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[AZA 3] 
 
4C.15/2000 
 
I CORTE CIVILE 
*************************** 
 
17 aprile 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente, 
Klett e Rottenberg Liatowitsch. 
Cancelliera: Gianinazzi. 
 
________ 
Visto il ricorso ricorso per riforma del 18 gennaio 2000 presentato da Michele Gaetano Biancardi, Lugano, convenuto, patrocinato dall'avv. Maria Luisa Cardellicchio, Lugano, contro la sentenza emanata il 25 novembre 1999 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che lo oppone ad Edo Molteni, Tesserete, attore, patrocinato dall'avv. Marina Pietra Ponti, Lugano, in materia di contratto relativo alla cessione in uso di un nome (errore essenziale); 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Con rogito del 12 gennaio 1998, su iniziativa di Edo Molteni, è stata costituita la Gaetano Biancardi di Tano Onoranze Funebri S.A., con sede a Tesserete. 
 
Adito dalla Biancardi Michele S.A. - anch'essa attiva nel settore delle pompe funebri - il 20 marzo 1998 il Pretore del Distretto di Lugano ha impartito alla neocostituita società, in via cautelare, l'ordine "di cessare ed astenersi da ogni forma di pubblicità diretta o indiretta e in particolare dal rendere noto a terzi, pubblicando annunci, la sua collaborazione con Michele Gaetano Biancardi". 
Preso atto di questo decreto e della successiva procedura tendente alla modifica della ragione sociale della sua impresa, nel maggio 1998 Edo Molteni ha spontaneamente optato per una nuova ragione sociale, Edo Molteni Funeraria S.A. 
 
B.- Il 5 maggio 1998 egli ha inoltre convenuto in causa Michele Gaetano Biancardi, dal quale nel 1997 aveva acquisito, per fr. 180'000.--, il diritto di usufruire del nome Biancardi nella ragione sociale della nuova impresa. 
Rimproverando al convenuto di avergli sottaciuto l'esistenza del divieto di concorrenza che lo vincolava alla Biancardi Michele S.A. - nei confronti della quale si era impegnato "a non costituire o aprire ditte del ramo né a collaborare direttamente o indirettamente per altre ditte" - l'attore ha chiesto, da un canto, l'accertamento della nullità del contratto per errore essenziale e dolo e, dall'altro, la restituzione dell'importo versato, nonché il pagamento di fr. 20'000.-- quale risarcimento danni (posta abbandonata in sede di conclusioni). Avversate integralmente le domande di petizione, in via riconvenzionale Michele Gaetano Biancardi ha postulato la condanna dell'attore al versamento di fr. 60'000.-- in ragione dell'onere fiscale legato all'operazione di acquisto del nome. Sia l'azione principale che quella riconvenzionale sono state respinte dal Segretario Assessore della Pretura di Lugano, sezione 1, il 14 giugno 1999. 
 
Adita dall'attore, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha modificato, il 25 novembre 1999, il giudizio di primo grado, accogliendo integralmente la petizione. 
 
C.- Contro questa decisione Michele Gaetano Biancardi è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 18 gennaio 2000, tanto con ricorso di diritto pubblico quanto con ricorso per riforma. 
 
Prevalendosi della violazione del diritto federale, con il secondo rimedio egli ha postulato la modifica della sentenza cantonale nel senso di respingere l'appello e, di conseguenza, confermare il giudizio di primo grado. 
 
Nella risposta del 20 marzo 2000 Edo Molteni ha proposto, in ordine, che il gravame venga dichiarato irricevibile, anche perché tardivo; nel merito, ch'esso venga integralmente disatteso. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato inammissibile; nulla osta, dunque, all'esame del ricorso per riforma. 
 
2.- Nella risposta al ricorso viene proposta la reiezione in ordine del gravame in quanto tardivo. L'attore contesta infatti che la decisione impugnata sia pervenuta al convenuto il 7 dicembre 1999, così come egli asserisce; sennonché ciò corrisponde a quanto indicato nella dichiarazione di ricevuta versata agli atti. In queste circostanze il termine di ricorso di trenta giorni fissato dall'art. 54 cpv. 1 OG risulta ossequiato. 
 
3.- A mente del convenuto la decisione impugnata risulta in contrasto con varie norme del diritto federale. 
Dato il tenore dell'impugnativa appare necessario formulare alcune considerazioni di carattere formale prima di chinarsi sulle singole censure ivi sollevate. 
 
a) Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG l'atto ricorsuale deve menzionare le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste la lesione. 
Esso non deve per contro criticare accertamenti di fatto né addurre fatti nuovi, né proporre eccezioni, contestazioni e mezzi di prova nuovi, così come non può prevalersi della violazione del diritto cantonale. Chiamato a statuire quale istanza di riforma il Tribunale federale fonda infatti il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale (DTF 120 II 97 consid. 2b, 119 II 84 consid. 3), a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, che debbano essere rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o che si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG. Tutte queste critiche relative ai fatti devono comunque essere debitamente specificate e indicare gli atti cui si riferiscono (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG; DTF 115 II 484 consid. 2a); in caso contrario, gli argomenti sono considerati nuovi e quindi inammissibili (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
 
 
b) Discende da questi principi l'inammissibilità del ricorso per riforma nella misura in cui si riferisce a circostanze di fatto diverse da quelle contenute nella sentenza impugnata, senza che venga allegata né tantomeno dimostrata una delle summenzionate eccezioni. 
 
Ciò vale innanzitutto per la contestazione relativa all'intenzione del convenuto di ritirarsi dagli affari; oltre a non indicare con precisione i punti delle memorie citate che contraddirebbero l'accertamento della Corte cantonale il convenuto nemmeno spiega quale sarebbe l'incidenza di tale circostanza sull'esito del giudizio. 
 
Pure inammissibile risulta la censura rivolta contro l'accertamento concernente il momento in cui l'attore ha preso conoscenza del divieto di concorrenza a carico del convenuto. 
 
c) A nulla giova, infine, il ripetuto richiamo del convenuto all'art. 43 cpv. 4 OG. Tale norma assimila l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto alla violazione del diritto federale prevista dall'art. 43 cpv. 1 OG, ciò che induce il convenuto a ritenere di poter criticare, sulla scorta di questo disposto, la valutazione delle prove. A torto. L'apprezzamento giuridico di un fatto altro non è, infatti, che la sua qualificazione giuridica (Sussunzione). 
In sostanza, dunque, il capoverso 4 non aggiunge nulla a quanto già stabilito all'art. 43 cpv. 1 OG (DTF del 16 novembre 1993 consid. 3b pubblicato in: SJ 1995 pag. 794; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 5 ad art. 43 OG, pag. 178). 
 
 
4.- Esaminate le varie emergenze istruttorie, la Corte cantonale ha stabilito che all'epoca della conclusione del contratto di cessione dell'uso del nome Biancardi Edo Molteni ignorava l'esistenza del divieto di concorrenza a carico di Michele Gaetano Biancardi. Ammettendo ch'egli non avrebbe sottoscritto l'accordo qualora fosse stato a conoscenza del divieto, l'autorità ticinese ha dunque concluso - diversamente dal primo giudice - per l'inefficacia dello stesso siccome viziato da errore essenziale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO. Donde la riforma del giudizio di primo grado e l'accoglimento della petizione. 
 
5.- La critica principale del convenuto riguarda il senso, la portata e le conseguenze attribuiti dalla Corte cantonale alla clausola di divieto di concorrenza. Egli sottolinea che tale divieto non concerneva la nuova impresa, bensì solo la sua persona. Osserva inoltre che l'attore avrebbe, in ogni caso, potuto venire facilmente a conoscenza della citata clausola qualora si fosse premurato di assumere le debite informazioni sulla Michele Biancardi S.A. 
 
Queste considerazioni risultano del tutto prive di pertinenza. L'autorità ticinese ha infatti stabilito che il convenuto poteva e doveva, in buona fede, essere consapevole del fatto che l'impegno da lui assunto di agire in modo di non essere d'ostacolo alla Michele Biancardi S.A. - alla quale aveva ceduto la ditta e l'impresa connessa - includeva l'uso del nome Biancardi per conto proprio o per il tramite di terzi, in particolare nell'esercizio di un'attività commerciale identica nell'ambito geografico del Luganese, ossia dove l'insorgere di un rapporto di concorrenza era inevitabile. Egli sapeva inoltre quale importanza l'attore - intenzionato ad avviare una nuova impresa di pompe funebri - accordava alla possibilità di utilizzare nella propria ditta di un "segno" di sicuro richiamo pubblicitario. 
In queste circostanze merita di essere condivisa la tesi dei giudici cantonali, secondo i quali l'attore, qualora avesse saputo del divieto di concorrenza, non avrebbe acquistato il diritto di utilizzare il nome. La conclusione circa l'errore essenziale in cui questi si trovava al momento della sottoscrizione del contratto non risulta pertanto in contrasto con il diritto federale (cfr. Schwenzer in: Basler Kommentar, n. 4 ad art. 23 CO; Schmidlin, in: 
Berner Kommentar, n. 98 seg ad art. 23/24 CO). 
 
6.- Per il resto il gravame si esaurisce in censure manifestamente infondate, se non inammissibili per carente motivazione. 
 
a) Anche dinanzi al Tribunale federale il convenuto sostiene che il contratto sull'uso del suo nome si sarebbe perfezionato solamente all'atto di costituzione della nuova società e all'iscrizione della ragione sociale a registro di commercio. 
 
Egli ripropone la sua tesi senza nemmeno prendere posizione sulle considerazioni - essenziali ai fini del giudizio - formulate al riguardo dalla Corte cantonale, la quale ha invece stabilito che il contratto concernente l'uso del nome è venuto in essere prima della costituzione della società e indipendentemente dalla stessa. Su questo punto il ricorso va dunque dichiarato inammissibile poiché motivato in maniera carente (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
 
b) Il convenuto assevera inoltre che l'attore avrebbe dovuto prevalersi dell'errore essenziale già il 12 gennaio 1998, in occasione dell'atto di costituzione della nuova società. Sennonché tale argomento contrasta con l'accertamento di fatto contenuto nella sentenza cantonale - e vincolante per il Tribunale federale - secondo il quale l'attore avrebbe preso coscienza dell'errore solo successivamente, in occasione del provvedimento cautelare. 
 
Nella misura in cui il convenuto avesse inteso sollevare, con ciò, la questione della perenzione del diritto di prevalersi dell'errore essenziale, egli avrebbe semmai dovuto riferirsi all'art. 31 CO, giusta il quale il contratto viziato da errore si considera ratificato se non contestato entro il termine di uno anno. In ogni caso, stando a quanto accertato nella decisione impugnata, non v'è motivo di ritenere che tale termine fosse già scaduto al momento dell'introduzione della causa, né il convenuto adduce alcuna circostanza atta a sostanziare quest'eventualità. 
 
c) Ritenuto che, alla luce di tutto quanto esposto, il giudizio cantonale merita di essere confermato, non è necessario esaminare la critica - peraltro motivata in modo carente (art. 55 cpv. 1 lett. c OG) - rivolta dal convenuto alla considerazione formulata a titolo abbondanziale dall'autorità ticinese, secondo la quale sottacendo l'esistenza del divieto di concorrenza egli si è trovato ad agire con dolo eventuale (art. 28 CO). 
 
7.- In conclusione il ricorso per riforma va integralmente respinto, in quanto ammissibile. 
 
Gli oneri processuali e le spese ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata viene confermata. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 6000.-- è posta a carico del convenuto, il quale rifonderà all'attore fr. 
7000.-- per spese ripetibili della sede federale. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 17 aprile 2000 VIZ 
 
In nome della I Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
La Cancelliera,