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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 569/02 
 
Sentenza del 15 luglio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
S.________, Germania, ricorrente, rappresentato dalla avv. Dr. Tiziana Meyer-Tomassini, Via Luvini 4, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 25 giugno 2002) 
 
Fatti: 
A. 
Mediante decisione 27 maggio 1997 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha posto S.________, cittadino della ex-Jugoslavia nato nel 1961, al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, limitandola nel tempo dal 1° ottobre 1993 al 31 agosto 1996, a dipendenza dei disturbi fisici consecutivi ad un infortunio verificatosi il 13 ottobre 1992. 
 
Adito dall'interessato, che chiedeva l'assegnazione di una rendita anche dopo l'agosto del 1996, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, per giudizio 25 agosto 1998, ne ha accolto il gravame nel senso che ha rinviato gli atti all'amministrazione per procedere ad accertamenti psichici. 
 
Per decisione 3 dicembre 1999 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, nel frattempo divenuto competente, ha rifiutato l'erogazione di una rendita oltre l'agosto del 1996, rilevando che, pur avendo S.________, in base alla nuova documentazione medica, diritto a prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 1998 a dipendenza di una patologia psichiatrica, a quella data non era comunque più soddisfatto il requisito assicurativo, avendo l'interessato lasciato la Svizzera alla fine del mese di giugno 1997 e non essendo egli stato, all'epoca determinante, affiliato all'assicurazione sociale jugoslava. 
 
S.________ ha impugnato anche questo secondo atto amministrativo, facendo valere di aver dovuto lasciare la Svizzera contro la sua volontà a fine giugno 1997. 
 
Con giudizio 24 ottobre 2000 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha annullato la decisione litigiosa e rinviato la causa all'amministrazione per meglio accertare le ragioni della partenza dell'insorgente da questo Paese. 
 
Fondandosi sulle indagini esperite, l'Ufficio AI ha confermato il proprio precedente provvedimento con atto amministrativo 19 dicembre 2001, soggiungendo che in virtù della modifica legislativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2001 era tuttavia stata abrogata la clausola assicurativa, per cui avrebbe provveduto a notificare una nuova decisione sull'eventuale diritto a prestazioni a decorrere, appunto, dal 1° gennaio 2001, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti. 
B. 
S.________, patrocinato dall'avv. Tiziana Meyer-Tomassini, ha nuovamente adito la Commissione di ricorso, sostenendo di essere stato invalido senza interruzioni dall'infortunio 13 ottobre 1992, prima per motivi ortopedici, poi per motivi psichiatrici, e di aver pertanto diritto ad una rendita intera anche posteriormente al 31 agosto 1996, ciò che renderebbe superflua la questione di sapere se egli adempisse il requisito assicurativo dopo la partenza dalla Svizzera, avvenuta, peraltro, contro la sua volontà. 
 
Per giudizio 25 giugno 2002 i giudici commissionali hanno respinto il ricorso, per quanto ricevibile, trasmettendo l'incarto all'amministrazione perché si pronunciasse sull'eventuale diritto a prestazioni dell'insorgente dopo il 1° gennaio 2001, come indicato nella decisione impugnata. 
C. 
Sempre assistito dall'avv. Meyer-Tomassini, S.________ interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo mediante il quale ribadisce la richiesta di erogazione di una rendita intera d'invalidità anche dopo la fine del mese di agosto 1996. Degli argomenti addotti si dirà in seguito, se necessario. Il ricorrente postula inoltre la concessione del gratuito patrocinio. 
 
Mentre l'Ufficio AI opponente propone la reiezione del ricorso, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi al riguardo 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Nei considerandi del querelato giudizio, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha già correttamente ed esaustivamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che la modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2001 ha comportato, fra l'altro, la soppressione del presupposto assicurativo. 
1.2 Deve inoltre essere soggiunto che, pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Nell'evenienza concreta, la dettagliata perizia specialistica esperita dal Servizio X.________ su incarico dell'amministrazione nell'aprile 1999 ha evidenziato che dal profilo ortopedico la situazione clinica non era cambiata rispetto a quella accertata nel periodo da agosto 1995 a maggio 1996. Da quell'epoca, in un lavoro adatto, leggero, da svolgere parzialmente in piedi e parzialmente seduto, senza dover alzare regolarmente pesi, S.________ aveva riacquistato una capacità lavorativa del 100%. Secondo i periti, a decorrere dal mese di gennaio 1997, l'interessato presentava tuttavia una patologia psichiatrica che lo rendeva incapace al lavoro nella misura del 70%. 
 
Orbene, amministrazione e giudici commissionali non sono censurabili nella misura in cui hanno concluso, su questa base, che a partire dal 31 agosto 1996 non era più data invalidità giustificante il riconoscimento di una rendita, quest'ultima essendo comunque nuovamente insorta dal 1° gennaio 1998. 
2.2 Il ricorrente rileva invero che il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino gli aveva riconosciuto, nel proprio giudizio 25 agosto 1998, di essere stato incapace al lavoro in misura completa a causa della patologia ortopedica consecutiva all'infortunio sino al 27 gennaio 1997, anziché sino al 31 agosto 1996. L'argomento è tuttavia privo di rilevanza. In effetti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le considerazioni contenute in una pronuncia cantonale di rinvio non hanno carattere vincolante, e ciò anche se la retrocessione degli atti è stata ordinata per l'allestimento di ulteriori indagini "ai sensi dei considerandi" (sentenza inedita 15 gennaio 1986 in re J., I 490/84, con riferimento a DTF 110 V 52 consid. 3d). 
3. 
3.1 Rimane ora da esaminare se il ricorrente adempiva nel gennaio 1998 le condizioni assicurative, allora ancora richieste. 
3.2 Orbene, è incontestato che il ricorrente ha lasciato la Svizzera alla fine del mese di giugno 1997. E' pure pacifico che egli, all'epoca determinante nel gennaio 1998, non era affiliato all'assicurazione sociale jugoslava. S.________ sostiene invero di aver abbandonato il nostro Paese contro la sua volontà e si richiama alla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in VSI 1995 pag. 38 segg., secondo cui - prima della modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2001 - si poteva rinunciare al requisito del soggiorno effettivo fino all'insorgenza del rischio assicurato in Svizzera, se lo straniero aveva dovuto forzatamente, in virtù di una decisione della polizia degli stranieri, lasciare il territorio elvetico. In questa ipotesi, si doveva però poter ammettere, con il grado di verosimiglianza preponderante, che l'interessato sarebbe rimasto in Svizzera, se vi fosse stato autorizzato, e che la partenza è stata provocata dalla cessazione dell'attività lucrativa a causa dell'infortunio o della malattia (vedi in particolare pag. 44 consid. 7c). 
3.3 Anche questo argomento ricorsuale non merita considerazione. Nella documentazione in atti non esiste infatti nessun documento che attesti l'intenzione delle competenti autorità amministrative di procedere ad un allontanamento forzato del ricorrente dal nostro Paese. Emerge piuttosto dall'incarto che S.________ ha lasciato la Svizzera alla scadenza del permesso di dimora temporaneo fissata al 30 giugno 1997, dopo aver firmato, il 19 giugno precedente, una dichiarazione dalla quale risulta come egli sia stato debitamente informato che con la notifica della partenza per l'estero il suo permesso perdeva ogni validità. Per quel che concerne poi il certificato medico 28 maggio 1997 del dott. U.________, con cui veniva chiesto che l'interessato potesse rimanere in Svizzera ancora per almeno sei mesi, in attesa delle decisioni degli organi dell'assicurazione, vuol essere osservato che l'attestato medesimo non è comunque mai stato trasmesso alle autorità competenti. Né vi è traccia, negli atti di causa, di un'eventuale formale domanda di rinnovo del permesso di soggiorno dell'interessato, procedura che in precedenza era invece stata seguita per anni. Di conseguenza, in assenza di un provvedimento formale di espulsione, di una richiesta di proroga della validità del permesso di dimora o di altri elementi oggettivi, è lecito concludere che l'insorgente non sarebbe rimasto verosimilmente in Svizzera se vi fosse stato autorizzato. La volontà di continuare a risiedere nel nostro Paese almeno fino al sopraggiungere dell'evento assicurato, manifestata nel citato certificato medico del 28 maggio 1997, non è al riguardo sufficiente. Ne deriva quindi che S.________ non era più assicurato dopo la sua partenza dalla Svizzera e che pertanto non adempiva la clausola assicurativa nel gennaio 1998, quando sarebbe nato di nuovo il diritto a una rendita intera d'invalidità. 
4. 
Dato quanto precede il giudizio commissionale non può che essere tutelato, e ciò, in particolare, pure nella misura in cui dispone la trasmissione degli atti all'amministrazione per statuire sull'eventuale diritto a prestazioni del ricorrente dopo il 1° gennaio 2001. 
5. 
L'insorgente ha presentato istanza volta ad essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ora, i requisiti stabiliti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 135 OG appaiono adempiuti (DTF 125 V 202 consid. 4a e sentenze ivi citate). In effetti, il gravame non era da considerare a priori sprovvisto di possibilità di esito favorevole e dalla documentazione agli atti risulta comprovata anche la situazione di indigenza. Infine, visti i non evidenti quesiti giuridici posti dalla fattispecie, non si poteva pretendere che il ricorrente difendesse i suoi interessi senza ricorrere all'ausilio di un legale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, note 5 e 7 all'art. 152 OG). Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora l'istante dovesse più tardi essere in grado di pagare (art. 152 cpv. 3 OG). 
 
Nella misura in cui la richiesta concerne invece la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, essa è priva di oggetto, la procedura di ricorso in materia d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni assicurative essendo di regola gratuita (art. 134 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è accolta. La Cassa del Tribunale rifonderà alla rappresentante del ricorrente fr. 2500.- (comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio per la procedura federale. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, alla Cassa svizzera di compensazione, all'Ufficio AI del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 15 luglio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: