Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_432/2021  
 
 
Sentenza del 15 settembre 2021  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, Italia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 13 luglio 2021 (C-1298/2020). 
 
 
Visto:  
la decisione dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) emessa il 20 gennaio 2020 che ha respinto la domanda di prestazioni AI presentata da A.________, 
la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 13 luglio 2021 con cui è stato dichiarato inammissibile per tardività il ricorso inoltrato contro la decisione dell'UAIE, 
il ricorso al Tribunale federale del 5 agosto 2021 (timbro delle poste italiane) con domanda di assistenza giudiziaria con cui A.________ chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo federale, 
la comunicazione del 24 agosto 2021 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, l'interessato è stato tra l'altro informato che, per essere ricevibile, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altra sentenza, 
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nella sentenza impugnata, 
l'atto complementare del 30 agosto 2021 (timbro delle poste italiane), 
 
 
considerando:  
che che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati, 
che quando è contestata in sede di ricorso una decisione d'inammissibilità, come la sentenza, l'oggetto del contendere è limitato a tale aspetto (DTF 144 II 184 consid. 1.1), 
che l'auspicio del ricorrente a un riesame della valutazione dell'invalidità non può essere seguito, 
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2), 
che il Tribunale amministrativo federale ha accertato la notifica della decisione amministrativa il 28 gennaio 2020 al precedente patrocinatore del ricorrente e la consegna del ricorso alle poste italiane il 2 marzo 2020, rimproverando al ricorrente di non avere dimostrato uno svolgimento dei fatti differente, 
che il ricorrente sia con il ricorso sia con l'atto complementare non contesta esplicitamente gli accertamenti operati dal Tribunale amministrativo federale, 
che a titolo abbondanziale anche la lettera di reclamo alle poste italiane è una semplice dichiarazione unilaterale del ricorrente, non suffragata da altri elementi, i quali possano indurre a credere a un accertamento manifestamente inesatto dei fatti operato dal giudice precedente, 
che per prassi invalsa l'agire (anche erroneo) del patrocinatore è imputato al cliente (al riguardo si veda DTF 143 I 284 e rinvii) e che in altre parole il ricorrente non può giustificarsi, invocando il comportamento asseritamente sbagliato del precedente patrocinatore, 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase), 
che la domanda di assistenza giudiziaria perde di interesse, 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 15 settembre 2021 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Bernasconi