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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_142/2019  
 
 
Sentenza del 15 marzo 2019  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Pfiffner, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, Italia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, dell'8 gennaio 2019 (C-5089/2017). 
 
 
Visto:  
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 13 febbraio 2019 (timbro postale) contro il giudizio dell'8 gennaio 2019 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché essa ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.), 
che il Tribunale amministrativo federale ha confermato la decisione del 28 luglio 2017 dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero con cui, nell'ambito di una procedura di revisione della rendita intera d'invalidità spettante alla ricorrente dal 1° luglio 2001, ha concluso per la riduzione a un quarto di rendita dal 1° marzo 2012 e l'incremento a mezza rendita dal 1° dicembre 2015, 
che per giungere a una tale conclusione l'autorità inferiore ha vagliato tutta la documentazione valetudinaria a disposizione, accertando la piena valenza probatoria (su tale tema cfr. DTF 125 V 351 consid. 3 pag. 352 seg.), in particolare della perizia reumatologica del 30 gennaio 2017 del dott. B.________ e del complemento 2 marzo 2017 del dott. C.________, specialista in psichiatria e psicoterapia, che riconfermava pienamente le sue valutazioni espresse nella perizia psichiatrica del 26 ottobre 2015, 
che la ricorrente si limita ad affermare in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266 con riferimenti), pertanto in termini inammissibili in questa sede, che sarebbero state sottovalutate le conseguenze della fibromialgia, chiedendo un riconfronto delle relazioni dei suoi medici curanti con quanto concluso dal dott. B.________, 
che così facendo, la ricorrente non spiega né tanto meno motiva per quale motivo il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti (cfr. 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62) ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF
che nemmeno sorregge la ricorrente l'apodittica censura secondo cui l'autorità inferiore avrebbe accordato pieno valore probante alla valutazione dei medici svizzeri rispetto a quelli italiani, da ultimo allegando la relazione del dott. D.________ dell'8 febbraio 2019, d'acchito inammissibile in quanto costituisce un novum in senso proprio (sulla nozione e sulla distinzione con gli pseudo nova, art. 99 cpv. 1 LTF, cfr. fra tante DTF 143 V 19 consid. 1.2 pag. 23 con riferimenti), 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 15 marzo 2019 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi