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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
U 505/06 {T 7} 
 
Sentenza del 17 dicembre 2007 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, Presidente, 
Widmer, Frésard, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
A.________, Italia, ricorrente, rappresentato dallo Studio Legale Rossi & Pellegrini, via Noseda 2, 6850 Mendrisio, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 settembre 2006. 
 
Fatti: 
A. 
A.a A.________, frontaliere italiano nato nel 1940, in data 29 ottobre 2001, quando era alle dipendenze di un'impresa di costruzioni di M._________ in qualità di muratore, è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro. Finito di sigillare un telaio di un chiusino, all'interno di un locale, alzandosi batteva la testa sotto un armadio fissato al muro. 
 
Il caso è stato assunto dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), il quale, con decisione 27 marzo 2002 - confermata il 6 febbraio 2003 anche in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato -, dopo avere regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative, ha disposto la sospensione del suo obbligo prestativo a partire dal 14 dicembre 2001 non ritenendo più essere dato il nesso causale tra i disturbi lamentati e l'infortunio. 
A.b A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, disposti i propri accertamenti, tra i quali l'allestimento di una perizia medica giudiziaria affidata al prof. W._________, per pronuncia del 2 dicembre 2003 ha respinto il gravame e confermato l'operato dell'assicuratore infortuni. 
A.c Adito dall'assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni, per sentenza dell'8 novembre 2005, ne ha per contro accolto il gravame e, annullato il giudizio cantonale, ha rinviato gli atti alla precedente istanza per ulteriori accertamenti. Alla luce della nuova documentazione prodotta dall'interessato (risultanze di una risonanza magnetica eseguita il 19 gennaio 2004), la Corte ha ritenuto indispensabile un complemento di perizia da parte del prof. W._________. 
B. 
Preso atto delle risultanze del complemento istruttorio, l'autorità giudiziaria cantonale ha nuovamente respinto, per pronuncia del 20 settembre 2006, il ricorso dell'assicurato. 
C. 
A.________, patrocinato dallo studio legale Rossi & Pellegrini di Mendrisio, ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale, in accoglimento del gravame e in via principale, chiede l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento - previo accertamento del nesso di causalità tra l'infortunio del 29 ottobre 2001 e i disturbi ancora lamentati dopo il 14 dicembre 2001 - di prestazioni assicurative anche successivamente a quest'ultima data. In via subordinata domanda l'annullamento della pronuncia impugnata e il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria cantonale perché abbia ad ordinare una nuova perizia giudiziaria medica e renda un nuovo giudizio. 
 
L'INSAI postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
Oggetto della lite è il tema di sapere se all'assicurato sia stato correttamente negato il diritto a prestazioni assicurative a contare dal 14 dicembre 2001. 
3. 
Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità di ricorso cantonale ha in modo esatto ed esauriente esposto le norme legali (art. 10 e 16 LAINF; quo all'applicabilità in casu dell'ordinamento svizzero anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC], cfr. ad es. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 76/03 del 15 aprile 2004, consid. 1.3) e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia. In particolare ha precisato a quali condizioni sono dati i requisiti per l'erogazione di prestazioni assicurative rilevando fra l'altro come la relazione causale naturale tra infortunio e danno alla salute debba essere dimostrata secondo il grado della verosimiglianza preponderante, una semplice possibilità non bastando (DTF 119 V 335 consid. 1 pag. 337; 118 V 286 consid. 1b pag. 289 e sentenze ivi citate). Allo stesso modo, essa autorità ha giustamente rammentato che pure l'estinzione del nesso di causalità deve essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali, la semplice possibilità che l'evento non esplichi più effetto causale non essendo per contro sufficiente (RAMI 2000 no. U 363 pag. 46 consid. 2; 1994 no. U 206 pag. 329; 1992 no. U 142 pag. 76 consid. 4b). Alla pronuncia impugnata può così essere fatto riferimento e prestata adesione. 
4. 
4.1 Per determinarsi sull'esistenza ed estinzione di un rapporto di causalità naturale, il Tribunale deve ricorrere, in ambito medico, per necessità di cose, alle indicazioni del personale sanitario specializzato (DTF 129 V 177 consid. 3.1 pag. 181, 402 consid. 4.3.1 pag. 406; 119 V 335 consid. 1 pag. 337; 118 V 286 consid. 1b pag. 289 e sentenze ivi citate). 
4.2 Quanto alla valenza probatoria d'un rapporto medico, determinante è, come già rilevato nella precedente sentenza dell'8 novembre 2005 dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni, che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266). Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. (I 128/98) questa Corte ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. 
4.3 In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti). 
5. 
5.1 Dopo attento esame degli atti all'incarto, questa Corte non può che concordare con l'autorità giudiziaria cantonale, la quale a ragione ha fondato la propria pronuncia sui complementi di perizia 10 febbraio e 10 luglio 2006 del prof. W._________. In particolare, contrariamente alle censure ricorsuali, i referti complementari del perito giudiziario non evidenziano contraddizioni. Né si può affermare che essi siano incompleti, si fondino su accertamenti di fatto errati o giungano a conclusioni non motivate o non convincenti. Infine, essi neppure sono suscettibili di essere messi in discussione dalla rimanente documentazione medica all'inserto. Il fatto che le conclusioni del perito giudiziario non siano condivise dai medici incaricati dall'assicurato non costituisce un indizio sufficiente per far dubitare della loro fondatezza. Altrimenti, questo Tribunale si troverebbe sistematicamente a doversi scostare da dette conclusioni, non appena il medico di fiducia dell'assicuratore interessato, rispettivamente il medico curante dell'assicurato, esprimono un diverso apprezzamento della fattispecie. 
5.2 A seguito della sentenza di rinvio del Tribunale federale delle assicurazioni, il giudice di prime cure ha nuovamente interpellato il prof. W._________, specialista in neurologia, autore della perizia giudiziaria posta a fondamento della prima pronuncia cantonale, chiedendogli di esprimersi, con un complemento di perizia, sulla nuova documentazione medica prodotta dall'assicurato, in particolare sulle risultanze di una risonanza magnetica eseguita il 19 gennaio 2004. Dopo avere attentamente esaminato la citata documentazione ed avere consultato un collega specialista in neuroradiologia (prof. I._________), il prof. W._________ ha in sostanza confermato la tesi già esposta nella sua perizia del 25 agosto 2003 e ha nuovamente negato l'esistenza del necessario nesso di causalità naturale fra i disturbi lamentati dopo il 14 dicembre 2001 e l'infortunio del 29 ottobre 2001. In particolare, il perito giudiziario ha rilevato come dalle nuove immagini di risonanza magnetica non emergessero nuovi aspetti rispetto allo stato oggettivato attraverso la risonanza del 22 febbraio 2002 (referto complementare del 10 febbraio 2006). Avendo in seguito l'insorgente prodotto ulteriore documentazione (parere del dott. L._________, nuova risonanza magnetica), il giudice cantonale ha interpellato una seconda volta il perito giudiziario, il quale ha ribadito il contenuto della propria precedente valutazione (referto complementare del 10 luglio 2006). 
5.3 Tutto ben ponderato, anche questa Corte non vede motivo per non aderire alle conclusioni dei referti peritali complementari del prof. W._________, redatti conformemente ai principi giurisprudenziali che reggono la materia (cfr. consid. 4.2). 
6. 
Visto quanto precede, il giudizio cantonale, che, attenendosi a queste conclusioni, ha dichiarato estinto, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante, il nesso di causalità naturale fra l'infortunio in parola e i disturbi cerebrali successivi al 14 dicembre 2001, merita conferma. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 17 dicembre 2007 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Ursprung Schäuble