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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.114/2005 /biz 
 
Sentenza del 17 giugno 2005 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Wurzburger, Müller, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dagli avv. Fulvio Pelli e Anne Schweikert, 
 
contro 
 
Commissione federale delle banche. 
 
Oggetto 
garanzia di un'attività irreprensibile, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione 26 gennaio 2005 della Commissione federale delle banche. 
 
Fatti: 
A. 
L'avv. A.________, titolare dell'omonimo studio legale a Lugano ove lavorano dodici avvocati e con uffici anche a Chiasso e Ginevra, è membro del consiglio di amministrazione di una sessantina di società attive in ambiti diversi. In particolare è stato il presidente del consiglio di amministrazione della banca B.________SA nonché membro del consiglio di amministrazione della banca C.________SA. Egli detiene inoltre direttamente diverse società, tra cui la D.________SA la quale possiede partecipazioni in altre società. Il gruppo D.________ fornisce prestazioni complete a livello legale, amministrativo e tecnico per la gestione di società; può creare una società o una holding e mettere a disposizione la struttura necessaria al suo funzionamento. 
La E.________Ltd è un istituto bancario costituito conformemente alla legislazione della Repubblica di X.________. L'avv. A.________ è stato membro del "Board of Directors" (equivalente, nella terminologia svizzera, al consiglio di amministrazione) dal 20 marzo 1995, data della costituzione della società, fino al 15 luglio 2003, quando ha rassegnato le dimissioni. Egli si è recato personalmente a X.________ per creare la società, le cui sedute del Board of Directors si sono svolte a Lugano. La F.________SA, con sede a Lugano, è stata costituita il 31 marzo 1998 e fa parte del gruppo società E.________. L'avv. A.________ ne è stato membro del consiglio di amministrazione dal 1° aprile 1998. La G.________SA, pure con sede a Lugano, appartiene al gruppo E.________ ed è stata costituita l'11 settembre 2002. Tra i membri del suo consiglio di amministrazione vi sono persone che lavorano nel gruppo D.________. L'organo di revisione della F.________SA e della G.________SA è una società del gruppo D.________. 
B. 
Con sentenza del 15 luglio 2004 il Tribunale federale, il quale si pronunciava sul ricorso esperito dalla F.________SA e dalla G.________SA contro una decisione emessa il 28 gennaio 2004 dalla Commissione federale delle banche, ha accertato che entrambe le società avevano esercitato un'attività bancaria senza la dovuta autorizzazione e ha confermato la loro messa in liquidazione (DTF 130 II 351 segg.). 
Con susseguente decisione del 26 gennaio 2005 la Commissione federale delle banche ha constatato che l'avv. A.________ non deteneva la garanzia di un'attività irreprensibile in qualità di membro del consiglio di amministrazione della banca B.________SA (art. 3 cpv. 2 lett. c della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio, LBCR, RS 952.0) e ha concesso alla banca un termine di 30 giorni, sotto comminatoria del ritiro dell'autorizzazione, per allontanarlo. 
Il 15 febbraio 2005 l'avv. A.________ ha rassegnato le sue dimissioni dal consiglio di amministrazione della banca B.________SA (e, il 10 febbraio precedente, da quello della banca C.________SA). Precedentemente aveva già rassegnato le dimissioni da diversi altri consigli di amministrazione. 
C. 
Il 28 febbraio 2005 l'avv. A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la decisione della Commissione federale delle banche sia annullata. 
Invitata ad esprimersi la Commissione federale delle banche ha postulato la reiezione in ordine e nel merito del gravame. 
Con decreto presidenziale del 13 maggio 2005 è stata respinta la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami). 
1.1 Il ricorrente domanda che venga indetto un dibattimento. Rivelandosi il ricorso, per i motivi esposti di seguito, manifestamente infondato, l'istanza va respinta (cfr. art. 36a cpv. 1 OG). Lo stesso dicasi della richiesta di assumere gli atti su cui si fonda la sentenza del 15 luglio 2004, dato che l'inserto in possesso di questa Corte è completo e sufficiente per statuire. 
1.2 La Commissione federale delle banche afferma che il ricorrente, avendo rassegnato le dimissioni dal consiglio di amministrazione della banca B.________SA, non sarebbe legittimato a ricorrere per mancanza d'interesse attuale. A torto. A prescindere dal fatto che la decisione contestata assume sotto diversi aspetti caratteristiche di una sanzione e che è difficilmente immaginabile che il ricorrente possa ottenere nell'immediato l'autorizzazione di far parte di un consiglio di amministrazione se la stessa fosse confermata, questi non ha la possibilità - se lo desiderasse - di reintegrare il consiglio di amministrazione della banca B.________SA. 
2. 
2.1 La F.________SA e la G.________SA sono state poste in liquidazione per aver esercitato un'attività bancaria senza la dovuta autorizzazione, questione che non occorre qui riesaminare. Rimane quindi da appurare se il ricorrente, visto il ruolo da lui assunto in seno al gruppo E.________, non fornisca la garanzia di un'attività irreprensibile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR per poter far parte del consiglio di amministrazione della banca B.________SA. 
2.2 È incontestato che il ricorrente ha avuto un ruolo importante nella creazione della struttura del gruppo E.________. Egli ha costituito la E.________Ltd a X.________ ed è stato membro del Board of Directors di questa società. Per quanto concerne le due società del gruppo in Svizzera il ricorrente, sin dall'inizio, è stato membro del consiglio di amministrazione della F.________SA. Inoltre alcune persone che lavoravano nel gruppo D.________, legato al ricorrente, erano nel consiglio di amministrazione della G.________SA. L'attività del ricorrente s'inserisce peraltro perfettamente nelle prestazioni che offre in materia di creazione e di amministrazione di società per il tramite del suo studio legale e delle società del gruppo D.________. 
2.3 Il ricorrente afferma, in sintesi, di non aver svolto alcun ruolo operativo e che nella sua qualità di consigliere di amministrazione nessun elemento gli permetteva di sospettare un'attività bancaria illecita della F.________SA e della G.________SA. Ciò ancor meno se si considera che agiva per il conto di clienti di ottima reputazione. A sostegno della propria buona fede, fa valere il suo comportamento d'altronde corretto, la buona collaborazione con la Commissione federale delle banche e il fatto di aver rassegnato le dimissioni dai consigli di amministrazione in cui la sua presenza poteva destare problemi. Sennonché, l'affermazione del ricorrente secondo cui non era a conoscenza dell'illecita attività bancaria svolta dalle due società desta non poche perplessità. Tenuto conto del suo coinvolgimento in quest'affare, al cui perfezionamento ha personalmente partecipato, perlomeno nelle grandi linee, si può fortemente dubitare che egli non abbia saputo che le due società svolgevano delle attività bancarie sottoposte ad autorizzazione. Ciò tanto più se si considera che egli stesso adduce di essere altamente qualificato e che le due società svizzere lavoravano per un istituto bancario di X.________. Ma quand'anche si volesse prescindere da ciò, non si giungerebbe ad una diversa conclusione. In tal caso in effetti occorrerebbe constatare che il ricorrente ha gravemente negletto i propri obblighi. Quale organizzatore dell'operazione, gli incombeva infatti di vigilare al rispetto di una regola essenziale della legislazione svizzera, ossia di non permettere a delle società di svolgere in Svizzera delle attività bancarie sottoposte ad autorizzazione senza prima richiedere il rilascio della medesima. Nel caso concreto, quanto addebitatogli non si riferisce al comportamento di zelanti esecutori che avrebbero oltrepassato il loro compito. Il ricorrente assume un'importante responsabilità in una situazione che si è conclusa con la liquidazione di due società che svolgevano un'illecita attività bancaria in Svizzera. Al riguardo poco importa che i suoi mandanti godano di un'ottima reputazione e che le sue attività non abbiano mai dato luogo a lagnanze. 
3. 
Il ricorrente si richiama al principio della proporzionalità e sostiene che la misura oggetto della decisione querelata è eccessiva. Considerate la sua attiva collaborazione e le disposizioni prese, un semplice ammonimento sarebbe stato sufficiente. A torto. I fatti rimproverati al ricorrente sono gravi. Per la buona reputazione della piazza finanziaria svizzera è di primaria importanza che le società svizzere non svolgano delle attività bancarie senza la dovuta autorizzazione, soprattutto a favore d'istituti bancari stranieri. Questa regola s'impone tanto più nei confronti di una persona come il qui ricorrente la cui attività professionale consiste nel creare e gestire società finanziarie per i suoi clienti. Dal profilo del principio della proporzionalità occorre rilevare che il nucleo essenziale dell'attività del ricorrente non è toccato dalla decisione impugnata. Infine, e contrariamente a quanto sostenuto, il divieto che lo colpisce non è di durata illimitata. Se le buone intenzioni manifestate si concretizzeranno durante un certo lasso di tempo, niente si oppone a che egli possa reintegrare il consiglio di amministrazione di una banca, fornendo la garanzia di un'attività irreprensibile. 
4. 
4.1 Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG
4.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente e alla Commissione federale delle banche. 
Losanna, 17 giugno 2005 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: