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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_608/2018  
 
 
Sentenza del 16 gennaio 2019  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
ricorso per denegata giustizia, 
 
ricorso contro l'inattività della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con ricorso 15 novembre 2018, che indica quale oggetto "Schlichtungsverhandlung A.________ gg: A. B.________ u. Dr. C.________/BESCHWERDE gg. Terza Camera civile Lugano wegen Rechtsverweigerung" A.________ chiede al Tribunale federale di ordinare alla giustizia ticinese di provvedere entro 10 giorni alla fissazione di un'udienza di conciliazione. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
2.   
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato la censura. 
Nella fattispecie il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione. Il ricorrente si limita infatti ad elencare numerosi atti compiuti da lui o dalle autorità giudiziarie di primo e secondo grado. Egli nemmeno indica in modo intellegibile quale sia l'atto che rimprovera alla III Camera civile del Tribunale di appello di illegalmente non effettuare, ricordato che la stessa non è l'autorità di conciliazione. 
 
3.   
In queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e agli avv.ti B.________ e C.________. 
 
 
Losanna, 16 gennaio 2019 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti