Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_309/2012 
 
Sentenza del 16 luglio 2012 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudici federali Mathys, Presidente, 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Ufficio del commercio e dei passaporti, 
casella postale 2170, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Contravvenzione alla legge federale contro la concorrenza sleale, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 20 marzo 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 16 febbraio 2011 un ispettore dell'allora Ufficio dei permessi del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha accertato che presso il mobilificio B.________ SA di X.________ almeno il 20 % degli articoli, su un migliaio tra divani, poltrone, armadi, tavoli, sedie, letti e altri articoli, erano esposti con l'indicazione del prezzo esclusivamente in euro. L'ispettore ha inoltre accertato che gli articoli proverrebbero dall'Italia e che sul banco di ricezione all'entrata era posato un cartello con l'indicazione del cambio euro-franchi giornaliero. 
 
B. 
Sulla base del rapporto di ispezione, con decreto di accusa del 22 aprile 2011 l'Ufficio del commercio e dei passaporti ha ritenuto A.________, responsabile della B.________ SA, autore colpevole di contravvenzione alla legge federale contro la concorrenza sleale, del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241) e ne ha proposto la condanna a una multa di fr. 500.--. L'interessato si è opposto al decreto di accusa, che l'autorità amministrativa cantonale ha tuttavia confermato, trasmettendo gli atti alla Pretura penale per il dibattimento. 
 
C. 
Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 26 ottobre 2011 il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di contravvenzione alla LCSl, per avere permesso, quale responsabile della B.________ SA, che nel mobilificio di X.________ il 20 % degli articoli esposti in vendita il 16 febbraio 2011 recasse unicamente il prezzo in euro. L'imputato è stato condannato a una multa di fr. 250.-- e al pagamento delle spese processuali. 
 
D. 
Adita dall'imputato, con sentenza del 20 marzo 2012 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ne ha respinto l'appello, confermando il giudizio di primo grado. 
 
E. 
A.________ impugna la sentenza della CARP con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di proscioglierlo dall'imputazione di contravvenzione alla LCSl, siccome il comportamento rimproveratogli non sarebbe punibile. Il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 16 LCSl, dei principi della legalità, della separazione dei poteri e della garanzia della libertà economica. 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF), è sotto questi aspetti ammissibile. 
 
2. 
2.1 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta la violazione di garanzie di rango costituzionale. A norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti le relative censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid. 1.4). In questa misura, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono quindi ammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113 consid. 2.1). 
 
2.2 Il ricorrente richiama i principi della legalità, della separazione dei poteri e la garanzia della libertà economica. Nella motivazione del gravame egli censura tuttavia essenzialmente la legalità dell'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, dell'11 dicembre 1978 (OIP; RS 942.211) che, a suo dire, travalicherebbe i limiti della delega legislativa dell'art. 16 cpv. 2 LCSl. Laddove richiama semplicemente la libertà economica (art. 27 Cost.), il ricorrente si limita ad addurre che la possibilità di indicare il prezzo di vendita degli articoli esclusivamente in euro rientrerebbe nella sfera di protezione della norma. Non spiega tuttavia con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni il criticato obbligo di indicare il prezzo anche in franchi svizzeri violerebbe l'invocata garanzia, segnatamente perché gli impedirebbe di continuare ad esercitare la sua attività professionale o la ostacolerebbe in modo inammissibile. Su questo aspetto il gravame, insufficientemente motivato, non può pertanto essere esaminato nel merito. 
 
3. 
3.1 Le autorità cantonali hanno condannato il ricorrente in applicazione degli art. 16, 24 cpv. 1 lett. e LCSl e degli art. 3 e 21 OIP, per avere permesso, quale responsabile della B.________ SA, che nel mobilificio di X.________ il 20 % della merce esposta in vendita recasse il prezzo unicamente in euro. Il ricorrente riconosce i fatti rimproveratigli, ma ne contesta la punibilità. Sostiene che i prezzi indicati esclusivamente in euro corrisponderebbero comunque ai "prezzi da pagare effettivamente" giusta l'art. 16 cpv. 1 LCSl. Rileva che questa norma non fa riferimento a una valuta specifica, sicché l'art. 3 cpv. 1 OIP, che impone l'indicazione del prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri, la travalicherebbe, comportando una limitazione supplementare non prevista dal legislatore federale nella norma di delega dell'art. 16 cpv. 2 LCSl. Secondo il ricorrente, l'obbligo di indicare i prezzi anche in franchi svizzeri non garantirebbe né una maggiore trasparenza né una migliore informazione del consumatore perché non lo esimerebbe dall'effettuare calcoli al fine di stabilire il tasso di cambio effettivamente applicato. 
 
3.2 L'art. 16 LCSl prevede l'obbligo di indicare i prezzi. Per le merci offerte ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salvo le eccezioni previste dal Consiglio federale. Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designati dal Consiglio federale (art. 16 cpv. 1 LCSl). Il Consiglio federale disciplina l'indicazione dei prezzi e delle mance (art. 16 cpv. 2 LCSl). Fondandosi segnatamente su questa norma, il Consiglio federale ha emanato l'OIP che, all'art. 3 cpv. 1, impone di contrassegnare le merci offerte in vendita al consumatore con il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto). Giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. e LCSl chiunque, intenzionalmente, contravviene alle prescrizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi (art. 16 e 20), è punito con la multa sino a fr. 20'000.--. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa (art. 24 cpv. 2 LCSl). 
 
3.3 Adito con un ricorso in materia penale, il Tribunale federale può esaminare la legalità e la costituzionalità delle ordinanze del Consiglio federale. Nel caso di un'ordinanza dipendente, fondata su una delega legislativa, il Tribunale federale vaglia se il Consiglio federale è rimasto entro i limiti delle facoltà conferitegli dalla legge. Nella misura in cui la delega legislativa non consente all'Esecutivo federale di derogare alla Costituzione, il Tribunale federale può ugualmente controllare la costituzionalità dell'ordinanza. Quando la delega legislativa concede al Consiglio federale un potere di apprezzamento molto ampio per stabilire le disposizioni esecutive, in virtù dell'art. 190 Cost. questo margine di apprezzamento è vincolante per il Tribunale federale. In tal caso, esso non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello del Consiglio federale, ma deve limitarsi ad esaminare se l'ordinanza oltrepassa manifestamente il quadro delle competenze delegate al Governo, oppure se risulti contraria alla legge o alla Costituzione per altri motivi (DTF 137 III 217 consid. 2.3 e rinvii; 128 IV 177 consid. 2.1). 
 
3.4 L'art. 16 cpv. 2 LCSl lascia al Consiglio federale la competenza di disciplinare l'indicazione dei prezzi in generale e gli concede quindi in quest'ambito un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 128 IV 177 consid. 2). La regolamentazione dell'ordinanza è finalizzata ad assicurare, per ragioni di concorrenza leale e di trasparenza del mercato, che i prezzi siano comunicati ai consumatori in modo univoco, chiaro, confrontabile e tale da evitare che l'acquirente sia indotto in errore (cfr. art. 1 OIP; DTF 132 II 240 consid. 4.3.1). Deve altresì essere evitato, soprattutto nell'interesse del consumatore meno avveduto, che per determinare il prezzo si rendano necessari calcoli o domande al venditore (cfr. DTF 132 II 240 consid. 4.3.1 e 4.3.4; 128 IV 177 consid. 2.3 pag. 182). L'obbligo di indicare in franchi svizzeri il prezzo effettivamente pagabile, imposto dal contestato art. 3 cpv. 1 OIP, è idoneo a perseguire questi scopi. Esso permette di evitare che il consumatore incorra in errori e gli consente di effettuare confronti, in primo luogo sul mercato interno. Contrariamente all'opinione del ricorrente, l'imposizione del prezzo in franchi non contrasta con l'obbligo di indicare "i prezzi da pagare effettivamente" giusta l'art. 16 cpv. 1 LCSl. La disposizione esecutiva non modifica infatti la disposizione legale, ma la concretizza precisandone il contenuto. Certo, segnatamente nel caso di merci importate dall'Unione europea, per il consumatore può essere di interesse conoscere anche il prezzo in euro. L'OIP non esclude tuttavia che accanto all'esposizione del prezzo in franchi svizzeri sia aggiunto quello in euro, permettendo quindi un eventuale confronto anche con questa valuta. Il fatto che una doppia indicazione dei prezzi in franchi svizzeri e in euro comporti per il mobilificio del ricorrente un dispendio amministrativo maggiore, non basta di per sé a fare ritenere illegale l'art. 3 cpv. 1 OIP. Come visto, questa Corte non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello del Consiglio federale ed esaminare se anche altre ipotesi siano adeguate e possano eventualmente entrare in considerazione. Non spetta quindi al Tribunale federale stabilire se, alla luce della situazione monetaria attuale e della svalutazione dell'euro rispetto al franco svizzero, la soluzione prospettata dal ricorrente sia preferibile a quella prevista dal diritto vigente. 
Nelle esposte circostanze, tenuto conto dell'ampio margine di apprezzamento conferitogli dalla legge nell'ambito dell'indicazione dei prezzi, il Consiglio federale non ha oltrepassato le sue competenze adottando l'art. 3 cpv. 1 OIP
 
4. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio del commercio e dei passaporti del Dipartimento delle istituzioni e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 16 luglio 2012 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Mathys 
 
Il Cancelliere: Gadoni