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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_271/2018  
 
 
Sentenza del 15 giugno 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Giovanni Polar, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________SA, 
patrocinata dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli. 
 
Oggetto 
procedimento penale, qualità di parte, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 aprile 2018 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (inc. 60.2017.304). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nel quadro di cause civili promosse davanti alla Pretura di Lugano nel 2014 nei confronti di B.________SA, C.________, domiciliata a X.________, vedova di D.________, aveva chiesto l'assunzione di prove volte all'accertamento di relazioni bancarie aperte dal marito. Dai procedimenti non sono emersi i conti bancari ricercati. 
 
B.   
Il 14 giugno 2016 A.________, cessionario di ogni diritto di C.________, ha denunciato ignoti funzionari di B.________SA, per le ipotesi di appropriazione indebita e truffa, perché, appropriandosene, non avrebbero consegnato ai legittimi aventi diritto i ricercati beni patrimoniali di un valore di UDS 22 milioni. In seguito a un ordine di perquisizione e sequestro, è stato identificato un conto bancario intestato a C.________, già noto e estraneo all'oggetto della querela. Neppure un'ispezione informatica presso la banca ha avuto un esito positivo. 
 
C.   
Con decreto del 6 dicembre 2017 il Procuratore generale (PG), accertato che non c'erano mai stati altri conti riconducibili a D.________ o a società di sua spettanza, ha abbandonato il procedimento. Adito da A.________, con giudizio del 12 aprile 2018 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), negata la sua qualità di danneggiato, ha dichiarato irricevibile il reclamo. 
 
D.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di annullare il decreto di abbandono, di ordinare la ripresa dell'inchiesta penale e, in caso di reperimento, di sequestrare gli averi litigiosi. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).  
 
1.2. Presentato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso in materia penale, tempestivo, è di massima ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e le rimprovera un accertamento incompleto dei fatti, poiché gli ha negato la qualità di accusatore privato. Egli ha quindi un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 LTF; sentenza 1B_320/2015 del 3 gennaio 2017 consid. 1 non pubblicato in DTF 143 IV 77). Con il diniego della qualità di accusatore privato, al ricorrente è infatti definitivamente negata la possibilità di partecipare al procedimento penale. Per lui, l'impugnato giudizio costituisce quindi una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF (sentenza 1B_320/2015, citata, consid. 1; DTF 139 IV 310 consid. 1 pag. 312) e, per quanto incidentale nel contesto del procedimento penale, senza dubbio gli causa un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; sentenza 1B_166/2017 del 25 luglio 2017 consid. 1.1).  
 
1.3. Nelle conclusioni il ricorrente, patrocinato da un legale, chiede unicamente l'annullamento del decreto di abbandono pronunciato dal PG. Questa conclusione è inammissibile. In effetti, la decisione del PG, impugnata dal ricorrente dinanzi alla CRP, non costituisce una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LTF: tale è solo la sentenza della CRP, che sostituisce quella del PG per l'effetto devolutivo riconosciuto al ricorso. Un'impugnazione indipendente della stessa è quindi inammissibile (DTF 136 II 539 consid. 1.2, 470 consid. 1.3, 101 consid. 1.2). Il ricorrente non chiede l'annullamento della decisione della CRP: ora, secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti, per cui il petito che circoscrive la materia del contendere di per sé dovrebbe essere formulato in modo tale da poter erigersi a dispositivo della sentenza (LAURENT MERZ, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2aed., 2011, n. 15 ad art. 42; sentenza 1B_387/2015 del 24 novembre 2015 consid. 1.3).  
 
2.  
Il ricorso sarebbe comunque inammissibile anche per carenza di motivazione. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere infatti motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quando il ricorrente fa valere la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3; 143 II 283 consid. 1.2.2). 
 
3.  
 
3.1. Con riferimento alla qualità di parte quale accusatore privato ai sensi dell'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP, la CRP ha osservato che lo è il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP) e che per l'art. 115 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono direttamente lesi dal reato (cpv. 1) e, in ogni caso, chi è legittimato a sporgere querela (cpv. 2). Fondandosi sulla giurisprudenza e la dottrina, con le quali il ricorrente non si confronta del tutto, ha rilevato che danneggiato è il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma che si pretende lesa, irrilevante essendo l'esistenza di un pregiudizio giusta il diritto civile; ha sottolineato che gli azionisti, i soci di una società a responsabilità limitata, l'avente diritto economico, il terzo cessionario, il terzo subrogato nei diritti della parte lesa, come i creditori di quest'ultima non sono lesi direttamente. Neppure è leso da reati a suo pregiudizio l'amministratore di una società. Riguardo alla legittimazione del denunciante giusta l'art. 105 cpv. 1 lett. b CPP, ha precisato ch'egli non è una vera e propria parte al procedimento, fatto salvo il caso in cui sia danneggiato giusta l'art. 115 CPP e si costituisca accusatore privato; il denunciante che né è danneggiato né accusatore privato non dispone, oltre a quello di denunciare, di altri diritti procedurali (art. 301 cpv. 3 CPP).  
 
La Corte cantonale ha stabilito che il ricorrente agisce quale cessionario di ogni diritto della sua madrina C.________, unica erede del marito D.________. Egli ha indicato che nell'ambito della causa civile sarebbe emerso che un impiegato della banca avrebbe indicato che un determinato conto corrispondeva a quello di una società aperta nel 1961, del quale D.________ avrebbe sostenuto essere l'avente diritto economico. Il denunciante ha precisato che in tale veste D.________ non figura quale azionista o socio: titolare del conto era una società fiduciaria della quale lui e la moglie sarebbero stati beneficiari economici. 
 
La CRP ne ha concluso che quest'ultimi, quali aventi diritto economico e/o azionisti della società, non sarebbero stati lesi direttamente dai pretesi reati patrimoniali perpetrati a pregiudizio della stessa. Ne ha dedotto che neppure il ricorrente può essere ritenuto danneggiato per reati se del caso commessi ai danni di una società ignota. Ciò a maggior ragione, poiché nel procedimento penale egli agisce quale cessionario della vedova, a sua volta già lesa soltanto indirettamente, ricordato che secondo la giurisprudenza, da lui non contestata, il cessionario è leso solo indirettamente dai reati compiuti a danno del danneggiato diretto. 
 
3.2. Il ricorrente, limitandosi ad affermare che il conto litigioso era a nome di una società della quale i menzionati coniugi erano beneficiari delle azioni e che la situazione di fatto presenterebbe aspetti di difficile accertamento, sostiene, peraltro in maniera del tutto generica e appellatoria, che sarebbe pertanto necessario esperire ulteriori indagini per stabilire i diversi passaggi degli averi del conto litigioso, adducendo un accertamento errato e incompleto dei fatti e un loro apprezzamento arbitrario da parte della CRP. Con questa argomentazione, inerente al merito della vertenza, egli disattende che oggetto del litigio in esame può unicamente essere la questione della sua negata legittimazione a proporre un reclamo. Al riguardo, egli misconosce che la semplice dichiarazione formale di costituirsi accusatore privato non comporta per l'avente diritto economico o azionista di una società, come rettamente stabilito dalla CRP, la qualità di danneggiato e di conseguenza la legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP (DTF 141 IV 380 consid. 2.3.3 pag. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 pag. 158; cfr. 139 II 404 consid. 2.1.1 pag. 411 e 137 IV 134 consid. 5.2.1 pag. 137; sentenza 1B_498/2017 del 27 marzo 2018 consid. 4.1 e rinvii).  
 
3.3. La Corte cantonale ha poi esaminato anche un nuovo assunto del ricorrente, secondo cui nel 2002 il fratello di C.________, E.________, unico superstite della famiglia, sarebbe stato designato come intestatario del conto, i cui averi sarebbero probabilmente stati accreditati su una nuova relazione bancaria a lui intestata. Questi avrebbe designato il ricorrente, suo figlioccio, quale erede universale. La CRP ha stabilito che giusta l'art. 121 cpv. 1 CPP soltanto i congiunti ai sensi dell'art. 110 cpv. 1 CP del danneggiato avrebbero la legittimazione attiva, ma non gli eredi istituiti o che non sono congiunti (DTF 140 IV 162). Ne ha concluso che, qualora gli asseriti reati fossero stati commessi a danno di E.________, quand'era ancora in vita, il ricorrente, erede in qualità di figlioccio ma non di congiunto, ne sarebbe comunque stato leso solo indirettamente. Anche nell'ipotesi in cui il primo fosse stato l'avente diritto economico di una società, il ricorrente, quale suo erede, non sarebbe quindi danneggiato direttamente dagli asseriti reati.  
Il ricorrente non si confronta minimamente con queste differenziate argomentazioni, né con la giurisprudenza e la dottrina poste a loro fondamento. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100). 
 
4.   
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 giugno 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri