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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1380/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 15 dicembre 2016  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della circolazione del Cantone Ticino, 
Ufficio giuridico, Ala Munda, casella postale, 
6528 Camorino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Infrazione alle norme della circolazione, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 7 novembre 2016 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che, statuendo sull'opposizione di A.________ a un decreto di accusa emanato nei suoi confronti dalla Sezione della circolazione, con sentenza dell'8 luglio 2016 il Presidente della Pretura penale lo ha riconosciuto autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e di guida in stato di inettitudine e lo ha prosciolto dall'imputazione di inosservanza dei doveri in caso di incidente; 
che, adita dall'imputato, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha dichiarato inammissibile l'appello, siccome non adempiva le esigenze di motivazione, in particolare per quanto concerne un eventuale arbitrio nell'accertamento dei fatti; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo il proscioglimento dall'imputazione di infrazione alle norme della circolazione, la riduzione della multa e la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1); 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto federale, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1); 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con gli argomenti posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; 
ch'egli ribadisce genericamente la tesi secondo cui l'incidente sarebbe stato causato da un difetto della ruota anteriore destra della sua autovettura, ma non si confronta con le carenze di motivazione riscontrate dalla CARP nell'allegato di appello; 
che il ricorrente non spiega quindi conformemente alle esposte esigenze per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe violato il diritto rifiutandosi di entrare nel merito del suo gravame; 
ch'egli disattende come, giusta l'art. 398 cpv. 4 CPP, trattandosi in concreto esclusivamente di contravvenzioni, mediante l'appello si può fare valere unicamente che la sentenza di primo grado è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto; 
che, come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, in tale ambito non possono nemmeno essere addotte nuove allegazioni o nuove prove (cfr. art. 398 cpv. 4 seconda frase CPP); 
che il ricorrente non rimprovera ai giudici cantonali di avere applicato a torto questa disposizione procedurale, la quale restringe appunto le censure ammissibili in sede di appello in ambito contravvenzionale; 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la richiesta di essere esonerato dal pagamento delle spese giudiziarie non può essere accolta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
che peraltro il ricorrente non sostanzia un'eventuale domanda di assistenza giudiziaria, in particolare non fornisce ragguagli sulla sua situazione finanziaria; 
che le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e devono di conseguenza essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 dicembre 2016 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni