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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_514/2022  
 
 
Sentenza del 18 gennaio 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 22 settembre 2022 (C-2113/2022). 
 
 
Visto:  
la decisione del 18 marzo 2022 con cui l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità di A.________, 
il ricorso del 9 maggio 2022 (timbro postale) di A.________ al Tribunale amministrativo federale con cui ha postulato il riconoscimento di una rendita d'invalidità del 100%, 
la sentenza del 22 settembre 2022 con cui il Tribunale amministrativo federale ha pronunciato l'inammissibilità del gravame, 
il ricorso di diritto pubblico (recte in materia di diritto pubblico) di A.________ del 27 ottobre 2022 (timbro postale) al Tribunale federale, e i successivi scritti del 10 e del 12 novembre 2022, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 140 III 86 consid. 2 con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1), 
che, per consolidata giurisprudenza, quando la decisione impugnata si fonda su diverse motivazioni tra loro indipendenti, alternative o sussidiarie, tutte di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto nel rispetto delle esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF (fra molte cfr. DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4 con riferimenti), 
che nel caso in esame la sentenza del Tribunale amministrativo federale poggia su una doppia motivazione, segnatamente da un lato esso ha considerato il gravame irricevibile, per l'assenza di pagamento dell'anticipo spese nel termine impartito con decisione incidentale del 18 maggio 2022 - i presupposti di una restituzione dei termini non erano comunque realizzati - e, dall'altro, anche a volerlo considerare tempestivo, il gravame sarebbe in ogni modo da respingere nel merito, 
che in effetti, nel merito, il Tribunale amministrativo federale ha accertato l'assenza dell'adempimento dei presupposti cumulativi per il riconoscimento del diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ovvero essere invalido nel senso della legge svizzera e avere versato contributi AVS/AI per almeno 3 anni (art. 36 LAI; RS 831.20), ritenendo anche i contributi versati a un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (cfr. art. 6, 45, 51 e 57 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [RS 0.831.109.268.1]), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera, 
che in particolare l'autorità giudiziaria precedente, in considerazione del conto individuale AVS ha negato un periodo contributivo in Svizzera pari o superiore ai dodici mesi previsti dalla legislazione a far tempo dall'insorgenza dell'invalidità il 1° febbraio 2016, data che corrisponde alla scadenza dell'anno di attesa previsto dall'art. 28 LAI
che il ricorrente postula per contro, in maniera del tutto apodittica, rispettivamente rinviando principalmente a quanto evidenziato nel ricorso del 9 maggio 2022 al Tribunale amministrativo federale - la sola ripetizione della propria opinione o il rinvio a conclusioni o scritti nella sede giudiziaria precedente non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (sul tema cfr. DTF 139 I 306 consid. 1.2) - per il riconoscimento del diritto a prestazioni AI in quanto, a suo dire, l'invalidità sarebbe sorta al più tardi con l'inoltro della domanda di prestazioni - in casu il 15 luglio 2015 - e che inoltre egli avrebbe lavorato di più in Svizzera rispetto ai periodi contributivi certificati dall'Ufficio AI di Ginevra, 
che in sostanza il ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti) - l'accertamento e la conclusione di assenza di presupposti per il riconoscimento di prestazioni AI del Tribunale amministrativo federale, senza dimostrare per quale motivo la sentenza impugnata sarebbe contraria al diritto federale o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti, in particolare egli non suffraga la durata minima di contribuzione AVS/AI, 
che, non adempiendo alle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF sulla motivazione nel merito della lite, il gravame sfugge a ogni esame, senza che il Tribunale federale debba chinarsi sull'altra motivazione impugnata, ovvero la questione della tempestività della domanda di anticipo spese, comprese le censure relative a presunte violazioni di diritti costituzionali in tale contesto, 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, esso deve essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 18 gennaio 2023 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi