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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1F_21/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 17 novembre 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Simonetta Scolari, 
istante, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Lorenzo Anastasi, 
 
Già Comune di X.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Manetti, 
Municipio di Bellinzona, piazza Nosetto, 
6500 Bellinzona 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
Tribunale cantonale amministrativo, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Ordine di demolizione parziale di un terrapieno, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero dell'11 dicembre 2014 (1C_215/2014) (52.2012.491). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decisione del 26 gennaio 2012 il Municipio del Comune di X.________, nel frattempo confluito per aggregazione in quello nuovo di Bellinzona, ha intimato a A.________ l'ordine di demolizione parziale di un terrapieno realizzato abusivamente, decisione confermata il 14 novembre 2012 dal Consiglio di Stato e il 3 marzo 2014 dal Tribunale cantonale amministrativo. Con sentenza 1C_215/2014 dell'11 dicembre 2014 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso dell'interessata. 
 
B.   
Il 20 ottobre 2015 A.________ introduce un'istanza di revisione al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento dell'ordine di ripristino. Con giudizio del 31 maggio 2017 la Corte cantonale, negata la propria competenza poiché l'istanza doveva essere presentata al Tribunale federale, l'ha dichiarata irricevibile. 
 
C.   
Mediante sentenza odierna, il Tribunale federale ha respinto in quanto ammissibile un ricorso del 16 agosto 2017 presentato dall'istante contro la decisione della Corte cantonale (causa 1C_415/2017). 
 
D.   
Il 7 luglio 2017 A.________ introduce un'istanza di revisione della sentenza 1C_215/2014 al Tribunale federale. Chiede di restituire "nella misura in cui sia necessario" i termini per la revisione, in via cautelare di sospendere l'esecuzione della decisione del 3 marzo 2014 del Tribunale cantonale amministrativo riguardo all'ordine di demolizione e, nel merito, di annullare la sentenza 1C_215/2014 nel senso di modificarne il dispositivo, annullando e riformando la decisione cantonale del 3 marzo 2014. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti (art. 127 LTF). 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1).  
 
1.2. La legittimazione dell'istante è pacifica. Sapere se una sentenza può essere oggetto di revisione non costituisce una questione sull'ammissibilità della domanda, ma attiene all'esame di merito.  
 
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nella domanda occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 141 I 78 consid. 4.1, 36 consid. 1.3). Come si vedrà, l'istanza in esame disattende in larga misura queste esigenze di motivazione.  
 
1.4. La domanda di revisione dev'essere depositata, per altri motivi di quelli indicati all'art. 124 cpv. 1 lett. a-c, presso il Tribunale federale entro 90 giorni dalla loro scoperta (lett. d). Riguardo alla tempestività della domanda, l'istante rileva che il Tribunale cantonale amministrativo, dopo aver ordinato lo scambio di allegati con replica e duplica, ha dichiarato irricevibile la sua istanza di revisione del 20 ottobre 2015 soltanto il 31 maggio 2017. Sostiene, manifestamente a torto (vedi al riguardo causa 1C_415/2017 decisa in data odierna), fondandosi sulla previgente prassi relativa all'OG e misconoscendo che il ricorso in materia di diritto pubblico notoriamente ha effetto devolutivo, come risulta chiaramente dalla pubblicata giurisprudenza (DTF 141 II 14 consid. 1.5 pag. 24; 140 III 636 consid. 3.5 pag. 641; 138 II 169 consid. 3.3 pag. 171), che la Corte cantonale avrebbe cambiato la prassi inerente all'autorità competente per esaminare un'istanza di revisione. Richiama inoltre l'art. 6 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm) e l'art. 48 cpv. 3 LTF relativi alla trasmissione d'ufficio di atti scritti inoltrati a un'autorità incompetente e al rispetto dei termini in tal caso.  
 
Nella parallela sentenza 1C_215/2017 consid. 4.2 è stato rilevato che secondo la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio di un atto scritto si giustifica quando il suo inoltro a un'istanza incompetente avviene in seguito a un'indicazione dei rimedi di diritto viziata, a una svista o a dubbi di una parte, ma non di massima quando l'autorità incompetente è stata adita, come in concreto, consapevolmente (DTF 140 III 641 consid. 3.5 in fine pag. 641 con riferimenti anche alla dottrina; sentenza 2C_610/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 2.5). 
 
1.5. La questione della tempestività o meno dell'istanza di revisione, inoltrata oltre 90 giorni dalla conoscenza del motivo di revisione (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF), in particolare riguardo alla sua mancata trasmissione d'ufficio al Tribunale federale, nonché il quesito di sapere se si sia in presenza di un caso di restituzione dei termini per inosservanza (art. 50 LTF; cfr. sentenze 8F_12/2014 del 15 aprile 2015 consid. 3.2, in: RtiD II-2015 n. 27 pag. 112 e 2C_98/2008 del 12 marzo 2008 consid. 1) non devono comunque essere vagliate oltre. L'istanza, come ancora si vedrà, infatti è in ogni modo inammissibile.  
 
2.  
 
2.1. L'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF dispone che la revisione può essere domandata in materia di diritto pubblico se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza.  
 
Al riguardo l'istante osserva d'essere venuta a conoscenza in modo sicuro del fatto posto a fondamento della domanda soltanto il 15 ottobre 2015. Rileva che in data 9 ottobre 2015 avrebbe scoperto che l'allora Municipio di X.________ avrebbe fondato erroneamente l'ordine di ripristino del 26 gennaio 2012 sulla base di un limite boschivo superato, poiché quello effettivamente in vigore, approvato con risoluzione governativa del 21 giugno 2000, si situerebbe a una distanza di molto maggiore rispetto all'opera litigiosa da demolire. In merito alla scoperta del fatto "pseudo nuovo", l'istante si limita tuttavia ad addurre che, in data non precisata, suo marito, la cui attenzione sarebbe stata attirata da un non meglio precisato taglio del bosco avvenuto sul territorio comunale, si era rivolto alla Cancelleria comunale allo scopo di ottenere ragguagli, chiedendo in particolare di mettergli a disposizione l'accertamento del limite del bosco in vigore. Esaminando il relativo documento, l'istante avrebbe rilevato delle incongruenze inerenti al suo fondo con il piano delle zone e con quanto pubblicato sul sito www.tigeo.ch. Invitata a chiedere ulteriori delucidazioni a uno studio d'ingegneria ch'era intervenuto nell'ambito dell'accertamento del limite del bosco, sarebbe poi emerso che quello del 1993 non corrisponderebbe a quello del 2000. 
 
Dopo ulteriori accertamenti, ella ha chiesto allo studio d'ingegneria forestale Giovanni Monotti di verificare la questione. Dal rapporto di confronto del 9 ottobre 2015 da questi elaborato risulterebbe che il preteso riporto errato tra l'accertamento forestale del 1993 e quello del 2000 si configurerebbe come più "svantaggioso" per l'istante. Il 15 ottobre 2015 lo studio d'ingegneria Gianora e associati ha poi stilato una verifica delle distanze dal limite boschivo del fondo dell'istante riguardo ai due accertamenti, rilevandone le differenze. In quel momento l'istante si sarebbe resa conto che l'ordine di ripristino si sarebbe fondato su elementi a lei sfavorevoli. 
 
Precisa poi che con licenza edilizia del 1996 le era stata concessa una deroga dalla distanza dal bosco sulla base di un accertamento del 19 ottobre 1993 e in data 13 gennaio 1999 una licenza in sanatoria. Osserva che con decisione del 23 dicembre 2003 il Tribunale cantonale amministrativo ha assunto d'ufficio l'accertamento del 1993, al suo dire errato poiché le autorità interessate non avrebbero indicato alla Corte cantonale che il 21 giugno 2000 il Consiglio di Stato aveva approvato un altro accertamento generale del limite boschivo, secondo lei tuttora valido. Il 10 dicembre 2009 l'Ufficio forestale avrebbe tuttavia erroneamente indicato al Municipio che il limite accertato nel 1993 era stato ripreso nei piani pubblicati nel 1997, approvati dal Governo il 21 giugno 2000. L'ordine di ripristino si riferirebbe quindi al limite boschivo accertato nel 1993 e non a quello, più favorevole all'istante, approvato nel 2000. 
 
2.2. I mezzi di prova dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF non concernono fatti nuovi ai sensi del previgente art. 137 OG, ma fatti vecchi anteriori alla sentenza, scoperti in seguito. La novità si riferisce quindi alla scoperta, non al fatto medesimo (DTF 143 III 272 consid. 2.1 e 2.2 pag. 275 che indica le cinque condizioni necessarie per ammettere un motivo di revisione).  
 
L'istante disattende che di massima il fatto è ammissibile, purché il richiedente non l'abbia potuto addurre nell'ambito della procedura precedente. Secondo la giurisprudenza ciò implica ch'egli, o il suo patrocinatore, abbiano fatto prova di tutta la diligenza esigibile: ciò non si verifica quando la scoperta del ritrovato mezzo di prova è il frutto di ricerche, che avrebbero potuto e dovuto essere effettuate nella procedura precedente. Giova sottolineare che si può ammettere soltanto con ritegno l'impossibilità per una parte di addurre un determinato fatto nel quadro della procedura anteriore, poiché il motivo di revisione fondato su nova improprie non deve servire a rimediare a errori e omissioni dell'istante nella conduzione della procedura (DTF 143 V 105 consid. 2.3 pag. 107; 143 III 272 consid. 2.2 pag. 275 seg.; 134 III 699 consid. 2.2 pag. 671; sentenze 4A_763/2011 del 30 aprile 2012 consid. 3.1 e 4A_144/2010 del 28 settembre 2010 consid. 2.3; PIERRE FERRARI, in: Commentaire de la LTF, 2aed., n. 18 ad art. 123). 
 
Certo l'istante rileva che avrebbe scoperto con sicurezza (al riguardo vedi DTF 143 V 105 consid. 2.4 pag. 108) solo in data 9 ottobre 2015 grazie al citato rapporto di confronto che il Municipio e le istanze cantonali avrebbero fondato erroneamente l'ordine di ripristino sulla base di un limite boschivo superato, dando ella medesima per acquisito che quello antistante il terrapieno corrispondesse a quello accertato nel 1993. Riguardo alla scoperta di tale fatto, si limita tuttavia a rilevare il citato intervento di suo marito. Ella non spiega tuttavia perché non avrebbe potuto effettuare tali chiarimenti nell'ambito della precedente procedura, ritenuto che tale fatto era oggetto della decisione governativa del 21 giugno 2000. Contrariamente all'assunto ricorsuale, nell'ambito della procedura edilizia la questione della distanza del bosco era decisiva, motivo per cui, adottando la dovuta diligenza, ella avrebbe potuto effettuare o far eseguire già all'epoca, tempestivamente, le relative ricerche. Per di più, tale fatto esulava dall'oggetto della sentenza 1C_215/2014 della quale è chiesta la revisione. Nella stessa, circoscritta alla legalità dell'ordine di demolizione e non alla questione della violazione del diritto materiale, accertata in maniera definitiva, quest'ultima non poteva più essere rimessa in discussione (consid. 3.2). 
 
2.3. L'istante misconosce inoltre che la sua tesi, secondo cui all'epoca della realizzazione dell'opera litigiosa non sarebbe sussistito un interesse a ristabilire il rispetto delle distanze dal bosco, è ininfluente, decisiva essendo infatti la mancata autorizzazione del manufatto, per cui, processualmente, il giudizio sulla violazione del diritto materiale non poteva esser ridiscusso (consid. 3.4).  
Ne segue che il preteso fatto "pseudo-nuovo", che poteva essere addotto nel procedimento precedente, non sarebbe comunque stato rilevante nel quadro della causa 1C_215/2014. La portata dell'invocato rapporto di confronto e la verifica dello studio Gianora e associati non devono pertanto esser esaminati oltre. 
 
3.   
In quanto ammissibile, la domanda di revisione dev'essere respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo. 
 
 
Losanna, 17 novembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri