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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
C 223/06 
 
Sentenza del 16 gennaio 2008 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, Presidente, 
Lustenberger, Frésard, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
V.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, 
Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 agosto 2006. 
 
Fatti: 
A. 
Per decisione su opposizione 6 ottobre 2004 la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha disatteso la domanda di indennità di disoccupazione presentata da V.________ per il motivo che il richiedente non aveva compiuto il periodo legale minimo di contribuzione né adempiva le condizioni per poter beneficiare del prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione e neppure quelle per essere esonerato dall'adempimento di questo periodo. 
 
Impugnato dall'interessato, detto atto è stato confermato dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per giudizio 23 maggio 2005. La pronuncia cantonale è cresciuta incontestata in giudicato. 
B. 
In data 29 maggio 2006, V.________ ha presentato al Tribunale cantonale delle assicurazioni un'istanza di revisione del giudizio 23 maggio 2005. 
 
Accertata l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi, la Corte cantonale, per pronuncia del 16 agosto 2006, ha respinto l'istanza di revisione. 
C. 
V.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede implicitamente l'accoglimento del gravame con conseguente accoglimento dell'istanza di revisione. 
D. 
Invitato a versare un anticipo a titolo di garanzie delle spese giudiziarie presunte, il ricorrente ha presentato, il 21 settembre 2006, una domanda di assistenza giudiziaria. 
 
Ritenendo il gravame d'acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole, con decreto del 14 novembre 2007 questa Corte ha respinto la domanda assegnando un nuovo termine per procedere al pagamento dell'anticipo spese. 
 
Nel termine stabilito, l'interessato ha versato l'anticipo richiesto. 
 
Diritto: 
1. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
La lite verte sul diritto del ricorrente ad ottenere la revisione del giudizio del 23 maggio 2005 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
3. 
3.1 La procedura davanti al tribunale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Tale procedura deve tuttavia adempiere alcune condizioni di diritto federale, e in particolare deve, come giustamente ricordato dai primi giudici, ammettere la possibilità di rivedere un giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni se sono scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto (art. 61 lett. i LPGA). Questa esigenza corrisponde del resto a quella prevista dall'art. 14 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA). 
3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento). 
 
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205). 
4. 
Chiamata, nell'evenienza concreta, a statuire su domanda di assistenza giudiziaria gratuita del ricorrente, intesa ad ottenere l'esenzione dall'obbligo di versare l'anticipo richiesto, la presente Corte ha, con decreto 14 novembre 2007, respinto l'istanza, ritenendo, dopo un esame sommario, il ricorso sprovvisto di possibilità di successo. 
 
Orbene, anche alla luce di un secondo esame, più dettagliato, questo Tribunale non può che ribadire la propria precedente valutazione, nel senso che quanto il ricorrente adduce nel gravame non è atto a porre in dubbio le conclusioni cui è giunta l'autorità giudiziaria cantonale, quest'ultima avendo esposto in modo convincente come l'interessato non abbia fatto valere fatti o mezzi di prova nuovi suscettibili, a norma della giurisprudenza sopra richiamata, di giustificare la revisione del giudizio del 23 maggio 2005. Come già accennato dal Tribunale in sede di decreto di rifiuto dell'assistenza giudiziaria, la pronuncia cantonale impugnata nemmeno risulta lesiva del diritto federale oppure fondata su un accertamento dei fatti manifestamente inesatto (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). In sostanza, l'insorgente si limita a riproporre argomenti già noti e fatti valere in precedenza. 
5. 
Posto quanto precede, la pronuncia cantonale merita piena tutela. 
6. 
Non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, bensì su una questione processuale, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e al Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 16 gennaio 2008 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Ursprung Schäuble