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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
C 189/02 
 
Sentenza del 15 marzo 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
F.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione cantonale del lavoro, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 17 giugno 2002) 
 
Fatti: 
A. 
La F.________, attiva nel settore delle materie plastiche, più precisamente nella produzione di lastre in policarbonato, il 27 settembre 2001 ha preannunciato lavoro ridotto del 20% per tutta l'azienda dal 4 ottobre al 31 dicembre 2001, adducendo che la continua fluttuazione dei prezzi, sia per quanto concerne la materia prima, come pure per il prodotto finito, avrebbe indotto la clientela a procrastinare le ordinazioni. 
 
Mediante decisione del 12 ottobre 2001 l'Ufficio del lavoro del Cantone Ticino, ora Sezione del lavoro, ha dichiarato di opporsi al pagamento di indennità per lavoro ridotto ritenuto che non era riscontrabile un sensibile calo della cifra d'affari. 
B. 
Adito dalla società interessata, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ne ha respinto il gravame per pronuncia del 17 giugno 2002. 
C. 
La F.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con il quale insiste perché le vengano riconosciute le chieste indennità per lavoro ridotto. 
 
Mentre la Sezione cantonale del lavoro postula la reiezione del gravame, il Segretariato di Stato dell'economia ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione l'autorità giudiziaria cantonale, confermando l'operato dell'amministrazione, abbia negato alla società ricorrente il diritto a indennità per lavoro ridotto. 
2. 
Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente alla decisione amministrativa in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
Nel querelato giudizio, cui si rinvia, i primi giudici hanno già chiaramente illustrato i disposti legali (art. 31, 32 e 33 LADI) e i principi della giurisprudenza federale che disciplinano la vertenza. 
 
L'istanza precedente ha in particolare rammentato che le prestazioni in lite vengono versate a favore di quei lavoratori il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso se, tra l'altro, la perdita di lavoro è computabile e probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro (art. 31 cpv. 1 lett. b e d LADI). Ha pure specificato che giusta l'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro. Per normale rischio aziendale la dottrina e la giurisprudenza intendono il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (p. es. difetti dei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per ragioni esterne (p. es. la situazione del mercato del lavoro o dei capitali). Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70). 
4. 
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società insorgente a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione. 
 
L'autorità cantonale ha inoltre giustamente rilevato come sia la cifra d'affari che l'effettivo del personale impiegato dalla ricorrente fossero aumentati nel 2001 rispetto all'anno precedente, il che indicava un incremento del lavoro e non certo una sua diminuzione, circostanza questa che escludeva l'assegnazione delle chieste prestazioni. 
 
Pure correttamente i primi giudici hanno infine asserito non essere scopo della LADI permettere al datore di lavoro di conservare personale in esubero, per poter far fronte, se del caso, ad eventuali aumenti di attività per periodi di tempo limitati. 
5. 
Con il ricorso di diritto amministrativo l'insorgente nulla fa valere che possa inficiare le conclusioni dei primi giudici, irrilevante essendo, per i motivi sopra esposti al consid. 3, l'argomento principale del forte calo delle ordinazioni intervenuto limitatamente al periodo da ottobre a fine dicembre del 2001. 
6. 
Ne discende che il gravame dev'essere disatteso, mentre meritano tutela pronuncia e decisione contestate. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, Bellinzona, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 15 marzo 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: