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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_732/2012 
 
Sentenza del 18 gennaio 2013 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
C.________ SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
assicurazione complementare contro le malattie; indennità giornaliere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 novembre 2012 dal Giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 29 novembre 2007 A.________ è stato vittima di un tamponamento per le cui conseguenze ha ricevuto prestazioni dall'assicurazione infortuni fino al 31 marzo 2012, data a partire da cui quest'ultima ha negato il sussistere di un nesso causale fra il predetto sinistro e i disturbi lamentati; 
che A.________ è stato licenziato il 15 gennaio 2008 con effetto al 29 febbraio 2008 dalla D.________ SA, la quale aveva stipulato per i suoi dipendenti un'assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso la C.________ SA; 
che con petizione 10 maggio 2012 A.________ ha convenuto in giudizio la C.________ SA per ottenere la corresponsione di indennità giornaliere per malattia dal 1° aprile 2012; 
che il Giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la petizione con sentenza 22 novembre 2012, rilevando segnatamente l'estinzione della copertura assicurativa con il termine del contratto di lavoro; 
che con ricorso 12 dicembre 2012 A.________ postula l'annullamento della decisione cantonale, la condanna della C.________ SA a versargli le indennità giornaliere per malattia a partire dal 1° aprile 2012 e la concessione dell'assistenza giudiziaria; 
che il ricorrente ritiene la copertura assicurativa non estinta, perché il licenziamento emanato nei confronti di una persona inabile al lavoro durante il periodo di protezione previsto dal CO sarebbe nullo; 
che con decreto 19 dicembre 2012 il ricorrente è stato invitato a sanare l'assenza della propria firma sul ricorso (art. 42 cpv. 5 LTF), allestito dall'ufficio giuridico e firmato dal "rappresentante legale" della B.________; 
che infatti, come peraltro già indicato nella sentenza 4A_251/2011 del 4 maggio 2011 pure attinente ad una richiesta di indennità giornaliere da un'assicurazione retta dalla LCA per un attore rappresentato dalla B.________, nelle cause civili come quella all'esame sono unicamente ammessi quali patrocinatori innanzi al Tribunale federale gli avvocati di cui all'art. 40 LTF
che il 3 gennaio 2013 è stato trasmesso al Tribunale federale un esemplare del ricorso firmato personalmente dal ricorrente e una dichiarazione 2 gennaio 2013 con cui quest'ultimo comunica di eleggere domicilio presso la B.________; 
che nella propria sentenza il Tribunale federale può unicamente fondarsi su una fattispecie diversa da quella constatata nella decisione impugnata, se il ricorrente censura con successo un accertamento dei fatti svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione dell'art. 95 LTF
che se rispetta i termini di protezione previsti dall'art. 336c cpv. 1 lett. b CO, un datore di lavoro può validamente disdire il rapporto di lavoro quando il lavoratore è impedito di lavorare a causa di malattia o infortunio (DTF 107 II 169 consid. 2b); 
che in concreto la ex datrice di lavoro del ricorrente ha osservato il termine di protezione applicabile nel primo anno di servizio e che dalla sentenza impugnata non risulta una durata di servizio più lunga; 
che il ricorrente non lamenta un accertamento dei fatti svolto in modo arbitrario o incompleto, ma si limita ad apoditticamente affermare la nullità del licenziamento perché avvenuto durante il periodo di protezione; 
che quindi l'impugnativa, fondata su una fattispecie non constatata nella sentenza impugnata, si rivela manifestamente inammissibile e va decisa dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che così stando le cose la richiesta di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza del ricorrente; 
che tuttavia, viste le particolarità del caso, non si prelevano spese giudiziarie dal ricorrente; 
che si giustifica però porre a carico della B.________ le spese inutili causate dal ripetuto tentativo di inammissibilmente patrocinare un ricorrente in una causa civile innanzi al Tribunale federale (art. 66 cpv. 3 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della B.________. 
 
4. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla B.________ per le spese. 
 
Losanna, 18 gennaio 2013 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti