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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1023/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 17 dicembre 2013  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Mathys, Presidente, 
Schneider, Eusebio, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinata dall'avv. Daniele Timbal, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (furto e soppressione di documenti), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 19 settembre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 28 maggio 2013 A.A.________ ha presentato una denuncia penale contro ignoti, per i titoli di furto e di soppressione di documenti, in relazione con la scomparsa o possibile sottrazione di documentazione dell'anno 1985 concernente suo padre B.A.________, deceduto quello stesso anno. Gli atti si sarebbero trovati nell'archivio dell'avv. C.________, che allora patrocinava il padre della denunciante e, dopo il decesso del legale nel 2003, sarebbero stati depositati presso l'avv. D.________. 
 
B.   
Con decisione del 5 giugno 2013, il Procuratore pubblico (PP) ha ritenuto che non fossero adempiuti i presupposti processuali ed ha decretato il non luogo a procedere. 
 
C.   
Con sentenza del 19 settembre 2013, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo della denunciante contro tale decreto. Ha ritenuto che l'esame dei presupposti dei reati non sarebbe più possibile, essendo inverosimile che la documentazione ricercata sia ancora esistita dopo gli anni 1995/1996. 
 
D.   
A.A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo che la causa sia rinviata al Ministero pubblico per eseguire gli atti istruttori volti a verificare le ipotesi di reato. Chiede in particolare di essere interrogata dal PP, postulando altresì l'interrogatorio della moglie dell'avv. C.________, degli allora collaboratori dello studio legale, come pure dell'avv. D.________. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
La decisione impugnata conferma il decreto di non luogo a procedere e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Spetta di principio al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione. In particolare gli incombe il compito di spiegare quali pretese intenda fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. Ciò in specie laddove, tenendo conto della natura del reato perseguito, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (DTF 138 IV 86 consid. 3, 186 consid. 1.4.1 e rinvii).  
 
2.2. La ricorrente non si esprime sulla questione delle pretese civili che potrebbe fare valere in caso di condanna penale nella presente procedura. Accenna invero, in modo implicito, alla sua qualità di erede del padre ed adduce genericamente possibili interessi di altri eredi o congiunti a sottrarre, in considerazione dell'entità della successione, dei documenti che si sarebbero ancora trovati presso il legale. Con questo accenno, la ricorrente non spiega tuttavia conformemente alle esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF quali pretese civili intenda fare valere, nei confronti di chi e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. Ciò a maggiore ragione ove si consideri che l'esistenza di simili pretese, verosimilmente di natura ereditaria, non appare manifesta né immediatamente deducibile dagli atti, ritenuto altresì che il decesso del padre della ricorrente risalirebbe al 1985. Secondo la ricorrente, i documenti in questione si riferirebbero al 1985, ma sarebbero stati sottratti nel periodo tra il 2005 e il 2010 in relazione con la riapertura in Italia dell'inchiesta penale concernente il decesso del padre. I suoi interessi sembrano invero piuttosto connessi con le nuove indagini avviate dalle autorità italiane e con la possibilità di acquisire prove ai fini di quel procedimento. In tali circostanze, non è resa seriamente verosimile l'esistenza di eventuali pretese civili, sicché la sua legittimazione a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF non può essere ammessa in concreto.  
 
3.  
 
3.1. Il gravame è inoltre inammissibile poiché non rispetta le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può infatti essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute, laddove è censurata la violazione di garanzie di rango costituzionale. A norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti tali censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid. 1.4). In questa misura, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali sono quindi inammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113 consid. 2.1).  
 
3.2. La ricorrente non fa valere la violazione degli art. 309 e 310 CPP, che disciplinano i presupposti dell'apertura dell'istruzione da parte del PP e dell'emanazione di un decreto di non luogo a procedere. Né censura una violazione del principio "in dubio pro duriore" (cfr. al riguardo DTF 138 IV 86 consid. 4.1.1 e 4.1.2) o un accertamento manifestamente insostenibile, e quindi arbitrario, dei fatti alla base del giudizio impugnato. La Corte cantonale ha infatti rilevato che l'avvocato del padre non era obbligato a conservare l'incarto oltre dieci anni dalla conclusione del mandato (terminato con la morte del cliente nel 1985) ed ha esposto le ragioni per cui non era stata resa verosimile l'esistenza degli atti dopo gli anni 1995/1996. Ha quindi ritenuto che non era possibile esaminare i presupposti dei reati di furto e di soppressione di documenti, non essendo questi ultimi effettivamente ancora disponibili presso lo studio legale dopo la metà degli anni novanta. La ricorrente si limita ad esporre la propria diversa opinione, sollevando sospetti generici. Fornisce inoltre una sua interpretazione dell'art. 19 (recte: 14) della previgente legge ticinese sull'avvocatura, del 16 settembre 2002 (vLAvv), adducendo in sostanza che un avvocato diligente non potrebbe in ogni caso spossessarsi di atti senza l'autorizzazione del cliente. Il cpv. 3 dell'invocata disposizione, corrispondente all'attuale art. 19 cpv. 3 LAvv, prevede per contro che gli atti affidati, di cui non è richiesta la restituzione e gli altri atti degli incarti sono conservati per almeno dieci anni dopo la conclusione definitiva della causa o in caso di soluzione extragiudiziale dopo l'invio della nota d'onorario. Presentando argomentazioni di natura essenzialmente appellatoria, la ricorrente non sostanzia arbitrio alcuno, né fa valere una violazione del diritto con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.  
 
3.3. Il gravame è parimenti inammissibile laddove l'interessata ribadisce la sua richiesta di interrogare determinate persone. Premesso che non censura puntualmente una violazione del diritto di essere sentita, la citata garanzia non impedisce comunque all'autorità cantonale di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3). In concreto, la CRP ha accertato che nessuna delle persone indicate dalla ricorrente è in grado di riferire dell'effettiva esistenza, dopo gli anni 1995/1996, di incarti relativi a B.A.________ nell'archivio dell'avv. C.________. Questo accertamento non è censurato d'arbitrio conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF ed è pertanto vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Nemmeno i documenti prodotti in questa sede dalla ricorrente, a prescindere da un esame della loro ammissibilità sotto il profilo dell'art. 99 cpv. 1 LTF, sono idonei a metterlo in dubbio. Non sono quindi seriamente addotti motivi oggettivi per ritenere che l'assunzione delle prove richieste potrebbe modificare l'esito del giudizio.  
 
4.   
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 17 dicembre 2013 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Mathys 
 
Il Cancelliere: Gadoni