Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_415/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 15 luglio 2013  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Herrmann, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Gabriele Ferrari, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Roberto Rulli, 
opponente. 
 
Oggetto 
rinvio ad separatum (liquidazione del regime dei beni), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 aprile 2013 
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ e B.________ sono in procedura di divorzio dal settembre 2006. Con istanza 23 ottobre 2012 B.________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord di ordinare la separazione del giudizio sul principio del divorzio da quello sulle conseguenze accessorie - unica questione litigiosa in questa sede. A.________ vi si è opposta in sede di udienza di discussione 4 dicembre 2012.  
 
A.b. Con decisione 4 gennaio 2013 notificata separatamente, il Pretore, in accoglimento dell'istanza, ha disposto il rinvio a separato giudizio della liquidazione del regime dei beni.  
 
B.  
Con la sentenza 26 aprile 2013 qui impugnata il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo 15 gennaio 2013 inoltrato da A.________. I Giudici cantonali hanno in sostanza considerato che quest'ultima non avesse reso verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art.319 lett. b n. 2 CPC
 
C.  
Contro la decisione cantonale A.________ (qui di seguito: ricorrente) propone il ricorso in materia civile 31 maggio 2013 qui discusso, postulando la riforma della decisione del Tribunale di appello nel senso della reiezione dell'istanza 23 ottobre 2012 di separazione di giudizio proposta da B.________ (qui di seguito: opponente). 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La decisione tramite la quale il giudice del divorzio ordina il rinvio della liquidazione del regime dei beni a separato giudizio in applicazione dell'art. 283 cpv. 2 CPC è considerata dalla dottrina una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CPC. Come tale, può essere impugnata a livello cantonale unicamente tramite reclamo, se appare atta a creare il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC; Denis Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 283 CPC; Roland Fankhauser, Kommentar zur ZPO, 2a ed. 2013, n. 13 ad art. 283 CPC; Gasser/ Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 3 ad art. 124 CPC). Nella terminologia della LTF, la decisione cantonale di ultima istanza costituisce pertanto una decisione incidentale. Se essa è notificata separatamente, è suscettibile di esame da parte del Tribunale federale alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF, segnatamente se è idonea a causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).  
 
1.2. Si considera pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF il pregiudizio giuridico che nemmeno una decisione finale favorevole alla parte ricorrente potrebbe cancellare. Tale eventualità appare in linea di principio esclusa nel caso di una decisione di merito in tema di divorzio ed effetti accessori: in questo ambito, una decisione pregiudiziale o incidentale potrà sempre essere impugnata con un ricorso contro la decisione finale, nella misura in cui essa ne avrà influenzato il contenuto (art. 93 cpv. 3 LTF; DTF 134 III 426 consid. 1.3.1).  
 
Spetta comunque alla parte ricorrente dimostrare in modo dettagliato che le condizioni per un'impugnazione immediata della decisione incidentale sono riunite nel caso concreto; diversamente, il ricorso non potrà essere esaminato nel merito (art. 42 cpv. 2 LTF; v. DTF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 in fine). 
 
1.3. In concreto gli argomenti ricorsuali non appaiono atti a sostanziare il preteso pregiudizio irreparabile.  
La mera elencazione di norme procedurali asseritamente lese - gli art. 8 CC e 283 CPC - e che la ricorrente definisce "essenziali nel caso di specie " non permette di comprendere perché tali violazioni, sempre che davvero realizzate, possano causare un danno non più riparabile con una successiva sentenza di merito. Lo stesso vale per l'ipotesi che davvero siano stati eseguiti accertamenti in modo arbitrario, mancando peraltro una precisa indicazione di quali accertamenti si parli. Del tutto generica e senza precisa contestualizzazione è, infine, la (gratuita) affermazione secondo la quale il Tribunale di appello avrebbe motivato la propria decisione " mediante argomentazioni contrarie al principio di equità e giustizia ": anche a proposito di questa censura, la cui base legale rimane peraltro nebulosa, non è dato comprendere perché essa non potrebbe essere sanata completamente con una sentenza finale favorevole alla qui ricorrente. 
La censura secondo la quale il rinvio  ad separatum rischia di compromettere i diritti che la ricorrente vanta sui propri beni in possesso dell'opponente, o ancora le sue spettanze successorie è insufficientemente motivata (supra consid. 1.2 in fine) : la ricorrente non indica di quali beni ella parli né espone quali suoi diritti possano venir compromessi, menzionando dovutamente le disposizioni legali applicabili. Ancor meno si comprende di quali spettanze successorie ella parli, posto che la questione è regolata in modo esaustivo dalla legge (art. 120 cpv. 2 CC).  
 
1.4. In conclusione, la ricorrente ha fallito la prova di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile.  
 
2.  
Il ricorso si appalesa inammissibile anche per un'altra ragione. Benché abbia discusso - espressamente a titolo abbondanziale - anche la fondatezza dell'opposizione della ricorrente alla decisione di rinvio  ad separatum della liquidazione del regime dei beni, il Tribunale di appello ha respinto il reclamo cantonale in ordine per assenza di rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b n. 2 CPC. La Corte cantonale ha considerato che la ricorrente aveva sostenuto, in sostanza, che il rinvio della liquidazione del regime dei beni a separato giudizio avrebbe inciso sulla fissazione di un contributo di mantenimento a suo favore. Senonché la ricorrente non aveva formulato richieste di contributi di mantenimento in proprio favore, e un'eventuale nuova domanda in tal senso non era (ancora) stata formulata. La ricorrente non aveva pertanto reso verosimile il rischio di un pregiudizio concreto e di essenziale rilievo per l'andamento del processo.  
A fronte di una decisione cantonale che dichiara inammissibile il proprio reclamo, è compito primo della parte ricorrente discutere le ragioni che hanno portato l'autorità inferiore alla sua decisione di inammissibilità; in concreto, essa avrebbe dovuto contestare di non aver saputo rendere plausibile il proprio temuto rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC), spiegando dettagliatamente quali argomenti da lei proposti avrebbero dovuto, a suo modo di vedere, portare i Giudici cantonali ad esaminare nel merito il suo gravame, e perché. Nell'allegato ricorsuale proposto avanti al Tribunale federale, ciò non avviene: la ricorrente non si confronta con le considerazioni dei Giudici di appello suesposte, ma si limita a ribadire di aver preannunciato la formulazione di richieste di contributi, confermando in tal modo implicitamente che conclusioni in tal senso non sussistono. 
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. Ciò impedisce ogni discussione delle tesi del Tribunale di appello relative all'interpretazione dell'art. 283 cpv. 2 CPC e delle corrispondenti censure ricorsuali. 
Tassa e spese giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente che, non invitato ad esprimersi, non è incorso in spese per la procedura federale (art. 68 cpv. 1 e contrario LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 luglio 2013 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini