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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_9/2020  
 
 
Sentenza del 17 giugno 2020  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Presidente, 
Fonjallaz, Kneubühler, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________e B.________, 
istanti, 
 
contro 
 
C.________, 
controparte, 
 
Municipio di Gravesano, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
revisione, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_72/2020 del 5 marzo 2020. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 25 giugno 2019 il Municipio di Gravesano, respinta l'opposizione di A.________ e B.________, ha rilasciato una licenza edilizia a C.________, decisione confermata dal Consiglio di Stato. 
 
B.   
Con giudizio del 28 gennaio 2020, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, ha dichiarato irricevibile per carenza della capacità processuale il ricorso in quanto presentato da A.________, respingendolo in quanto ricevibile riguardo a B.________. 
 
C.   
Mediante sentenza 1C_72/2020 del 5 marzo 2020, il Tribunale federale, accertato che il co-curatore del ricorrente, prodotta la ratifica dell'Autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne, ha ritirato il gravame in quanto presentato da A.________, ha stralciato la sua causa dai ruoli e dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione, il ricorso in quanto inoltrato da B.________. 
 
D.   
Avverso questa sentenza il 18 aprile 2020 A.________ e B.________ presentano una domanda di revisione al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. L'avviso di ricevimento del ricorso è stato comunicato al co-curatore, che non si è espresso sull'istanza. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Secondo la costante prassi, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43), peraltro nota agli istanti (sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2 che li riguarda). 
 
2. La domanda di "astensione" del presidente Chaix e del cancelliere Crameri dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF. Come noto agli istanti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole, in particolare quella oggetto dell'istanza di revisione in esame, non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 5F_6/2020 del 7 aprile 2020 consid. 4 che li concerne).  
 
3.  
 
3.1. Con decisioni cautelari del 30 settembre 2019 e del 9 dicembre 2019, l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha nominato all'istante due curatori di rappresentanza giusta l'art. 394 CC, con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi. La questione di sapere se l'istanza di revisione debba essere trasmessa loro per ratifica (art. 42 cpv. 5 LTF) può rimanere aperta, dato ch'essa, come si vedrà, sfugge a un esame di merito.  
 
3.2. Gli istanti, accennando all'art. 38 cpv. 3 LTF e all'art. 121 lett. a LTF, fondano la domanda su un'asserita lesione di norme concernenti la composizione della Corte giudicante e sulla ricusazione. Al riguardo essi ripropongono semplicemente le censure già esaminate e respinte nella sentenza dedotta in revisione, in particolare la mancata comunicazione anticipata della composizione della Corte (vedi anche sentenza 6F_43/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.2 e 4.2 nei loro confronti) e il fatto che, il ricorso essendo stato dichiarato inammissibile, non è stato richiamato l'incarto cantonale.  
 
Anche l'accenno al fatto che, per svista (art. 121 lett. d LTF), il Tribunale federale non avrebbe appurato la validità della ratifica di rappresentanza del co-curatore non reggerebbe (al riguardo vedi sentenze 5A_155/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1 e 2 e 5D_63/2020 del 14 maggio 2020 consid. 4 nei loro confronti). In effetti, il quesito è stato esaminato, ritenuto inoltre che l'accertata carenza di motivazione del ricorso, presentato con un unico allegato dai ricorrenti, valeva anche per l'istante. 
 
4.   
Del tutto generica, l'istanza di revisione va ritenuta insufficientemente motivata (art. 42 cpv. 2 LTF) e dev'essere dichiarata inammissibile. La domanda può essere evasa senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico degli istanti. 
 
3.   
Comunicazione agli istanti, al co-curatore avv. Pascal Cattaneo, a C.________, al Municipio di Gravesano, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 17 giugno 2020 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri