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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.243/2004 /biz 
 
Sentenza del 16 febbraio 2005 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, presidente, 
Meyer, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
ricorrenti, 
patrocinati dall'avv. dott. X.________, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
stato di ripartizione, 
 
ricorso LEF contro la sentenza emanata il 4 novembre 2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità 
di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
1.1 L'impresa G.________ aveva istallato in diverse case di abitazione un sistema di riscaldamento rivelatosi gravemente difettoso. La compagnia presso la quale tale impresa era assicurata per la responsabilità civile fino all'importo di fr. 2'000'000.-- ha risarcito per l'importo complessivo di fr. 1'956'000.-- tutti i committenti dell'impianto difettoso, tranne A.________, B.________, C.________, D.________ e E.________. 
1.2 La G.________ è fallita il 4 agosto 1999 e il 22 febbraio 2001 il predetto assicuratore ha versato sul conto dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, che amministra il fallimento, l'importo residuo di fr. 44'000.--. 
 
La seconda assemblea dei creditori ha chiesto all'amministrazione del fallimento di incaricare l'avv. X.________ di contattare "per eventuali transazioni" il menzionato assicuratore, il quale ha poi versato un ulteriore importo di fr. 138'000.-- sul conto del predetto legale. Quest'ultimo, A.________, B.________, C.________, D.________ e E.________ sono invano insorti all'autorità di vigilanza contro l'ordine impartito dall'amministrazione del fallimento di riversare tale importo sul conto dell'Ufficio. 
1.3 Il 17 settembre 2004 l'Ufficio ha depositato lo stato di ripartizione, in cui gli unici creditori collocati in terza classe che non risultavano integralmente perdenti erano A.________, B.________, C.________, D.________ e E.________. 
2. 
Con sentenza 4 novembre 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto un ricorso presentato dal creditore F.________, ha annullato il predetto stato di ripartizione e ha ordinato all'Ufficio di allestirne uno nuovo sulla base degli art. 261 LEF e 85 RUF. Ha reputato che l'art. 60 cpv. 1 LCA conferisce al terzo danneggiato unicamente un diritto di pegno e non un diritto di distrazione. Poiché A.________, B.________, C.________, D.________ e E.________ non avevano notificato le loro pretese quali crediti garantiti da pegno manuale ed erano semplicemente collocati in terza classe, l'importo incassato dall'assicuratore non avrebbe potuto essere unicamente distribuito fra questi cinque creditori, ma avrebbe dovuto essere ripartito fra tutti i creditori chirografari conformemente alla graduatoria ed in applicazione dell'art. 85 RUF
3. 
3.1 A.________, B.________, C.________, D.________ e E.________ sono insorti alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale con ricorso del 14 novembre 2004, postulando la riforma della decisione 4 novembre 2004 dell'autorità di vigilanza nel senso che il ricorso di F.________ sia respinto. Affermano innanzi tutto che non è possibile rimproverar loro di non aver menzionato un pegno nella notifica dei loro crediti né di non aver contestato la graduatoria, perché a quel momento non sarebbe esistita alcuna pretesa nei confronti dell'assicuratore, il quale aveva comunicato di aver già esaurito il limite di copertura risarcendo altri danneggiati, e perché hanno scoperto l'importo di fr. 44'000.-- unicamente in occasione della seconda assemblea dei creditori. L'autorità di vigilanza non avrebbe inoltre tenuto conto del fatto che l'assicuratore avrebbe pagato l'importo di fr. 138'000.-- senza avere alcun obbligo legale e parecchio tempo dopo lo scadere del termine per contestare la graduatoria. Tale versamento sarebbe altresì stato effettuato al patrocinatore dei ricorrenti in loro esclusivo favore. Sostengono poi che la massa non è né proprietaria né possessore, ma unicamente depositaria della somma di fr. 138'000.--. Sempre a mente dei ricorrenti, la massa dovrebbe restituire loro l'importo di fr. 138'000.-- anche perché l'assicuratore avrebbe potuto pagar loro direttamente tale indennità senza il consenso della massa. Essi avrebbero pure diritto all'importo di fr. 44'000.--, poiché avrebbero scoperto tale somma solo dopo che il termine per contestare la graduatoria era scaduto e perché la prima occasione per rivendicare tale importo sarebbe nata con lo stato di riparto, in cui è però stato riconosciuto il loro diritto su tale somma. Concludono il rimedio invocando una violazione dell'art. 197 LEF, affermando che gli importi in discussione non spettavano al debitore al momento del fallimento e non potevano quindi essere inclusi nella massa. 
3.2 Trasmettendo al Tribunale federale il ricorso con l'incarto unicamente il 13 dicembre 2004, l'autorità di vigilanza non ha manifestamente rispettato il termine di cinque giorni previsto per tale operazione dall'art. 80 cpv. 1 OG
3.3 Con osservazioni del 20 dicembre 2004 l'Ufficio propone l'accoglimento del ricorso, mentre con risposta 30 dicembre 2004 F.________ postula la reiezione del gravame. Gli altri creditori hanno rinunciato a presentare, rispettivamente non hanno presentato una risposta. 
4. 
4.1 
4.1.1 Pur contestando formalmente la procedura adottata dagli organi del fallimento, rispettivamente la decisione con cui l'autorità di vigilanza la corregge parzialmente, i ricorrenti intendono in realtà ottenere l'importo di fr. 182'000.-- perché ritengono che l'assicuratore per la responsabilità civile della fallita lo abbia versato - in gran parte volontariamente - a loro esclusivo favore per indennizzarli dei danni subiti. Tale importo è tuttavia pure rivendicato dalla massa fallimentare, la quale - durante la seconda assemblea dei creditori - aveva segnatamente incaricato il patrocinatore dei qui ricorrenti di intavolare trattative per eventuali transazioni con il predetto assicuratore. Trattasi pertanto, alla luce dell'argomento sollevato dall'impugnativa, di un litigio concernente la titolarità di un credito, reclamato sia dalla massa fallimentare che dai ricorrenti, nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile della fallita, e cioè di una questione di merito, che esula dalla competenza delle autorità dell'esecuzione forzata e la cui decisione definitiva spetta al giudice civile (DTF 90 III 90 consid. 1 con rinvii). 
4.1.2 I ricorrenti sembrano altresì eccepire il modo in cui l'importo di fr. 138'000.-- è giunto sul conto dell'Ufficio. Una siffatta lamentela è tardiva, ricordato che i ricorrenti non hanno impugnato nel termine di 10 giorni la decisione con cui l'autorità di vigilanza aveva confermato l'ordine dato al patrocinatore dei ricorrenti di riversare tale importo all'Ufficio. A questo stadio della procedura, i motivi per cui tale importo è stato corrisposto all'Ufficio si rivelano del tutto irrilevanti; decisivo è unicamente il fatto che i soldi contesi si trovano presso l'amministrazione del fallimento. Tale circostanza fa sì che spetta ai ricorrenti convenire in giudizio la massa (cfr. in tal senso la sentenza 7B.146/2002 del 5 settembre 2002 consid. 2.2, in cui un terzo debitore aveva pagato alla massa, ignorando che il fallito aveva ceduto il credito prima del fallimento). Quanto appena esposto pare del resto pure essere noto ai ricorrenti, dal momento che dagli atti risulta (art. 81 combinato con l'art. 64 cpv. 2 OG) che essi hanno presentato il 4 ottobre 2004 al Pretore di Blenio un'azione con cui chiedono il riconoscimento del loro diritto sulla citata somma e il suo versamento. 
4.1.3 Poiché il tema del ricorso in esame concerne la determinazione dell'attivo del fallimento, si rivelano senza pertinenza le argomentazioni riguardanti l'esistenza di un diritto di pegno, rispettivamente la possibilità di farlo valere in sede di notifica dei crediti: l'insinuazione dei crediti e la loro graduazione attengono infatti alla determinazione dei passivi del fallimento (DTF 105 III 11 consid. 2 pag. 14). 
4.2 Atteso che la questione inerente alla titolarità della pretesa fatta valere con successo nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile riguarda il merito e dev'essere decisa dal giudice civile (supra consid. 4.1.1), l'Ufficio non poteva dirimere la controversia in sede di stato di riparto. L'allestimento dello stato di riparto soggiace a ben precise norme legali (art. 261 segg. LEF e art. 82 segg. RUF), peraltro nemmeno contestate in concreto, che prescrivono di distribuire il ricavo della realizzazione degli attivi, dedotte le spese, conformemente alla graduatoria. Esse non prevedono per contro la possibilità di prendere in considerazione gli asseriti desideri di attribuzione di coloro che hanno versato, direttamente o indirettamente, soldi alla massa fallimentare. L'autorità di vigilanza ha quindi correttamente annullato il contestato stato di riparto e ordinato all'Ufficio di prepararne un altro sulla base della normativa applicabile. Tuttavia, poiché lo stato di riparto definitivo presuppone che la massa attiva sia stata stabilita in modo definitivo (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 48 margin. 1), l'Ufficio potrà, come espressamente previsto dall'art. 83 cpv. 1 RUF, unicamente compilarlo quando sarà liquidata la summenzionata causa incoata presso la Pretura di Blenio. 
5. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF), né si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 2 OTLEF). 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alle controparti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Blenio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 16 febbraio 2005 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
La presidente: Il cancelliere: