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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_789/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 15 ottobre 2014  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti, 
opponente. 
 
Oggetto 
provvedimenti cautelari (divorzio), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 settembre 2014 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che, nell'ambito della causa di divorzio che oppone B.________ al marito A.________, con decreto 7 luglio 2014 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha regolato in via cautelare le relazioni personali tra padre e figlia; 
che con decisione 22 luglio 2014 il Pretore ha respinto la richiesta di A.________ volta ad ottenere la motivazione scritta del predetto decreto, osservando di aver motivato la regolamentazione cautelare dei diritti di visita " rinviando alle risultanze dell'istruttoria " ed " alle precedenti decisioni emesse dal Pretore e dal Tribunale d'appello "; 
che con allegato 8 settembre 2014 A.________ ha impugnato il decreto cautelare 7 luglio 2014 e la decisione 22 luglio 2014 dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone Ticino; 
che con sentenza 16 settembre 2014 la I Camera civile del Tribunale d'appello ha dichiarato irricevibili per tardività sia l'appello contro il decreto cautelare 7 luglio 2014 sia il reclamo contro la decisione 22 luglio 2014; 
che con " ricorso in materia costituzionale (art. 106 LTF) " 9 ottobre 2014 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza 16 settembre 2014 chiede ndone la riforma nel senso di accogliere il suo " reclamo 8 settembre 2014" e postulando al contempo la concessione dell'assistenza giudiziaria; 
che la sentenza impugnata è suscettiva di un ricorso in materia civile; 
che essa è stata pronunciata in materia di misure cautelari, motivo per cui il ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF); 
che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii; 133 III 589 consid. 2); 
che il (confuso) gravame all'esame disattende le predette esigenze di motivazione; 
che il ricorrente si limita infatti ad accennare alla " violazione dei diritti fondamentali ex Art. 29, 30 Cost. Fed. ", ma omette di spiegare - in modo conforme a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF - come il giudizio impugnato leda tali disposizioni; 
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 ottobre 2014 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini