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[AZA 3] 
 
4P.9/2000 
 
I CORTE CIVILE 
*************************** 
 
17 aprile 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente, 
Klett e Rottenberg Liatowitsch. 
Cancelliera: Gianinazzi. 
 
________ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 18 gennaio 2000 presentato da Michele Gaetano Biancardi, Lugano, patrocinato dall'avv. Maria Luisa Cardellicchio, Lugano, contro la sentenza emanata il 25 novembre 1999 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che lo oppone ad Edo Molteni, Tesserete, patrocinato dall'avv. Marina Pietra Ponti, Lugano, in materia di contratto relativo alla cessione in uso di un nome (arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove); 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Con rogito del 12 gennaio 1998, su iniziativa di Edo Molteni, è stata costituita la Gaetano Biancardi di Tano Onoranze Funebri S.A., con sede a Tesserete. 
 
Adito dalla Biancardi Michele S.A. - anch'essa attiva nel settore delle pompe funebri - il 20 marzo 1998 il Pretore del Distretto di Lugano ha impartito alla neocostituita società, in via cautelare, l'ordine "di cessare ed astenersi da ogni forma di pubblicità diretta o indiretta e in particolare dal rendere noto a terzi, pubblicando annunci, la sua collaborazione con Michele Gaetano Biancardi". 
Preso atto di questo decreto e della successiva procedura tendente alla modifica della ragione sociale della sua impresa, nel maggio 1998 Edo Molteni ha spontaneamente optato per una nuova ragione sociale, Edo Molteni Funeraria S.A. 
 
B.- Il 5 maggio 1998 egli ha inoltre convenuto in causa Michele Gaetano Biancardi, dal quale nel 1997 aveva acquisito, per fr. 180'000.--, il diritto di usufruire del nome Biancardi nella ragione sociale della nuova impresa. 
Rimproverando al convenuto di avergli sottaciuto l'esistenza del divieto di concorrenza che lo vincolava alla Biancardi Michele S.A. - nei confronti della quale si era impegnato "a non costituire o aprire ditte del ramo né a collaborare direttamente o indirettamente per altre ditte" - l'attore ha chiesto, da un canto, l'accertamento della nullità del contratto per errore essenziale e dolo e, dall'altro, la restituzione dell'importo versato, nonché il pagamento di fr. 20'000.-- quale risarcimento danni (posta abbandonata in sede di conclusioni). Avversate integralmente le domande di petizione, in via riconvenzionale Michele Gaetano Biancardi ha postulato la condanna dell'attore al versamento di fr. 60'000.-- in ragione dell'onere fiscale legato all'operazione di acquisto del nome. Sia l'azione principale che quella riconvenzionale sono state respinte dal Segretario Assessore della Pretura di Lugano, sezione 1, il 14 giugno 1999. 
 
Adita dall'attore, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha modificato, il 25 novembre 1999, il giudizio di primo grado, accogliendo integralmente la petizione. 
 
C.- Contro questa decisione Michele Gaetano Biancardi è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 18 gennaio 2000, tanto con ricorso di diritto pubblico quanto con ricorso per riforma. 
 
Prevalendosi della violazione dell'art. 8 Cost. (ex art. 4 Cost.) con il primo rimedio egli ha postulato l'annullamento della sentenza cantonale. 
 
Nelle osservazioni del 20 marzo 2000 Edo Molteni ha proposto, in ordine, che il gravame venga dichiarato irricevibile, anche perché tardivo; nel merito, ch'esso venga integralmente disatteso. L'autorità cantonale ha invece rinunciato a pronunciarsi. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 148 nota 12). Nel caso in esame non v'è motivo di derogare alla regola. 
 
2.- Nella risposta al ricorso viene proposta la reiezione in ordine del gravame in quanto tardivo. Il resistente contesta infatti che la decisione impugnata sia pervenuta al ricorrente il 7 dicembre 1999, così come egli asserisce; sennonché ciò corrisponde a quanto indicato nella dichiarazione di ricevuta versata agli atti. In queste circostanze il termine di ricorso di trenta giorni fissato dall'art. 89 cpv. 1 OG risulta ossequiato. 
 
3.- Esaminate le varie emergenze istruttorie, la Corte cantonale ha stabilito che all'epoca della conclusione del contratto di cessione dell'uso del nome Biancardi Edo Molteni ignorava l'esistenza del divieto di concorrenza a carico di Michele Gaetano Biancardi. Ammettendo ch'egli non avrebbe sottoscritto l'accordo qualora fosse stato a conoscenza del divieto, l'autorità ticinese ha dunque concluso - diversamente dal primo giudice - per l'inefficacia dello stesso siccome viziato da errore essenziale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO. Donde la riforma del giudizio di primo grado e l'accoglimento della petizione. 
 
4.- Richiamandosi all'art. 8 nCost. il ricorrente si duole della violazione del divieto dell'arbitrio con riferimento all'accertamento dei fatti, all'apprezzamento delle prove e all'applicazione del diritto processuale cantonale. 
 
a) Va innanzitutto rilevato che il disposto citato tratta in verità dell'uguaglianza giuridica mentre è nell'art. 9 nCost. che si ritrova la protezione dall'arbitrio. 
 
Sia come sia, la costituzionalità del giudizio impugnato va esaminata dal profilo dell'art. 4 vCost. , dato ch'esso è stato emanato prima del 1° gennaio 2000; prima, quindi, dell'entrata in vigore della nuova Costituzione. 
 
b) Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione. Ciò significa che l'allegato ricorsuale deve sempre contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre che, ed in quale misura, la decisione impugnata colpisce il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 122 I 70 consid. 1c con rinvii). 
 
Discende da questi principi l'inammissibilità del gravame in punto alla censura relativa all'arbitraria applicazione del diritto processuale ticinese, evocata solo in ingresso all'allegato e poi non sostanziata. 
 
c) Per quanto concerne l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove, occorre rammentare l'ampio margine di apprezzamento di cui dispone il giudice cantonale del merito in questo ambito (DTF 118 Ia 144 consid. 1a). 
Il Tribunale federale annulla pertanto la sentenza emanata da quest'ultimo solo qualora egli abbia abusato di tale potere, pronunciando una decisione che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 124 I 208 consid. 4a). Spetta al ricorrente dimostrare, con un'argomentazione chiara e precisa (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), che tali condizioni sono realizzate nel caso concreto (DTF 122 I 70 consid. 1c), tenendo ben presente che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. 
 
Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente non può dunque accontentarsi di contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto: egli deve esporre chiaramente le ragioni che portano a ritenere manifestamente insostenibile la conclusione raggiunta nella decisione impugnata (DTF 125 I 166 consid. 2a, 124 I 247 consid. 5). 
 
 
In concreto il ricorrente rimprovera in particolare alla Corte cantonale di aver erroneamente ammesso la tesi del resistente, secondo la quale egli avrebbe appreso della clausola di divieto di concorrenza solo dopo il 20 marzo 1998, nel quadro della procedura provvisionale avviata dalla Michele Biancardi S.A. La sua censura non risulta però motivata conformemente ai principi appena esposti. Egli si limita infatti a ripetere, genericamente, che tale conclusione sarebbe in contrasto con le tavole processuali senza però indicare con precisione quali, eccezion fatta per un passaggio della testimonianza del notaio che ha rogato l'atto di costituzione della nuova società, le cui dichiarazioni risultano comunque contraddette da quelle del revisore della stessa, che il ricorrente omette di menzionare. 
 
Giovi abbondanzialmente osservare che, quand'anche debitamente formulata, la censura andrebbe in ogni caso respinta poiché l'apprezzamento delle varie testimonianze da parte dell'autorità cantonale - cui si può rinviare giusta l'art. 36a cpv. 3 OG - appare pertinente e non certo manifestamente insostenibile. 
 
5.- Non meritano, infine, di essere trattate - siccome prive d'influsso sull'esito della presente vertenza - le varie asserzioni in merito alle informazioni rilasciate dal notaio sui problemi che sarebbero potuti insorgere mediante l'uso del nome Biancardi nella ditta, non avendo la Corte cantonale fondato il proprio giudizio su tale circostanza. 
 
6.- In conclusione, il ricorso di diritto pubblico va dichiarato integralmente inammissibile per carente motivazione. 
 
Gli oneri processuali e le spese ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, 
 
visto l'art. 36a OG
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 6000.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà al resistente fr. 
7000.-- per spese ripetibili della sede federale. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 17 aprile 2000 VIZ 
 
In nome della I Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
La Cancelliera,