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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_22/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 15 dicembre 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. C.________, 
3. C.________, 
istanti, 
 
contro 
 
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
controparte. 
 
Oggetto 
revisione, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5D_167/2017 del 20 settembre 2017. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con petizione 28 settembre 2015 D.________ ha promosso nei confronti di E.________, A.________ e B.________ un'azione di divisione della successione relitta della defunta F.________ dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano. 
Mediante sentenza 26 luglio 2017 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo presentato da D.________ contro un'ordinanza pretorile sulle prove del 18 aprile 2017 (dispositivo n. 1) e ha anche inflitto a A.________, a B.________ e al loro patrocinatore avv. C.________ la misura disciplinare dell'ammonimento per le affermazioni contenute nelle loro osservazioni al reclamo (dispositivo n. 2). 
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale 14 settembre 2017 A.________, B.________ e l'avv. C.________ hanno impugnato il dispositivo n. 2 di tale sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sanzione disciplinare. 
Con sentenza 20 settembre 2017 (5D_167/2017), emanata nella procedura semplificata, la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile tale ricorso, rilevando la natura incidentale del giudizio impugnato (riferendosi alla sentenza 4A_510/2014 del 23 giugno 2015 consid. 2.2.1, non pubblicato in DTF 141 III 265) ed osservando che il sussistere dei presupposti previsti dai combinati art. 117 e 93 cpv. 1 LTF per un ricorso immediato al Tribunale federale non fosse ravvisabile e che i ricorrenti non avessero speso una parola per illustrarne l'esistenza. 
 
2.   
Fondandosi sull'art. 121 lett. d LTF, con domanda datata 13 ottobre 2017 A.________, B.________ e l'avv. C.________ hanno chiesto la revisione della sentenza 20 settembre 2017. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
3.   
L'art. 121 lett. d LTF prevede la possibilità di una revisione nel caso in cui il Tribunale federale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. La svista ai sensi di questa norma presuppone che il Tribunale federale non abbia preso in considerazione un elemento acquisito all'incarto o abbia letto in modo scorretto un documento, scartandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto; essa si distingue sia da un apprezzamento errato delle prove assunte sia dalla portata giuridica dei fatti accertati (DTF 122 II 17 consid. 3). La revisione non è data né per correggere presunti errori di diritto (erronea non entrata nel merito, violazione del diritto di essere sentito, ecc.) né per sanare eventuali omissioni del ricorso (sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1 con rinvii). 
Nella domanda in esame gli istanti affermano che il Tribunale federale sarebbe incorso in una svista evidente non avvedendosi che il ricorso 14 settembre 2017 "era rivolto contro un solo e singolo punto del dispositivo, di carattere penale e definitivo, contenuto all'interno di una decisione per il rimanente incidentale, e quindi contro una decisione finale". Sottolineano inoltre che la misura disciplinare dell'ammonimento "costituisce un precedente che crea i presupposti per sanzioni vieppiù severe [...] qualora ai fini di una accurata e diligente tutela del suo assistito [...] il patrocinatore fosse costretto a riproporre quelle stesse considerazioni a torto censurate dalla III CCTA". 
Detto altrimenti, gli istanti sostengono che il giudizio da loro impugnato con il ricorso 14 settembre 2017 era finale o comunque suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dei combinati art. 117 e 93 cpv. 1 lett. a LTF. Pertanto, pretendendo una svista ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF da parte del Tribunale federale, essi in realtà tentano di rimettere in questione la soluzione giuridica da esso adottata, rispettivamente tentano di perfezionare, tardivamente, la motivazione del ricorso. 
 
4.   
La domanda di revisione risulta pertanto infondata e come tale va respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di revisione è respinta. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico degli istanti. 
 
3.   
Comunicazione agli istanti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 dicembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini