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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_686/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 16 dicembre 2015  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Banca B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
risarcimento danni, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 novembre 2015 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con decisione 4 agosto 2015 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha dichiarato irricevibile, per incompetenza territoriale, l'istanza con cui A.________ ha chiesto di condannare la banca B.________ a pagargli fr. 5'000.-- a causa della perdita finanziaria subita in seguito alla decisione di revocare la soglia minima di cambio con l'euro; 
che con sentenza 11 novembre 2015 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo di A.________, perché questi non si è confrontato con l'argomentazione del giudice di primo grado secondo cui la convenuta non dispone di una sede a Lugano né si è prevalso di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di un'applicazione arbitraria del diritto; 
che A.________ è insorto contro tale sentenza con ricorso 7 dicembre 2015; 
che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la decisione impugnata non è suscettiva di un ricorso in materia civile, non essendo dato il valore di lite minimo previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF e la controversia non concernendo una questione di diritto di importanza fondamentale; 
che rimane pertanto unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
che con questo rimedio può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e non è possibile di validamente prevalersi di una - semplice - violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF
che pertanto nel gravame occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che nell'impugnativa invano si cerca un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato, il ricorrente non confrontandosi invero in alcun modo con la motivazione della sentenza cantonale; 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che non sussistono inoltre motivi per non condannare la parte soccombente al pagamento di modiche spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF), ricordato segnatamente che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l'art. 7 del Regolamento sulle tasse amministrative del Tribunale federale (RS 173.110.210.2) non concerne le spese processuali (art. 1 cpv. 2 del citato regolamento); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.  
 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 dicembre 2015 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti