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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.239/2006 /viz 
 
Sentenza del 17 luglio 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Reeb e Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Costantino Delogu, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 
6528 Camorino, 
Pretura penale del Cantone Ticino, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
infrazione alle norme della circolazione stradale, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 21 marzo 2006 dal presidente della Pretura penale del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con decisione del 16 settembre 2005 l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione del Cantone Ticino ha riconosciuto A.________ colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale e gli ha inflitto una multa di fr. 500.--. Gli rimproverava di non avere osservato alla guida della sua vettura, il 17 aprile 2005 a Ponte Tresa, le segnalazioni ottiche ed acustiche di un passaggio a livello che lo indicavano chiuso, e di essersi conseguentemente immesso sui binari della ferrovia collidendo con il treno che sopraggiungeva da destra. 
B. 
A.________ è insorto il 3 ottobre 2005 dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino, il cui presidente ha respinto il gravame con sentenza del 21 marzo 2006. Il giudice cantonale ha ritenuto gli atti sufficienti per statuire sulla causa e non ha quindi dato seguito alla richiesta del ricorrente di assumere ulteriori prove. Nel merito, ha accertato, sulla base dei verbali d'interrogatorio dinanzi alla polizia, che l'automobilista si era immesso negligentemente sui binari senza prestare attenzione ai segnali attivati del passaggio a livello. 
C. 
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico del 24 aprile 2006 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fa valere una violazione del diritto di essere sentito, del divieto dell'arbitrio e del principio "in dubio pro reo". Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
D. 
Il presidente della Pretura penale rinuncia a presentare osservazioni, mentre la Sezione della circolazione condivide le conclusioni del giudizio impugnato. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Le censure di violazione del diritto di essere sentito, del divieto dell'arbitrio e del principio "in dubio pro reo" sono proponibili, trattandosi di diritti costituzionali dei cittadini, con il ricorso diritto pubblico, mentre non lo sarebbero nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 268 e segg. PP, che il ricorrente non ha comunque presentato (cfr. art. 269 cpv. 2 e 273 cpv. 1 lett. b PP, art. 84 cpv. 1 lett. a OG; DTF 127 I 38 consid. 2, 120 Ia 31 consid. 2b pag. 36, 120 IV 113 consid. 1a; Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, pag. 541 segg.). 
1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 della legge cantonale di procedura per le contravvenzioni, del 19 dicembre 1994), il ricorso di diritto pubblico adempie pure gli ulteriori requisiti di ammissibilità (art. 86 cpv. 1, 87 e 89 cpv. 1 OG). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG). 
2. 
2.1 Il ricorrente lamenta un apprezzamento arbitrario delle prove, sostenendo che sulla base degli atti risulterebbe unicamente ch'egli era fermo da diverso tempo davanti alla linea di demarcazione del segnale "dare precedenza", posta oltre la croce di Sant'Andrea, quando è stato urtato dal treno della FLP proveniente da Ponte Tresa. A suo dire, in mancanza di ulteriori prove, sarebbe di per sé possibile che la segnalazione acustica e luminosa del passaggio a livello non fosse ancora attivata nel momento in cui era transitato. 
2.2 Il ricorrente sostiene di avere dichiarato di essere transitato davanti ai segnali luminosi ed acustici quando erano ancora spenti. Come rettamente rilevato dal presidente della Pretura penale, tale tesi è stata però addotta per la prima volta soltanto in sede di osservazioni dinanzi alla Sezione della circolazione. Senza incorrere nell'arbitrio, il giudice cantonale ha quindi ritenuto che l'argomentazione non trovava riscontro nel verbale d'interrogatorio di polizia, ove il ricorrente aveva soltanto affermato di non avere visto né udito i segnali di avvertimento posti prima del passaggio a livello e di trovarsi sui binari, volgendo lo sguardo a sinistra per controllare il traffico sulla strada principale in cui era intenzionato ad immettersi, quando è avvenuta la collisione con il convoglio ferroviario proveniente da destra. Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che l'affermazione del conducente secondo cui egli non avrebbe semplicemente visto le luci lampeggianti né udito il segnale acustico senza però sostenere che l'impianto non era attivato, poteva sostenibilmente avvalorare la tesi di una sua disattenzione al momento di giungere al passaggio a livello (cfr. sentenza 6P.24/2005 del 10 novembre 2005, consid. 4.2.3). In sede di interrogatorio, il ricorrente non aveva del resto sostenuto che il traffico sulla strada principale fosse in quell'occasione così intenso da dovere attendere per un periodo insolitamente lungo sulla linea di demarcazione del "dare precedenza", adombrando in qualche modo la possibilità che la segnalazione acustica e luminosa fosse entrata in funzione solo in un secondo tempo, quand'egli era fermo su tale linea. D'altra parte, in concreto, la precedente istanza ha anche tenuto conto della testimonianza del macchinista del treno, che subito dopo la collisione aveva fatto notare al ricorrente la presenza della segnaletica luminosa ed acustica, il quale gli aveva risposto di non avervi fatto caso, poiché stava controllando il traffico proveniente da sinistra. Nel gravame in esame, si sostiene genericamente che la dichiarazione del macchinista sarebbe inattendibile per il suo interesse a dimostrare la sua estraneità ai fatti e non corrisponderebbe a quanto risulterebbe dal disco della motrice riguardo allo spazio di arresto del treno. Non risultano tuttavia elementi concreti che consentano di ritenere menzognera la deposizione del macchinista riguardo alla dinamica dell'incidente. Del resto, la sua versione non contrasta con il verbale d'interrogatorio del ricorrente stesso né, per quanto concerne la velocità del convoglio al momento dell'impatto e lo spazio di frenata impiegato, con i dati del disco della motrice. Non sono pertanto ravvisabili motivi che imporrebbero di non prendere in considerazione la testimonianza del macchinista, la quale poteva sostenibilmente confortare la conclusione che l'automobilista fosse disattento e non avesse prestato la dovuta attenzione alla segnalazione attivata prima di raggiungere i binari. Fondandosi su una valutazione complessiva delle prove agli atti, il presidente della Pretura penale poteva quindi non avere dubbi rilevanti e insopprimibili sulla colpevolezza del ricorrente, senza che si imponesse di assumere ulteriori prove. Il diritto di essere sentito non impedisce infatti all'autorità di rinunciare all'assunzione di determinati mezzi probatori se è convinta, sulla base di un loro apprezzamento anticipato, che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1, 124 I 208 consid. 4a e rispettivi rinvii). 
3. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione e alla Pretura penale del Cantone Ticino. 
Losanna, 17 luglio 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: