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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_720/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 15 marzo 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Hohl, May Canellas, 
Cancelliere Thélin. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ e B.________, 
patrocinati dall'avv. Rosangela Locatelli, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________SA, 
patrocinata dall'avv. Agata Biolcati Baggi, 
opponente. 
 
Oggetto 
procedura civile; valutazione delle prove 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 novembre 2016 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Nel 1994 la società in nome collettivo D.________ svolgeva tra altre attività la vendita e il noleggio di macchine edili ed industriali. A partire dall'estate di quell'anno, A.________ e la sorella B.________ hanno iniziato ad acquistare dalla società macchine edili, in totale tredici macchine. La venditrice si è occupata di gestire il loro noleggio e la loro manutenzione sin verso la fine del 2000. 
 
2.   
C on petizione 30 dicembre 2003, A.________ e B.________ hanno citato D.________ in giudizio dinanzi al Pretore del distretto di Lugano. Chiedevano la condanna della convenuta al versamento di un importo non inferiore a fr. 500'000.--, con riserva di modifica dopo l'istruttoria, a titolo di liquidazione dei rapporti d'affari concernenti le macchine edili. Hanno più tardi precisato le loro conclusioni in fr. 1'312'286.81 con interessi al 5 % per anno dal 5 gennaio 2004. 
La convenuta ha chiesto la reiezione integrale della petizione. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori al versamento in solido di fr. 13'311.40 allo stesso titolo, e di fr. 7'037.40 per rimborso del canone di locazione da essa versato per depositare in un capannone di terzi le macchine dal 1° gennaio 2001 alla data della risposta medesima, cioè al 15 marzo 2004, più fr. 1'640.-- annui fintanto che le macchine sarebbero rimaste così depositate, oltre interessi. 
La convenuta si è trasformata in società anonima nel 2012 con la ditta sociale C.________SA. 
Dopo aver fatto allestire una perizia, il Pretore si è pronunciato con sentenza 30 aprile 2015. Ha respinto la petizione. Ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale e condannato gli attori a pagare fr. 13'311.40 a titolo di liquidazione dei rapporti d'affari, con interessi al 5 % per anno dal 15 marzo 2004, e fr. 20'226.64 per i costi assunti per il deposito delle macchine dal 1° gennaio 2003 al 30 aprile 2015, data della sentenza, con interessi allo stesso tasso dal 1° marzo 2009. 
Il Pretore ha ritenuto che il noleggio delle macchine ha fornito un reddito lordo di fr. 322'700.95. Atteso che i costi di manutenzione hanno raggiunto fr. 181'661.65 e quelli amministrativi fr. 40'800.--, rimane un reddito netto di fr. 100'239.30. Gli attori hanno diritto al 90 % di questo reddito, cioè a fr. 90'215.37, mentre alla convenuta spetta il rimanente 10 %, cioè fr. 10'023.93. Gli attori, che hanno ricevuto fr. 107'090.50, sono quindi stati condannati a restituire, a titolo di liquidazione dei rapporti d'affari, fr. 13'311.40 dall'importo ricevuto in eccedenza. 
Gli attori hanno appellato la sentenza nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale. La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello con sentenza 9 novembre 2016. 
 
3.   
Gli attori insorgono dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile; formulano conclusioni simili a quelle già articolate dinanzi alle autorità precedenti. 
La convenuta propone la reiezione del ricorso nella misura in cui sia ammissibile. 
 
4.   
I ricorrenti non si esprimono al riguardo dei costi assunti dall'opponente per il deposito delle macchine; il ricorso appare su questo punto inammissibile giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF perché sprovvisto di una qualsiasi motivazione. 
 
5.   
I ricorrenti contestano il calcolo svolto dalle autorità precedenti per la liquidazione dei rapporti d'affari, tuttavia senza esporre nessuna argomentazione giuridica. Lamentano un ragionamento e delle cifre «completamente fuori di ogni logica». I documenti contabili prodotti dall'opponente sono asseritamente lacunosi allorché l'esperto giudiziario li ha stimati completi e attendibili. Propongono il proprio calcolo in cui introducono segnatamente il «fatturato potenziale con macchine distrutte» e «l'acquisto macchine» pari all'«abbandono macchinari». Anche le operazioni aritmetiche sono incomprensibili. Ora, il Tribunale federale è vincolato giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF dagli accertamenti di fatto del Tribunale di appello, accertamenti che includono le date finanziarie dell'attività in causa. I ricorrenti sono autorizzati dall'art. 97 cpv. 1 LTF solo a censurare gli accertamenti manifestamente inesatti, cioè arbitrari ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1 pag. 253; 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266); la loro argomentazione è inammissibile perché assolutamente inadatta a evidenziare un vizio grave e indiscutibile nella sentenza impugnata (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254; 133 II 396 consid. 3.2 pag. 400; v. anche DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266). 
 
6.   
Il ricorso ne risulta interamente inammissibile; le spese giudiziarie e le ripetibili della sede federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 nonché 68 cpv. 1, 2 e 4 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
I ricorrenti verseranno in solido all'opponente un'indennità di fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili per la sede federale. 
 
4.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 marzo 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Thélin