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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_949/2020  
 
 
Sentenza del 15 dicembre 2020  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Giudice presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Denegata e ritardata giustizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 ottobre 2020 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.505). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con giudizio del 30 ottobre 2020 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il ricorso per denegata e ritardata giustizia esperito il 6 ottobre precedente da A.________, rappresentato dal suo segretario, contro l'operato dell'Ufficio della migrazione del Dipartimento delle istituzioni, a cui l'insorgente rimproverava di non avergli ancora versato, malgrado diversi solleciti, le ripetibili (fr. 800.--) riconosciute ad una sua cliente in una procedura ricorsuale in materia di diritto degli stranieri. Rilevato che il rimedio utilizzato era proponibile unicamente contro la mancata emanazione di una decisione impugnabile mentre, trattandosi di ritardo nel pagamento di ripetibili, si doveva semmai far capo agli usuali strumenti previsti dal diritto esecutivo (cfr. art. 56 cpv. 3 lett. a LPAmm; RL/TI 165.100), la Corte cantonale ha osservato che, comunque sia, l'interessato non era legittimato a introdurre il rimedio proposto. In effetti, l'indennità per ripetibili spettava alla parte vincente (art. 49 LPAmm), non al patrocinatore, il quale qui agiva chiaramente a proprio nome, non per conto della (ex) cliente, e non aveva peraltro dimostrato di essersi fatto cedere il credito in questione. Ha poi aggiunto che in quanto veniva criticata l'inattività dell'Ufficio della migrazione, un eventuale ricorso per ritardata e denegata giustizia avrebbe dovuto essere inoltrato al Consiglio di Stato a cui, per motivi di economia processuale, non andava trasmesso l'allegato ricorsuale poiché non avrebbe potuto che dichiararlo inammissibile per le medesime ragioni. 
 
B.   
Il 18 novembre 2020 A.________, sempre rappresentato dal suo segretario, ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto civile, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e, visto che le ripetibili sono state nel frattempo versate, che sia annullata la tassa di giustizia posta a suo carico. Domanda inoltre di essere esonerato dal dovere versare un anticipo delle spese giudiziarie e che gli siano accordate congrue ripetibili. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 III 416 consid. 1 pag. 417 e rinvii). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ricevibilità del gravame, pena la sua inammissibilità (DTF 142 V 395 consid. 3.1 pag. 397; 138 III 537 consid. 1.2 pag. 539; 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rispettivi rinvii). 
 
1.2. Il presente gravame, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) è stato presentato contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF) in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF), ciò che esclude la possibilità di presentare, come fatto dal ricorrente, un ricorso in materia civile. Sapere se sia esperibile il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF, con tuttavia l'eccezione dell'art. 83 lett. c LTF) oppure il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) può in concreto rimanere indeciso; in entrambi i casi l'impugnativa, come esposto di seguito, sfugge ad un esame di merito.  
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF è legittimato a proporre il ricorso in materia di diritto pubblico chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione - giuridico o di fatto - all'annullamento o alla modifica della stessa (DTF 135 II 145 consid. 6.1 pag. 150; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 289). Per consolidata prassi, l'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che procurerebbe alla parte ricorrente l'accoglimento del ricorso ossia, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata le occasionerebbe. Essa dev'essere toccata in modo diretto e concreto e in una maniera e con un'intensità superiore alla maggioranza degli amministrati. L'interesse invocato, che non è necessariamente un interesse giuridico protetto, ma può essere un interesse di fatto, deve trovarsi, con l'oggetto del litigio, in un rapporto stretto, speciale e degno di essere preso in considerazione (DTF 133 II 400 consid. 2.2 pag. 404, 409 consid. 1.3 pag. 413; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365, 587 consid. 2.1 pag. 588, 649 consid. 3.1 pag. 651). Infine, va precisato che la parte ricorrente deve disporre di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione querelata sia quando adisce il Tribunale federale sia al momento in cui questo si pronuncia nel merito (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 pag. 143; 140 III 92 consid. 1.1 pag. 93 seg. e rispettivi rinvii). Il rimedio proposto non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365 e rispettivi riferimenti).  
 
2.2. Oggetto di disamina in sede cantonale era il criticato ritardo da parte dell'autorità cantonale competente nel pagare le ripetibili riconosciute alla cliente del qui ricorrente. Lasciando irrisolto il quesito di sapere con quale rimedio detto ritardo doveva essere contestato (cfr. sentenza impugnata, pag. 3), va osservato che, come dichiarato dal ricorrente stesso, le ripetibili in questione sono state pagate il 16 novembre 2020, ossia prima dell'inoltro del presente gravame. Altrimenti detto quando questi si è rivolto al Tribunale federale, non fruiva più di un interesse pratico attuale ad un giudizio da parte di questa Corte, motivo per cui il gravame sfugge ad un esame di merito. Oltre al fatto che il rimedio proposto non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.1 pag. 365 e rispettivi richiami), il ricorrente non spiega né dimostra (art. 42 LTF), come gli incombeva invece fare (cfr. consid. 1.1 in fine), in che consiste nella fattispecie l'interesse pubblico sufficientemente importante al chiarimento della questione litigiosa, tale da imporre a questa Corte, adempite determinate esigenze qui non date, di eccezionalmente entrare nel merito di un gravame anche in assenza di un interesse pratico attuale per le parti (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 pag. 143 e riferimenti; sentenza 1B_61/2017 del 29 marzo 2017 consid. 1.2 non pubblicato in: DTF 143 IV 168). Trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico, il gravame è inammissibile.  
 
2.3. La condizione dell'interesse a ricorrere è definita in modo più ampio nell'ambito del ricorso in materia di diritto pubblico rispetto al ricorso sussidiario in materia costituzionale, il quale esige un'interesse giuridico (cfr. art. 115 let. b LTF). A maggiore ragione, e per i medesimi motivi di quelli appena illustrati, il ricorrente non fruisce di un simile interesse attuale a ricorrere. Trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il gravame è ugualmente irricevibile.  
 
2.4. Premesse queste considerazioni, il ricorso si palesa inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.  
 
3.   
La richiesta del ricorrente di non dovere versare spese, intesa quale generica domanda di assistenza giudiziaria, dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie, il cui ammontare viene fissato tenendo conto della situazione finanziaria del ricorrente, seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie ridotte di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 dicembre 2020 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud