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[AZA 0] 
 
2P.7/2000 
 
II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
****************************************************** 
 
17 aprile 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, 
presidente, Hartmann e Hungerbühler. 
Cancelliere: Cassina. 
 
_________ 
Visto il ricorso di diritto pubblico inoltrato il 13 gennaio 2000 da A.________, Lugano, contro la decisione emanata il 22 novembre 1999 dalla Commissione esaminatrice per l'avvocatura del Cantone Ticino, relativa alla valutazione delle prove scritte sostenute dalla ricorrente; 
 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Nell'autunno del 1999 la lic. iur. A.________ ha sostenuto per la seconda volta gli esami per il conseguimento della patente d'avvocato nel Cantone Ticino. Tra il 27 settembre e il 1° ottobre 1999 ella ha partecipato alle prove scritte d'esame consistenti nella redazione di due pareri giuridici, uno in materia di diritto civile, l'altro in materia di diritto pubblico. 
 
Con una lettera raccomandata del 22 novembre 1999 la Commissione esaminatrice per l'avvocatura del Cantone Ticino ha comunicato all'interessata che le prove da lei sostenute erano state considerate insufficienti. Nel medesimo scritto veniva altresì precisato che ella avrebbe avuto la possibilità di affrontare per la terza volta tali esami e che, qualora lo avesse desiderato, il 26 novembre 1999 avrebbe potuto incontrarsi con una delegazione della Commissione esaminatrice per un breve commento in merito alle prove da lei effettuate. 
 
Detto scritto è stato ritirato dall'interessata il 29 novembre 1999, per cui il prospettato incontro con la delegazione della Commissione di esame ha potuto avere luogo soltanto il 6 dicembre 1999. 
 
B.- Non ritenendosi soddisfatta delle spiegazioni ottenute in occasione del citato colloquio, il 14 dicembre 1999 A.________ ha presentato alla Commissione esaminatrice un'istanza volta ad ottenere il riesame o perlomeno una motivazione scritta della decisione del 22 novembre 1999 relativa all'esito delle prove d'esame. 
 
Con decisione del 17 dicembre 1999 la Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, autorità competente a pronunciarsi sull'applicazione della legge sull'avvocatura, del 15 marzo 1983 (LAvv), e del relativo regolamento d'applicazione, del 21 settembre 1984 (RAvv), ha dichiarato inammissibile la domanda di riesame, mentre che ha respinto l'istanza per l'ottenimento di una motivazione scritta. 
 
C.- Il 13 gennaio 2000 A.________ ha introdotto dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede l'annullamento della decisione resa il 22 novembre 1999 dalla Commissione esaminatrice per l'avvocatura del Cantone Ticino. Contesta in sostanza la violazione del diritto di essere sentita e del divieto d'arbitrio. 
 
Chiamata ad esprimersi, la citata Commissione ha domandato che, nella misura in cui dovesse essere ritenuto ammissibile, il ricorso venga respinto. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) Il ricorso di diritto pubblico, fondato sulla pretesa violazione dei diritti costituzionali del cittadino ed esperito tempestivamente contro una decisione emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale in materia di esami per il conseguimento della patente d'avvocato nel Cantone Ticino, è, in linea di principio, ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a, nonché 86 e segg. OG. La legittimazione della ricorrente, colpita dal giudizio impugnato nei suoi interessi giuridicamente protetti, è pacifica e non dà adito a dubbi (art. 88 OG). 
 
b) Giusta l'art. 90 cpv. 1 OG, l'atto di ricorso deve soddisfare rigorosamente determinati requisiti di forma: 
oltre alla designazione del decreto o della decisione impugnata (lett. a), esso deve contenere le conclusioni del ricorrente, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o della norma giuridica che si pretendono violati, specificando in che cosa consista tale violazione (lett. b). Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate dal ricorrente, alla condizione che esse siano sufficientemente sostanziate (DTF 117 Ia 412 consid. 1c e rinvii). È dunque alla luce di questi principi che dev'essere esaminato il presente gravame. 
 
2.- La ricorrente rimprovera alle autorità cantonali di avere disatteso le disposizioni che regolano l'obbligo di motivare una decisione. Si duole a questo proposito di una violazione del suo diritto di essere sentita. 
 
a) Secondo costante giurisprudenza la natura e i limiti del diritto di essere sentito e quindi l'obbligo di motivare le decisioni, che costituisce una componente di questo diritto (DTF 124 II 146 consid. 2a), sono determinati in primo luogo dalla legislazione cantonale, la cui applicazione è controllata dal Tribunale federale sotto il profilo dell'arbitrio. Tuttavia, a prescindere dalle disposizioni cantonali in materia, un certo obbligo di motivazione, con particolare riferimento al suo contenuto, deriva direttamente dall'ordinamento costituzionale (art. 4 vCost. 
= art. 29 cpv. 2 Cost.), il quale costituisce dunque una garanzia sussidiaria e minima sul cui rispetto il Tribunale federale si pronuncia con piena cognizione (DTF 111 Ia 103 consid. 2a, 110 Ia 82 consid. 5b). 
 
b) Nel caso di specie la ricorrente censura innanzitutto la pretesa violazione dell'art. 46 cpv. 1 LAvv. , giusta il quale le decisioni prese in applicazione di tale legge sono notificate agli interessati con motivazione scritta, nonché dell'art. 26 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (PAmm), che pure prescrive l'obbligo di motivare per scritto le decisioni e di indicare nelle medesime i mezzi e i termini di ricorso. Attraverso queste doglianze A.________ ha inteso criticare la decisione con la quale il 17 dicembre 1999 la Camera per l'avvocatura e il notariato aveva respinto la sua istanza del 14 dicembre 1999, volta all'ottenimento di una motivazione scritta. Sennonché quest'ultima pronuncia non è stata impugnata - perlomeno in modo conforme a quanto prescritto dall'art. 90 cpv. 1 OG - dalla ricorrente mediante il presente gravame, ragione per la quale le predette censure si rivelano in questa sede inammissibili. 
Va in effetti rilevato che davanti al Tribunale federale l'insorgente si è limitata a chiedere l'annullamento della decisione con cui il 22 novembre 1999 le era stato comunicato l'esito negativo delle prove scritte d'esame sostenute nel corso del precedente mese di settembre. 
Per contro nessuna impugnativa è stata introdotta dall'interessata avverso la già citata sentenza del 17 dicembre 1999, la quale ha quindi acquisito forza di cosa giudicata. Da questo punto di vista la questione inerente all'obbligo di motivare o meno per scritto la decisione circa l'esito delle prove d'esame non può più essere rimessa in discussione. 
 
c) aa) L'insorgente fa inoltre valere una violazione delle garanzie minime previste dall'art. 4 vCost. Sostiene che le indicazioni fornitele oralmente dalla delegazione della Commissione esaminatrice in occasione dell' incontro del 6 dicembre 1999 non erano sufficienti a permetterle di comprendere le ragioni che avevano determinato l'esito negativo del suo esame. Rimprovera in particolare all'autorità cantonale di non essersi pronunciata sui vari punti litigiosi da lei sollevati riguardo alla valutazione dei suoi esami. 
 
bb) Contrariamente a quanto asserito dalla Commissione esaminatrice nelle proprie osservazioni al gravame, su questo punto le censure addotte dall'insorgente risultano in linea di massima ricevibili, in quanto esse, oltre che ad essere state sostanziate in modo conforme a quanto prescritto dall'art. 90 OG, concernono esclusivamente la motivazione apportata alla decisione impugnata e non toccano nessuna delle questioni che A.________ aveva sottoposto al giudizio della Camera per l'avvocatura e il notariato mediante la sua istanza di riesame e di motivazione del 14 dicembre 1999. Tuttavia queste doglianze si rivelano infondate nel merito e come tali devono essere respinte. A questo proposito va infatti detto che, per costante giurisprudenza, una decisione risulta essere sufficientemente motivata, allorquando la parte interessata è messa nelle condizioni di rendersi conto della sua portata e di poter far uso con piena cognizione di causa dei rimedi di diritto a sua disposizione per impugnare la medesima dinanzi ad un' istanza di giudizio superiore. In questo modo è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non deve per contro pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostile, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione di merito (DTF 121 I 54 consid. 2c, 120 Ib 224 consid. 2b, 117 Ib 64 consid. 4). Sulla base di questi principi, laddove una decisione concerne il risultato di un esame e l'apprezzamento degli esaminatori è contestato, l'autorità adempie i suoi obblighi di motivazione se indica al candidato, anche in maniera succinta, gli errori contenuti nelle sue risposte e la soluzione che ci si poteva attendere da parte sua (cfr. sentenza del Tribunale federale dell'8 settembre 1993 in re G. consid. 1b con riferimenti, pubblicata in SJ 1994 161). Ora, nel caso di specie, risulta da quanto riportato dalla stessa insorgente nel suo allegato ricorsuale che in occasione del colloquio avvenuto il 6 dicembre 1999 i membri della Commissione esaminatrice non si sono semplicemente limitati a ribadire il giudizio complessivo d'insufficienza che era stato a suo tempo espresso in forma scritta con la comunicazione del 22 novembre 1999, ma - riferendosi in particolare all'esame di diritto civile che ha determinato l'esito negativo dell'intera prova scritta - essi hanno svolto una critica del lavoro eseguito dalla candidata, illustrando a quest'ultima, punto per punto, gli errori e le imprecisioni da lei commesse. 
Per il che, la motivazione fornita in quell'occasione dalla delegazione della Commissione esaminatrice appare più che sufficiente: essa risponde infatti ai principali interrogativi sollevati dalla ricorrente in merito alle ragioni che hanno portato gli esaminatori a pronunciarsi in favore della sua bocciatura. D'altra parte non risulta affatto che A.________ sia stata in questo modo limitata nei suoi diritti ricorsuali o che ella non abbia potuto comprendere le critiche mossele dalla Commissione d'esame. 
Anzi, proprio il fatto che con il presente gravame la ricorrente non si è limitata a sollevare delle censure di natura formale, ma ha avuto modo di criticare la valutazione della sua prova d'esame anche dal profilo del merito, cercando di controbattere sul piano sostanziale alle osservazioni che le erano state fatte dai delegati della Commissione d'esame in occasione del citato incontro del 6 dicembre 1999, sta semmai a dimostrare il contrario. Stante tutto quanto sin qui esposto, non può dunque essere ravvisata alcuna violazione delle garanzie procedurali fatte valere nel gravame. 
3.- Per prassi costante, il potere cognitivo del Tribunale federale nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico rivolto contro una decisione in materia d'esami non è diverso da quello che normalmente vige per i ricorsi per arbitrio (DTF 105 Ia 190 consid. 2a con numerosi rinvii; sentenza del 13 dicembre 1985 consid. 2 pubblicata in Rep 1987 120 155). Esso rivede pertanto gli accertamenti di fatto e l'apprezzamento delle prove effettuati dall'autorità cantonale soltanto sotto il ristretto profilo dell' arbitrio e interviene soltanto se essi sono manifestamente sbagliati o contraddittori oppure se riposano su una palese inavvertenza (DTF 105 Ia 190 consid. 2a). In tema di valutazione delle prove d'esame, vista la particolare natura delle stesse, il Tribunale federale assume poi un particolare riserbo: si tratta in effetti di pronunciarsi su degli apprezzamenti che presuppongono la conoscenza della personalità del candidato e delle particolari relazioni vigenti nel luogo d'esame. Inoltre, le prove sono dirette e valutate da specialisti del ramo, con cognizioni scientifiche o tecniche specifiche, non sempre accessibili alle autorità di ricorso. Il Tribunale federale mantiene un simile ritegno anche allorquando è chiamato a dirimere contestazioni che riguardano delle prove d'esame volte a determinare l'attitudine di un soggetto ad esercitare una professione in campo giuridico, in quanto la valutazione delle medesime esige un confronto con i lavori degli altri candidati e poiché il giudizio reso dagli esaminatori presenta inevitabilmente una certa componente soggettiva; in questi casi esso annulla dunque la decisione litigiosa soltanto se risulta che l'autorità esaminatrice s'è lasciata influenzare nel proprio giudizio da dei motivi che non presentano alcuna relazione con l'esame oppure se questa si è fondata su delle ragioni manifestamente insostenibili (DTF 121 I 225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c con rinvii; sentenza non pubblicata del Tribunale federale del 29 novembre 1999 in re H., consid. 6a). 
 
4.- Come sopra accennato (consid. 2c/bb in fine), la ricorrente critica le motivazioni che hanno indotto la Commissione esaminatrice a valutare in modo insufficiente le prove scritte da lei sostenute. Lamenta in sostanza la violazione del divieto d'arbitrio. 
 
In primo luogo va osservato che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione stessa nelle osservazioni al presente gravame, il semplice fatto che il Tribunale federale esamini questo genere di censure con un ristretto potere cognitivo e imponendosi un ampio riserbo, non significa ancora che le medesime non possano essere proposte nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali del cittadino. 
 
Piuttosto v'è da domandarsi se nel caso concreto la ricorrente sia stata in grado su questo punto di sostanziare le proprie doglianze in modo conforme a quanto prescritto dalla legge. Nel suo gravame ella ha infatti sollevato tutta una serie di argomenti di natura perlopiù appellatoria, con i quali si è limitata a contrapporre il proprio punto di vista a quello della Commissione esaminatrice, senza per il vero riuscire a spiegare in maniera compiuta e precisa in quale misura il giudizio impugnato sarebbe lesivo del divieto d'arbitrio. Da questo punto di vista, sussistono perlomeno dei dubbi sul fatto che l'impugnativa in esame soddisfi i surriferiti requisiti di motivazione previsti dall'art. 90 cpv. 1 OG e come tale possa essere considerata ammissibile dal profilo formale. Il quesito può comunque restare indeciso, dal momento che, se fosse ricevibile, la censura andrebbe respinta in quanto infondata nel merito. In effetti viste le osservazioni formulate dagli esaminatori in relazione ai contenuti dell' esame scritto di diritto civile, nonché a fronte delle indiscutibili imprecisioni commesse in tale contesto dalla ricorrente, va detto che la decisione di valutare in modo insufficiente detta prova, per quanto possa apparire soggettivamente opinabile, non risulta destituita di fondamento al punto tale da dover essere addirittura considerata arbitraria (sul concetto di arbitro cfr. DTF 123 I 1 consid. 4a con rinvii). Quanto poi all'argomento secondo cui, nella valutazione complessiva delle prove fornite dalla ricorrente, l'autorità esaminatrice avrebbe omesso di considerare il risultato sufficiente ottenuto con il lavoro di diritto pubblico, va rilevato che la normativa cantonale in materia non prevede il principio secondo il quale i due esami scritti effettuati da ogni candidato debbano per forza di cose fare media tra loro. Considerato poi che lo scopo della prova in parola consiste nel valutare l'idoneità professionale degli esaminandi, non può essere ravvisata nessuna violazione del divieto d'arbitrio nel fatto che la Commissione esaminatrice si sia astenuta dal operare una compensazione tra i risultati dei due lavori svolti dall' insorgente e abbia così ritenuto insufficiente nel suo insieme la prestazione fornita da quest'ultima per poter accedere alle prove orali. 
 
 
5.- Visto l'esito del gravame, la tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico della ricorrente. 
 
3. Comunicazione alla ricorrente e alla Commissione esaminatrice per l'avvocatura del Cantone Ticino. 
Losanna, 17 aprile 2000 MDE 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,