Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.324/2003 /col 
 
Sentenza del 15 agosto 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
B.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Raffaella Martinelli, studio legale e notarile Sganzini Bernasconi Peter & Gaggini, casella postale 3406, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
V.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Daniele Timbal, 
via Nassa 17, casella postale 3446, 6901 Lugano, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 
6900 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. e art. 6 CEDU (procedimento penale; mancata assunzione di prove), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 25 aprile 2003 del Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Nell'autunno del 1997 è stato aperto nel Cantone Ticino un procedimento penale contro B.________ per malversazioni ai danni di V.________ che, nel corso del 1998, ha esteso la denuncia anche a un ex direttore della Banca del Gottardo di Lugano. Il 2 marzo 2000 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha promosso contro entrambi i denunciati l'accusa per i reati di appropriazione indebita, falsità in documenti e riciclaggio; nell'autunno del 2001 ha esteso l'accusa al reato di truffa e ha depositato gli atti. 
B. 
Il 2 novembre 2001 l'accusato B.________ ha inoltrato un'istanza di complemento d'inchiesta, volta all'audizione di testi, all'assunzione di documenti e all'allestimento di una perizia giudiziaria. Il PP ha accolto, con decisione del 2 ottobre 2002, solo alcune domande. L'accusato è quindi insorto dinanzi al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR), il quale, con sentenza del 25 aprile 2003, ha accolto, in quanto non divenuto privo di oggetto, il reclamo limitatamente all'audizione del figlio dell'accusato, all'acquisizione presso la citata banca di documenti concernenti due società e alle dichiarazioni di scarico e benestare rilasciate dalla danneggiata con riferimento a operazioni effettuate su conti presso le succursali di Lussemburgo e Nassau dell'istituto di credito. 
C. 
B.________ impugna la decisione del GIAR con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via provvisionale, di concedere effetto sospensivo al gravame e, in via principale, di annullare la sentenza del GIAR nella misura in cui rifiuta l'allestimento di una perizia giudiziaria di carattere contabile. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1). 
1.2 Con l'impugnato giudizio il GIAR conferma la decisione del PP di non assumere tutte le prove proposte dal ricorrente, ad eccezione di quelle relative all'audizione del figlio dell'accusato, all'assunzione di documenti relativi a due società e a dichiarazioni della danneggiata. Questa decisione, fondata sull'art. 196 CPP/TI, non pone fine alla procedura e costituisce, come rilevato dallo stesso ricorrente, una decisione incidentale, emanata dall'ultima istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI): essa concerne infatti solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti del denunciato e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa). 
1.2.1 In questo caso, secondo l'art. 87 OG (in vigore dal 1° marzo 2000 con un nuovo tenore), non trattandosi di decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal merito (cpv. 1), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la decisione impugnata possa cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2); se il ricorso di diritto pubblico contro quest'ultima pronunzia non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3). La menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 207 consid. 1b e 2). 
1.2.2 In linea di principio, le decisioni incidentali che riguardano l'assunzione di prove non arrecano all'interessato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 101 Ia 161; causa 1P.179/2000, sentenza dell'11 aprile 2000, consid. 1d, apparsa in RDAT II-2000 n. 66, pag. 247 segg.; causa 1P.359/2000, sentenza del 28 giugno 2000, consid. 1; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 507, n. 11). In effetti, un prolungamento della durata di una causa o un aumento dei suoi costi costituiscono soltanto pregiudizi di mero fatto e non di diritto: lo stesso vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/aa, 117 Ia 247 consid. 3). L'interessato può infatti successivamente sollevare tali censure nell'ambito di un eventuale ricorso diretto contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG). 
1.2.3 L'allestimento di una perizia nel quadro dell'istruzione del processo penale, come il rifiuto di assumerla, non causano, di massima, alla parte che chiede di ordinarla, o ne postula la chiarificazione, un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 87 OG. In effetti, la parte cui è stata rifiutata la domanda di far allestire una perizia nell'ambito dell'istruzione formale può sempre richiedere di assumerla in sede di dibattimento (art. 227/228 CPP/TI; causa 1P.179/2000, citata, consid. 1d/aa). 
1.3 Il ricorrente sostiene che il rifiuto di assumere una perizia giudiziaria di carattere contabile gli causerebbe un pregiudizio irreparabile di natura giuridica poiché la chiesta prova permetterebbe una precisa ricostruzione dei fatti e potrebbe comportare, quindi, una decisione di abbandono del procedimento. Aggiunge che l'assenza della perizia nella fase predibattimentale comprometterebbe in modo irreparabile la sua posizione, poiché lo esporrebbe al rischio di dover comparire come accusato davanti alle Assise criminali; per il danno d'immagine personale e professionale e per la forte sollecitazione emotiva del processo penale, visto anche il suo precario stato di salute, non si sarebbe di fronte a un semplice pregiudizio di fatto. D'altra parte, sostiene ancora il ricorrente, l'assenza dal suo lavoro di imprenditore comporterebbe ulteriori costi, oltre a quelli derivanti dal torto morale, dal danno all'immagine e dalla perdita della clientela; la restrittiva prassi della Corte delle Assise nell'ordinare l'allestimento di perizie contabili all'inizio del dibattimento costituirebbe un ulteriore pregiudizio irreparabile. 
1.4 Le censure non possono essere accolte. Il ricorrente potrà far valere i suoi diritti - segnatamente quelli relativi ai diritti di parte e di difesa garantiti dal diritto cantonale e federale (art. 29, 30 e 32 Cost. e 6 CEDU), come pure il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) - nell'ambito del processo penale e, se del caso, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico contro la decisione cantonale di ultima istanza (DTF 101 Ia 161, 99 Ia 437 consid. 1, 98 Ia 326 consid. 3, 96 I 462; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 343 seg.; cfr. anche DTF 118 II 369 consid. 1). Anche il postulato e rifiutato allestimento di un perizia potrà essere effettuato, semmai, dinanzi alla Corte del merito (cfr. art. 227, 228 CPP/TI). 
1.4.1 Certo, secondo il ricorrente l'allestimento di una perizia contabile in sede di istruttoria potrebbe offrire gli spunti per un decreto di abbandono; inoltre il Presidente della Corte di merito potrebbe anche non ammettere questa prova. Tuttavia il ricorrente non dimostra, né rende verosimile, la sussistenza di un concreto pericolo che la possibilità di assunzione di questo mezzo probatorio venga vanificata, né ciò è ravvisabile: egli si limita, in sostanza, a sostenere che la sua assunzione in sede dibattimentale potrebbe eventualmente risultare difficoltosa, ciò che non è determinante. 
1.4.2 Secondo il ricorrente la decisione impugnata sarebbe viziata perché il GIAR ha deciso sull'ammissibilità della perizia fondandosi su decreti di promozione dell'accusa emessi in violazione del principio accusatorio dell'art. 188 lett. b CPP/TI, visto ch'essi non indicherebbero in dettaglio i singoli fatti addebitatigli. Adduce poi che il GIAR non avrebbe potuto limitarsi a rilevare che l'obiezione sul decorso del termine di prescrizione non era sufficientemente motivata, tale quesito dovendo essere esaminato d'ufficio. L'asserita violazione del principio accusatorio è stata oggetto di decisioni passate in giudicato, segnatamente del GIAR del 2 novembre 2002 e della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, del 4 ottobre 2000, come rilevato dal ricorrente medesimo: la circostanza che quest'ultima decisione sarebbe fondata su un'interpretazione contraria alla lettera e allo spirito dell'invocata norma nulla muta al riguardo. Queste censure potranno comunque, se del caso, essere sollevate dinanzi al giudice del merito o nel quadro di un ricorso contro un'eventuale sentenza di condanna. 
1.4.3 I pregiudizi addotti dal ricorrente non sono infatti irreparabili ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG, ossia di natura giuridica tale che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 126 I 207 consid. 2). Né le considerazioni del GIAR sull'irrilevanza della perizia, ritenuto che il reclamante non ne spiegava la necessità, anticipano l'esame della sua colpevolezza, che rimane di competenza del giudice del merito, dinanzi al quale egli potrà avvalersi dei suoi diritti di difesa (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3; cfr. anche DTF 123 IV 252 consid. 1; causa 1P.563/2000, sentenza del 4 ottobre 2000, consid. 2). L'asserita lesione dei diritti costituzionali del ricorrente, in particolare la censura di violazione del principio accusatorio (cfr. DTF 126 I 19), potrà essere esaminata, se del caso, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico contro un'eventuale decisione cantonale di ultima istanza di condanna (art. 87 cpv. 3 OG; cfr. DTF 127 I 73); la questione della prescrizione attiene d'altra parte al diritto penale federale (art. 70 seg. CP; DTF 127 IV 49 consid. 1). 
2. 
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino. 
Losanna, 15 agosto 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: