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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_643/2018  
 
 
Sentenza del 16 gennaio 2019  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. Comunione dei Comproprietari del Condominio D.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
udienza di conciliazione; anticipo spese, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 novembre 2018 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2018.68). 
 
 
Considerando:  
che il 27 luglio 2018, dopo aver ricevuto un'unica istanza redatta in tedesco in cui A.________ ha formulato due domande di conciliazione (una nei confronti dell'avv. B.________, l'altra nei confronti dell'avv. C.________ e della Comunione dei comproprietari del Condominio D.________), il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha fissato all'istante un termine di 20 giorni per presentare due distinte istanze in lingua italiana, in cui vengono specificate la domanda, l'oggetto litigioso e il domicilio della parte convenuta;  
che nella medesima ordinanza il giudice di prime cure ha invitato A.________ a fornire fr. 300.-- quale anticipo per le spese processuali presunte e che egli ha rinnovato tale invito l'11 settembre 2018; 
che, in risposta allo scritto 17 settembre 2018 di A.________, il giudice di prime cure ha con ordinanza 21 settembre 2018 indicato di non essere a conoscenza dei pagamenti asseritamente effettuati e ha concesso la richiesta proroga per eseguire il versamento; 
che il 26 settembre 2018 il Pretore aggiunto, replicando alla lamentela 24 settembre 2018 di A.________, gli ha comunicato di avere già risposto alle sue richieste con l'ultima ordinanza; 
che con sentenza 26 novembre 2018 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il reclamo 1° ottobre 2018 (erroneamente datato 1° settembre 2018) di A.________; 
che l'autorità cantonale ha dapprima ritenuto inimpugnabile lo scritto 26 settembre 2018; 
che, trattato quale reclamo per denegata giustizia, ha ritenuto il gravame infondato nella misura in cui era ammissibile; 
che, ha continuato la Corte cantonale, il Pretore non è infatti tenuto a procedere prima dell'avvenuto versamento dell'anticipo spese; 
che non risulta inoltre alcun pagamento in favore della Cassa della Pretura e che un eventuale pagamento del 1° ottobre 2018, qualora sia effettivamente stato effettuato come sostenuto in uno scritto del 18 ottobre 2018 dall'insorgente, sarebbe un fatto nuovo inammissibile in sede di reclamo; 
che con ricorso 6 dicembre 2018 A.________ si è rivolto al Tribunale federale richiamando l'appena riassunta sentenza e altre due pronunzie emanate il medesimo giorno dalla III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF); 
che in concreto l'impugnativa non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente limitandosi in sostanza a lamentarsi dell'agire del giudice di prima istanza e a chiedere la fissazione di un'udienza di conciliazione con il rilascio dell'autorizzazione ad agire; 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 gennaio 2019 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti