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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_285/2016 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 16 giugno 2016  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione, 
Ufficio dei contributi, 
via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 marzo 2016. 
 
 
Visto:  
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 27 aprile 2016 (timbro postale) contro il giudizio del 24 marzo 2016 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale è stata confermata la decisione su opposizione del 27 novembre 2015 della Cassa cantonale di compensazione di fissare i contributi sociali per l'anno 2010 per l'attività indipendente di commerciante professionale di immobili sulla base di un reddito complessivo di fr. 401'938.-, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio, liberamente e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 141 V 206 consid. 1.1 pag. 208), 
che, secondo l'art. 82 lett. a, l'art. 86 cpv. 1 lett. d e l'art. 90 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima istanza, 
che conformemente all'art. 95 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione (a) del diritto federale, (b) del diritto internazionale, (c) dei diritti costituzionali cantonali, (d) delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari e (e) del diritto intercantonale, 
che il ricorso può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (cfr. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; 134 V 53 consid. 3.3 pag. 60), 
che l'oggetto del contendere dinanzi all'autorità cantonale concerneva la questione del reddito determinante per la fissazione dei contributi sociali conseguito nel 2010, segnatamente la questione relativa alle spese deducibili dallo stesso, 
che è pacifico come tale reddito venga determinato dalle autorità fiscali e che nel caso di specie l'Ufficio circondariale di tassazione di B.________ ha notificato il 10 novembre 2015 alla Cassa cantonale di compensazione che la tassazione 2010 era cresciuta incontestata in giudicato, 
che con il gravame il ricorrente ha in sostanza solo menzionato la propria volontà di discutere - nel senso di domandare un ricalcolo della tassazione federale - le spese deducibili dal reddito conseguito nel 2010 con il suo nuovo tassatore, 
che il ricorrente si è dunque limitato a criticare in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile - il giudizio impugnato, senza però confrontarsi con le ragioni - di fatto e di diritto - che hanno indotto il Tribunale cantonale a confermare il reddito utilizzato dalla Cassa cantonale di compensazione, per la fissazione dei contributi sociali, in concreto quello determinato dall'autorità fiscale nella decisione divenuta definitiva, 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione suesposte, 
che inoltre il "posticipo" richiesto, rispettivamente la sospensione di questa procedura, non si giustifica vista l'assenza di prova di un procedimento parallelo che lo legittimi per motivi di economia processuale (art. 6 PC in combinazione con l'art. 71 LTF) e considerata la possibilità di A.________ di rivolgersi alla Cassa cantonale di compensazione nel caso di un riesame a lui favorevole della tassazione passata in giudicato, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, 
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 16 giugno 2016 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Meyer 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi