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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1190/2014, 2C_1191/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 17 febbraio 2015  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Donzallaz, Haag, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
2C_1190/2014 
IC 2010, 
 
2C_1191/2014 
IFD 2010, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 novembre 2014 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 13 novembre 2014 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame presentato il 19 giugno 2013 da A.________ e confermato la decisione 30 maggio 2013 dell'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna che dichiarava inammissibile il reclamo della contribuente contro la tassazione d'ufficio per l'imposta cantonale (IC) e l'imposta federale diretta (IFD) 2010 notificatale il 12 dicembre 2012. Appurato la legittimità della tassazione d'ufficio e richiamato i principi specifici che ne disciplinano la procedura di reclamo, la Corte cantonale è giunta alla conclusione che l'insorgente non aveva fornito la prova della manifesta inesattezza della tassazione d'ufficio, motivo per cui la decisione su reclamo andava confermata. 
 
B.   
L'11 dicembre 2014 A.________ si è rivolta al Tribunale federale al quale, dopo avere esposto la propria difficile situazione personale (gravosi problemi di salute causati da un intervento chirurgico subito nel 2007 e ripetuto nel 2010, sfociato poi in un procedimento per errore medico tuttora pendente; ricovero nel 2012 per disintossicarsi dagli oppiacei amministratole per anni per sopportare i dolori; inabilità lavorativa dal 2009 seguita da una disdetta del contratto di lavoro nel 2011 e poi da invalidità accertata al 72 %) nonché finanziaria (richiesta, in aggiunta della tassazione d'ufficio, di imposte per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza in relazione alla vendita della propria casa) chiede che la tassazione d'ufficio venga annullata, così come la richiesta di pagamento dell'imposta speciale 2010, totalmente errata e inesistente, e che le sia concessa l'opportunità di inoltrare regolare dichiarazione d'imposta per l'anno 2010. 
Non sono state chieste osservazioni, ma solo la trasmissione dell'inserto cantonale, avvenuta l'11 febbraio 2015. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).  
 
1.2. La Corte cantonale si è lecitamente pronunciata in un solo giudizio concernente le imposte cantonali e l'imposta federale diretta; in tali circostanze, la ricorrente poteva anche lei formulare critiche e conclusioni valide per le due categorie di imposte, senza procedere a ulteriori distinzioni (DTF 135 II 260 consid. 1.3 pag. 262 seg.). Siccome vi sono Cantoni che emanano in ogni caso decisioni indipendenti, per ciascun tipo d'imposta il Tribunale federale ha aperto comunque due incarti distinti, per le imposte cantonali (2C_1190/2014) e per l'imposta federale diretta (2C_1191/2014), che si giustifica ora - siccome lo stato di fatto e i quesiti giuridici sono identici - di congiungere (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 PC [RS 732]; vedasi anche sentenza 2C_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 1.1).  
 
1.3. Nel merito la causa si riferisce alla tassazione d'ufficio IC-IFD 2010 pronunciata nei confronti della contribuente, cioè una causa di diritto pubblico che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF e per la quale è aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF). L'art. 146 LIFD (RS 642.11) lo conferma per quanto concerne l'imposta federale diretta e per quanto riguarda l'imposta cantonale, essendo la tassazione d'ufficio una materia armonizzata agli art. 46 cpv. 3 e 48 cpv. 2 LAID (RS 642.14), è ugualmente prevista la via del ricorso in materia di diritto pubblico all'art. 73 cpv. 1 LAID. Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) l'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF) è, quindi, di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
2.  
 
2.1. Oggetto del contendere è la sentenza del 13 novembre 2014 con cui la Camera di diritto tributario ha confermato la decisione dell'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna che ha dichiarato inammissibile il reclamo esperito dalla ricorrente contro la decisione di tassazione d'ufficio IC-IFD 2010.  
Non è invece oggetto di giudizio la procedura in materia d'imposta annua intera cantonale e federale diretta 2010 (cioè su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza) iniziata, come emerge dall'inserto cantonale, con decisione di tassazione del 26 novembre 2012 e conclusasi il 2 dicembre 2014, quando l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha dichiarato inammissibile per tardività il reclamo esperito dalla contribuente il 16 giugno 2013, decisione che, sempre in base all'inserto cantonale, non sembra essere stata contestata. In ogni caso detta problematica non è oggetto della sentenza cantonale ora impugnata ed esula pertanto dall'attuale procedimento. Ne discende che, nella misura in cui la ricorrente contesta ora il fatto di dovere pagare delle imposte per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza per l'anno 2010, il gravame sfugge ad un esame di merito. 
 
2.2. Come esposto nella sentenza impugnata (cfr. decisione cantonale consid. 1 e 2, pag. 3 a 5) oggetto di giudizio è la questione di sapere se il reclamo esperito contro la tassazione d'ufficio potesse essere dichiarato inammissibile per il motivo che la ricorrente aveva disatteso i particolari obblighi procedurali imposti sia dalla legislazione federale che da quella cantonale (art. 132 LIFD e art. 206 LT/TI; cfr. anche art. 48 LAID) riguardo all'impugnazione di una tassazione d'ufficio, altrimenti detto perché, non avendo fornito alcun documento né ripreso la collaborazione trascurata inviando segnatamente la dichiarazione fiscale non presentata, ella non aveva provato la manifesta inesattezza della contestata tassazione. Orbene nella presente sede la ricorrente si limita ad esporre la sua difficile situazione personale, ossia i suoi importanti problemi di salute (conseguenza di un intervento chirurgico subito nel 2007, ripetuto nel 2010 e sfociato poi in un procedimento per errore medico tuttora pendente) che hanno anche implicato un ricovero nel 2012 per disintossicarsi dagli oppiacei amministratole per anni per sopportare i dolori e che le hanno fatto perdere il proprio lavoro nel 2011, situazione conclusasi con un'invalidità accertata al 72 %. Ad affermare poi che se dovesse pagare l'ammontare delle tasse richieste si troverebbe in difficoltà (finanziarie) insostenibili e a chiedere, infine, che le sia data l'opportunità di inoltrare una regolare dichiarazione d'imposta per il 2010. Sennonché una simile argomentazione risulta del tutto insufficiente per apportare la prova della manifesta inesattezza della tassazione d'ufficio. Tutt'al più si può osservare, con riferimento ai problemi di salute evocati, che anche se la sua difficile situazione personale non va trascurata ed è meritevole di comprensione, emerge però dagli atti cantonali che se ha effettivamente reso edotte le autorità al riguardo, ella si è tuttavia sempre limitata a chiedere delle proroghe delle scadenze fissatele, a promettere l'invio di documenti, facendo valere inoltre che "nell'arco di un mese all'incirca sono una decina di giorni in cui posso occuparmi di questioni amministrative (cfr. lettera del 14 luglio 2013) " e, quindi, che era capace di gestire la situazione. Dato che era cosciente delle difficoltà in cui versava, sarebbe invece forse stato opportuno rivolgersi ad un professionista ed affidargli la gestione delle proprie pratiche. Comunque sia simili argomenti non si rivelano pertinenti ai fini del problema da risolvere e vanno pertanto disattesi.  
 
2.3. Infine, essendo le particolari esigenze procedurali concernenti l'impugnazione di una tassazione d'ufficio uguali per l'imposta federale diretta (art. 132 LIFD) e per l'imposta cantonale e comunale (art. 206 LT/TI; cfr. anche art. 48 LAID), ne discende che le considerazioni sopra esposte si applicano ad entrambi i tributi.  
 
2.4. Da quel che precede discende che, nella misura della sua ammissibilità, l'impugnativa risulta manifestamente infondata e può essere evasa secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF. Per il resto è rinviato alle pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF).  
 
3.   
Nella fattispecie si giustifica di non prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Le cause 2C_1190/2014 e 2C_1191/2014 sono congiunte. 
 
2.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
3.   
Non si prelevano spese. 
 
4.   
Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
 
 
Losanna, 17 febbraio 2015 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera Ieronimo Perroud