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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_455/2021  
 
 
Sentenza del 16 agosto 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Marazzi, von Werdt, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Diego Della Casa, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Gilles Benedick, 
opponente. 
 
Oggetto 
revocazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 aprile 2021 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2020.142). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Nel processo di revocazione ai sensi dell'art. 288 LEF promosso dall'avv. B.________ (quale amministratore nella procedura d'insolvenza della C.________ GmbH aperta in Germania e riconosciuta in Svizzera) nei confronti dell'avv. A.________ (in relazione ad un versamento di EUR 247'104.-- del 27 febbraio 2014 effettuato dalla società tedesca a favore della D.________ LLP), con decisione 6 agosto 2020 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto le eccezioni di litispendenza, prescrizione e carenza di legittimazione passiva sollevate dal convenuto (questioni alle quali il processo era stato limitato in applicazione dell'art. 125 lett. a CPC [RS 272]). 
 
Mediante sentenza 20 aprile 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, l'appello 11 settembre 2020 introdotto dall'avv. A.________ avverso la decisione pretorile. 
 
2.  
Con ricorso in materia civile 2 giugno 2021 l'avv. A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento della sua eccezione di carenza di legittimazione passiva. 
 
Con decreto 22 giugno 2021 al ricorso è stato conferito il postulato effetto sospensivo, al quale né l'autorità inferiore né l'opponente si erano opposti. 
 
Non sono state chieste determinazioni sul merito. 
 
3.  
La sentenza cantonale impugnata, che conferma la reiezione delle eccezioni di litispendenza, prescrizione e carenza di legittimazione passiva avanzate dal qui ricorrente, non pone fine al procedimento (v. art. 90 LTF). Essa costituisce una decisione incidentale notificata separatamente che non concerne la competenza o una domanda di ricusazione (v. art. 92 LTF) e che è quindi unicamente suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF, ossia se essa può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). 
 
3.1. La possibilità dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non entra in linea di conto nella presente fattispecie, e nemmeno il ricorrente pretende il contrario.  
 
3.2. Egli considera però che la sentenza impugnata sarebbe impugnabile in virtù dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF. Ora, se la prima delle due condizioni previste da tale norma è in effetti data poiché l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, con riferimento al secondo presupposto è necessario rilevare che, qualora esso non sia manifesto, spetta al ricorrente dimostrare che l'immediata pronuncia di una decisione finale permetterebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. Il ricorrente deve in particolare indicare in modo dettagliato quali questioni di fatto sono ancora litigiose, quali prove già offerte o richieste devono ancora essere assunte e per quale motivo ciò creerebbe almeno uno dei citati inconvenienti (DTF 133 III 629 consid. 2.4.2). Affinché il secondo presupposto dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF sia realizzato, occorre che la procedura probatoria si differenzi in modo importante, per la sua durata o i suoi costi, da un processo abituale. Così, se le ulteriori esigenze probatorie si limitano all'audizione delle parti o di testimoni, oppure all'acquisizione di nuovi documenti, un ricorso immediato non si giustifica. Diversa si presenta la situazione se si deve procedere all'erezione di una perizia complessa rispettivamente di più perizie, oppure all'audizione di numerosi testi, oppure ancora all'invio di rogatorie in paesi lontani (v. sentenze 2C_814/2012 del 7 maggio 2013 consid. 3.3, in SJ 2013 I pag. 573; 4A_210/2010 del 1° ottobre 2010 consid. 3.3.1, non pubblicato in DTF 136 III 502).  
Giova inoltre ricordare che il ricorso immediato al Tribunale federale contro una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF ha carattere eccezionale e va ammesso in modo restrittivo (DTF 144 III 475 consid. 1.2; 141 III 80 consid.1.2; 134 III 426 consid. 1.3.2), atteso che le parti hanno la facoltà di impugnare tale decisione con la sentenza finale nella misura in cui influisca sul contenuto di quest'ultima (art. 93 cpv. 3 LTF; DTF 133 IV 288 consid. 3.2; v. anche, per un confronto tra l'art. 93 LTF e l'art. 237 CPC, sentenza 5A_784/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 2.4). 
In concreto non appare manifesto che l'assunzione delle prove nel processo di revocazione sarà defatigante o dispendiosa. Incombeva quindi al ricorrente dimostrare tale presupposto. Nel suo rimedio, egli si limita a genericamente affermare che una sentenza finale del Tribunale federale "eviterebbe la procedura probatoria di merito che attualmente non è ancora iniziata, in attesa della decisione definitiva sulle eccezioni pregiudiziali", ma non spende una parola sulla procedura probatoria che dovrà essere eseguita davanti al Pretore e tanto meno spiega per quale motivo questa dovrebbe rivelarsi defatigante o dispendiosa. 
 
4.  
Da quanto precede risulta che il ricorso, rivolto contro una decisione che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, si rivela inammissibile. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili per le osservazioni all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, il ricorrente non essendo risultato soccombente al riguardo (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 6'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 agosto 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini