Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_593/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 16 gennaio 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Klett, Hohl, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
 
Oggetto 
ricusa del Pretore, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 settembre 2016 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 25 febbraio 2015 B.________ ha promosso innanzi al Pretore del distretto di Lugano, sezione 1, un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 343'200.--, fatto valere nei suoi confronti dall'avv. A.________ con un precetto esecutivo, e di annullamento e cancellazione dell'esecuzione. 
 
Con decisione 13 giugno 2016 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto la domanda con cui A.________ ha chiesto la ricusa del Pretore della sezione 1. 
 
B.   
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha con sentenza 5 settembre 2016 respinto, nella misura in cui era ricevibile, il reclamo presentato da A.________ contro la predetta decisione. Ha ritenuto manifestamente infondata la critica secondo cui il Pretore ricusato non poteva essere considerato indipendente ai sensi degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU perché la giustizia ticinese sarebbe controllata e lottizzata dal potere politico e dalle lobby retrostanti. 
 
C.   
A.________ è insorta con ricorso in materia civile 12 ottobre 2016 al Tribunale federale. Domanda il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame e afferma che la predetta sentenza viola il suo diritto a un giudice indipendente e imparziale. 
 
Il 3 novembre 2016 la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Giusta l'art. 92 cpv. 1 LTF il ricorso è ammissibile contro decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti domande di ricusazione. La via di ricorso contro tali decisioni segue quella della causa di merito (DTF 138 III 555 consid. 1). Quest'ultima concerne nella fattispecie una causa civile di natura pecuniaria con un valore di lite superiore alla soglia di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) prevista per l'inoltro di un ricorso in materia civile. Il rimedio di diritto in esame è quindi in linea di principio ammissibile.  
 
2.   
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). 
La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid.1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). 
 
3.  
 
3.1. La ricorrente si lamenta in sostanza di una violazione degli art. 30 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 47 CPC, affermando che il Pretore ricusato - come del resto tutta la magistratura ticinese - non sarebbe indipendente, perché sarebbe " controllato dal potere politico e dalle lobby-logge retrostanti " che lo hanno eletto.  
 
3.2. Sia l'art. 30 cpv. 1 Cost. che l'art. 6 n. 1 CEDU assicurano la facoltà di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, in grado di garantire un apprezzamento libero e imparziale (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1). Per verificare che ciò sia il caso occorre, dal profilo oggettivo, ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse (DTF 140 I 326 consid. 5.1). L'art. 47 CPC descrive i motivi di ricusa a livello di legge (DTF 140 III 221 consid. 4.2).  
 
Nel Cantone Ticino i magistrati sono eletti dal Parlamento cantonale, previo concorso pubblico, per un periodo di 10 anni (art. 36 e 81 Cost./TI; art. 2 e segg. della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006). Il sistema di elezione e la durata del mandato si fondano sul postulato che, una volta eletti, i magistrati sono presunti capaci di avere il necessario distacco dai loro partiti politici e si pronunciano oggettivamente e in maniera imparziale sui litigi che oppongono le parti. Solo in presenza di circostanze eccezionali e non di semplici congetture si potrebbe pensare che un giudice potrebbe subire un'influenza dalla formazione politica a cui appartiene al punto da non più apparire imparziale nella trattazione di una determinata causa (sentenze 1B_326/2016 del 29 settembre 2016 consid. 5.3 e 4A_519/2014 dell'8 gennaio 2015 consid. 5.1). Limitandosi a criticare il predetto sistema di elezione dei giudici e lanciando apodittiche accuse di uno scambio di favori, la ricorrente non dimostra l'esistenza di tali circostanze eccezionali. Nemmeno soccorre la ricorrente l'affermazione secondo cui la prevenzione del giudice ricusato emergerebbe pure dal fatto che egli avrebbe emanato "una lunghissima serie di decisioni" sempre favorevoli ad "avversari potenti", già per il motivo che tale argomentazione è inammissibilmente basata su una fattispecie non risultante dalla sentenza impugnata (sopra, consid. 2). 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente infondato e va respinto nella misura in cui risulta ammissibile. Con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta caduca. La domanda di assistenza giudiziaria va respinta, indipendente dalla pretesa indigenza della ricorrente, perché il ricorso era fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 gennaio 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti