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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_64/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 17 ottobre 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
mandato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 luglio 2017 
dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2015.19). 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 9 febbraio 2015 il Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha, in accoglimento della petizione 19 ottobre 2011 di B.________, condannato la A.________ a versare all'attore fr. 4'500.--, oltre interessi; 
che con sentenza 24 luglio 2017 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo della A.________ contro il predetto giudizio; 
che con ricorso 12 settembre 2017 la A.________ postula l'annullamento della sentenza cantonale, la reiezione della petizione e il riconoscimento degli onorari trattenuti; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che la sentenza impugnata non è suscettiva di un ricorso in materia civile, il valore di lite non raggiungendo la soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 LTF per l'inoltro di un tale rimedio di diritto, ragione per cui rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
che con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che tali requisiti non sono adempiuti nella fattispecie, poiché invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura - riferita ai considerandi della pronunzia impugnata - con cui viene fatta valere la violazione di un diritto costituzionale, la ricorrente limitandosi in sostanza a dilungarsi sull'attività da essa svolta e sull'agire dell'opponente; 
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
 
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 17 ottobre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti