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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_181/2020  
 
 
Sentenza del 15 aprile 2020  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 febbraio 2020 (32.2019.146). 
 
 
Visto:  
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 4 marzo 2020 (timbro postale) contro il giudizio del 6 febbraio 2020 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
lo scritto integrativo del 1° aprile 2020 con cui il ricorrente trasmette, tra l'altro, documentazione aggiuntiva, 
 
 
considerando:  
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché esso ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.), 
che il Tribunale cantonale ha confermato il contenuto della decisione del 14 giugno 2019 con cui l'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha confermato il rifiuto del diritto a prestazioni, 
che il Tribunale cantonale, accertato che dal febbraio 2015 il ricorrente presentava una capacità lavorativa abituale e in un'altra attività adeguata dell'80% (nel senso di una riduzione del rendimento), ha pure confermato la valutazione economica dell'UAI, giungendo alla conclusione di assenza di perdita di guadagno e dunque senza diritto a una rendita d'invalidità, come pure di difetto dei presupposti per il diritto a provvedimenti professionali, 
che il ricorrente postula in modo apodittico per il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità, limitandosi ad affermare in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266 con riferimenti) di non condividere le conclusioni peritali, rispettivamente quelle dei medici dell'UAI, a suo dire contraddittorie e parziali, 
che l'insorgente sembra segnatamente limitarsi a esporre la propria opinione, rispettivamente quella del medico curante (sulla prudenza dell'opinione del medico curante a causa dei particolari legami che ha con il paziente cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), senza però dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni dei periti del SAM, rispettivamente degli specialisti dell'UAI, 
che nemmeno sorregge il ricorrente menzionare il rapporto di dimissione della Clinica B.________ del 4 marzo 2020, d'acchito inammissibile in quanto oltre a essere tardivo perché fuori termine di ricorso, costituisce un novum in senso proprio (sulla nozione e sulla distinzione con gli pseudonova, art. 99 cpv. 1 LTF, cfr. fra tante DTF 143 V 19 consid. 1.2 pag. 23 con riferimenti), 
che in particolare la Corte cantonale ha già evidenziato che sono determinanti i fatti realizzati fino al momento del rilascio della decisione contestata (sulla questione cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220), ovvero il 14 giugno 2019, e che di conseguenza le argomentazioni del ricorrente riferite al periodo susseguente - ci si riferisce in particolare alla degenza dal 2 dicembre 2019 al 29 gennaio 2020 alla Clinica B.________ - non possono essere prese in considerazione, rilevando in ogni modo che nemmeno in tale contesto il ricorrente ha spiegato il motivo per cui tale ragionamento sarebbe errato, 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF) e pertanto la domanda di assistenza giudiziaria (art. 64 LTF) perde d'interesse, 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 15 aprile 2020 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi