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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_948/2009 
 
Sentenza del 16 novembre 2009 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudice federale Favre, Presidente, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Fabio Nicoli, 
C.________, 
patrocinata dall'avv. Filippo Ferrari, 
opponenti, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (falsità in documenti), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 21 settembre 2009 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Fatti: 
 
A. 
A seguito dell'esposto presentato il 4 febbraio 2008 da A.________ contro B.________ e C.________ per titolo di falsità in documenti, con decisione dell'8 maggio 2009 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere per mancanza di indizi circa l'esistenza di reato. 
 
B. 
Il 21 settembre 2009 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto l'istanza di promozione dell'accusa inoltrata da A.________ contro suddetto decreto. 
 
C. 
Contro quest'ultima sentenza A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia penale. Invocando il divieto dell'arbitrio e la violazione del diritto di essere sentita, postula l'annullamento della contrastata decisione e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 483 consid. 1). 
 
1.1 Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). 
 
La ricorrente non pretende essere né accusatore privato (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4 LTF) né vittima (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF) né querelante (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF). A ragione perché, vista la natura del reato denunciato, ella dev'essere considerata in questa sede quale semplice danneggiata. 
1.2 
1.2.1 Per giurisprudenza invalsa, il danneggiato, così come il denunciante, la parte lesa o la parte civile, non sono legittimati a impugnare nel merito decisioni con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di promozione dell'accusa. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la Costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (sentenza 6B_686/2007 del 21 febbraio 2008, in RtiD II-2008 n. 42 pag. 165 segg.). 
1.2.2 Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, esse possono presentare ricorso per diniego di giustizia formale, ossia per violazione di norme di procedura che accordano loro determinati diritti di parte. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (v. DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a). In tal caso, un interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di essere parte nella procedura conformemente alle norme processuali cantonali o a quelle sgorganti dalla Costituzione federale. Il denunciante, la parte lesa o la parte civile possono allora insorgere contro la violazione di tali diritti di parte (v. DTF 131 I 455 consid. 1.2.1; 128 I 218 consid. 1.1; 127 II 161 consid. 3b). Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso in materia penale non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (v. DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia il leso o denunciante non è legittimato a impugnare (v. DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e rinvii). 
 
1.3 L'allegato ricorsuale in esame si palesa d'acchito in gran parte inammissibile. L'insorgente infatti si duole principalmente di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Sennonché, come già esposto, ella difetta della necessaria legittimazione per sollevare tale censura (v. supra consid. 1.2.1). 
 
2. 
La ricorrente lamenta pure la violazione del suo diritto di essere sentita, diritto tutelato dagli art. 6 CEDU e 29 Cost. Sostiene di essere stata privata del suo diritto costituzionale di prendere posizione sui singoli elementi acquisiti nel corso della procedura di raccolta delle informazioni preliminari. Nonostante le reiterate richieste del suo patrocinatore di allora di poter partecipare alla raccolta delle prove, il magistrato ha ritenuto di dover escludere sistematicamente il suo legale dall'assunzione delle prove. L'autorità inquirente non le ha pertanto permesso di far valere legittimamente i suoi diritti di parte civile. Quanto alla CRP, non ha fatto altro che avallare questa prassi. 
 
Giusta l'art. 80 cpv. 1 prima parte LTF, il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. L'oggetto dell'impugnazione in questa sede è dunque unicamente la sentenza della CRP. In concreto, nella misura in cui la ricorrente imputa una violazione del diritto al Procuratore pubblico, le sue censure sono inammissibili perché non concernono la sentenza qui contestata. Quanto all'autorità cantonale di ultima istanza, l'insorgente si limita a rimproverare alla CRP di aver avallato questa prassi, senza minimamente spiegare, in urto alle severe esigenze di motivazione poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, perché avrebbe così violato il diritto. Su questo punto dunque l'impugnativa risulta motivata in modo insufficiente. Ne segue la sua inammissibilità. 
 
3. 
In conclusione, il ricorso in esame si palesa integralmente inammissibile e può pertanto essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono di conseguenza poste a carico della ricorrente. 
 
Non essendo incorse in spese necessarie suscettibili di essere risarcite, visto che non è stato ordinato alcuno scambio di scritti, alle opponenti non viene riconosciuta alcuna indennità per ripetibili (art. 68 LTF). 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Non si accordano ripetibili. 
 
4. 
Comunicazione alla ricorrente, ai patrocinatori delle opponenti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 16 novembre 2009 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera: 
 
Favre Ortolano Ribordy