanza che le ha sicuramente permesso di poter godere di talune facilitazioni, quali quella di dedicarsi agli impegni familiari in caso di necessità. Non sorprende pertanto che l'interessata abbia potuto continuare a far uso dell'auto della A.P.________ SA anche dopo il licenziamento, così come il fatto che la ditta E.________/T.________, seguita praticamente solo dall'interessata, abbia continuato la collaborazione fino agli inizi del 1998. 
Né va sottaciuto come P.________ abbia ripreso il lavoro all'inizio del 1999, creando una società propria di consulenza marketing vendite. 
 
f) Per stabilire se l'assicurato si è impegnato in termini corretti per trovare un posto di lavoro conforme alle sue capacità, non si deve tener conto solo della quantità, ma anche della qualità delle sue ricerche (DTF 124 V 231 consid. 4a e riferimenti). 
Nel caso di specie occorre rilevare che le numerose ricerche svolte per reperire un posto di lavoro soddisfano il criterio quantitativo, ma non quello qualitativo. Infatti l'interessata ha insistito caparbiamente nel pretendere fr. 10'000.- lordi mensili, senza avere formazione professionale specifica con titolo di studio nel settore in cui richiedeva lavoro, limitando altresì le sue ricerche nella Svizzera tedesca. In tal modo P.________ ha per certo limitato in modo inammissibile la prospettiva di reperire un posto di lavoro a condizioni salariali di mercato, ponendo esigenze di stipendio eccessive. Siffatta attitudine dimostra la carenza di qualsivoglia serio intendimento di trovare lavoro nella Svizzera tedesca, tanto più che la ricorrente ha evidenziato la necessità di operare, nell'interesse della sua famiglia, in prossimità del luogo di lavoro e di studio di marito e figli. 
 
4.- Dato quanto precede, si giustifica pertanto la 
conferma del giudizio impugnato, l'interessata essendo stata idonea al collocamento, ma subendo una perdita di lavoro computabile del 50%. La Cassa disoccupazione è tenuta ora ad esigere, su questa base, la restituzione delle prestazioni assicurative alle quali la beneficiaria non aveva diritto, riferite al periodo dal 1° maggio 1996 al 31 gennaio 1998. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
p r o n u n c i a : 
 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al 
Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 15 gennaio 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
 
 
 
 
 
Il Cancelliere :