Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_648/2014 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 15 giugno 2015  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Leuzinger, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, viale Officina 6, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assistenza sociale (diritto cantonale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 agosto 2014. 
 
 
Visto:  
la decisione su reclamo dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino emanata il 2 aprile 2014 con cui ha riconosciuto dal profilo assistenziale il soggiorno della moglie del ricorrente in Svizzera dal mese di giugno 2014 e non da un momento antecedente come perorato dal ricorrente, 
il giudizio emanato il 25 agosto 2014 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui ha respinto il ricorso contro la decisione amministrativa su reclamo, 
il ricorso del 9 settembre 2014 (timbro postale) e l'atto complementare del 15 settembre 2014 (timbro postale) contro il giudizio cantonale, 
il decreto del 12 maggio 2015 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, essendo il ricorso privo di possibilità di esito favorevole, 
il termine suppletorio improrogabile di 10 giorni assegnato al ricorrente da questa Corte, scadente il 1° giugno 2015, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, 
lo scritto del ricorrente del 27 maggio 2015 (timbro postale), 
 
 
considerando:  
che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), 
che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF), 
che se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa segnatamente dal pagamento delle spese giudiziarie e dal fornire l'anticipo delle spese (cfr. art. 64 cpv. 1 LTF), 
che le due condizioni per la concessione dell'assistenza sono cumulative, non essendo sufficiente soltanto uno stato d'indigenza per essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. anche art. 29 cpv. 3 Cost.; sulla compatibilità con le esigenze convenzionali: sentenza 2C_604/2014 del 31 ottobre 2014 consid. 3 con riferimenti), 
che peraltro la sospensione delle prestazioni assistenziali dal 1° novembre 2014, riferita nello scritto del 27 maggio 2015 (timbro postale), esula dal presente procedimento, non essendo impugnato al Tribunale federale alcun giudizio di un tribunale superiore cantonale (art. 86 LTF) relativo a quella controversia, 
che in concreto non si presenta alcun motivo particolare per giustificare una rinuncia in tutto o in parte a esigere l'anticipo delle spese (cfr. art. 62 cpv. 1 seconda frase LTF), non potendo essere privilegiato rispetto agli altri cittadini colui che presenta un atto di ricorso, le cui conclusioni sembrano prive di esito favorevole, 
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli, 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che si prescinde, vista la difficile situazione finanziaria del ricorrente, dalla riscossione di spese per questa sentenza d'inammissibilità (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF ), 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 15 giugno 2015 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Leuzinger 
 
Il Cancelliere: Bernasconi